Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N.0162/CSA del 29 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. N. 83 del 30.01.2024
Impugnazione – istanza: – ASD Calcio Brusaporto
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 5 giornate di squalifica “per avere colpito un calciatore avversario con una testata al volto che rendeva necessario l’intervento dei sanitari. Nonostante l’invito del Direttore di gara, tardava ad uscire dal terreno di gioco tenendo comportamento provocatorio nei confronti dei tesserati e dei sostenitori della squadra avversaria”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0069/CSA del 6 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 47 del 7.11.2023
Impugnazione – istanza: - ASD Derthona FBC 1908
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 8 a 5 giornate di gara “Per avere rivolto all’Arbitro espressione irriguardosa spingendolo su un braccio. Sanzione così determinata ex art.36 comma 1 let.b)”…il rapporto arbitrale riferisce quanto segue: “Alla notifica del provvedimento di ammonizione mi urlava in faccia ‘ma come cazzo fai’ e mi spingeva leggermente sul braccio, senza farmi indietreggiare e senza procurarmi alcun dolore”. Al riguardo, come noto l’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., come modificato sull'entità delle sanzioni dal C.U. Figc n. 165/A del 20 aprile 2023, punisce la “condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”. La giurisprudenza ha posto in risalto, in proposito, che la norma va interpretata nel senso che “il contatto fisico, cui fa riferimento l’art. 36, comma 1, lett. b) del C.G.S.., al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della ‘volontaria aggressività’, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell’articolo 35 del C.G.S.” (CSA, I, 22 maggio 2020, n. 231). In tale prospettiva, seguendo una ragionevole e sistematica interpretazione della disposizione deve ritenersi che il “ contatto fisico” richiesto dalla stessa debba essere volontariamente “cercato” dal calciatore, e al contempo qualificato, nei termini suindicati. Nel caso di specie, considerata la lievità del contatto fisico fra il M. e l’arbitro come descritto dallo stesso rapporto arbitrale, e dunque la non consistente gravità dello stesso, ma ribadita d’altra parte l’illiceità della condotta tenuta dal calciatore, viepiù in considerazione del ruolo di capitano dallo stesso rivestito, risulta congruo ridurre nel complesso la sanzione della squalifica a cinque giornate effettive di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 254/CSA del 22 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 97 del 25.05.2023
Impugnazione – istanza: – Portici F.B.C. S.S.D. A.R.L.
Massima: Confermata la squalifica per 5 giornate effettive di gara al calciatore Per avere minacciato un calciatore della squadra avversaria e successivamente essersi rivolto al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso e profferendo espressioni irriguardose, allontanato”…“(…) ESPELLEVO LEPRE GIUSEPPE, PERCHE' A GIOCO FERMO SI AVVICINAVA MINACCIOSAMENTE A …. (N. 11 BITONTO), DICENDOGLI: PEZZO DI MERDA TI UCCIDO, SENZA ULTERIORI CONSEGUENZE; E LO STESSO …. SUCCESSIVAMENTE SI AVVICINAVA A ME CON ATTEGGIAMMENTO MINACCIOSO E DI SCHERNO, DICENDOMI: QUESTO FALLO NON ERA DA ROSSO, SEI UN COGLIONE, CHI CAZZO TI HA MANDATO. LO STESSO LEPRE VENIVA PRONTAMENTE ALLONTANATO DAI DIRIGENTI DEL PORTICI E ABBANDONAVA QUINDI IL RECINTO DI GIOCO (…) AL TERMINE DELLA GARA, DOPO IL MIO TRIPLICE FISCHIO, L'ALLENATORE DEL BITONTO …., RECATOSI SOTTO LA TRIBUNA PER SALUTARE I PROPRI SOSTENITORI, VENIVA COLPITO ALL'ALTEZZA DEL GINOCCHIO SINISTRO DA UNA PIETRA DI PICCOLE DIMENSIONI LANCIATA DAGLI SPALTI DA ESTRANEI RICONDUCIBILI ALLA SOCIETA’ DEL PORTICI. IL …ACCUSAVA DOLORE AL GINOCCHIO, MA DOPO ESSERE STATO SOCCORSO DAI SANITARI RIUSCIVA AD ABBANDONARE TRANQUILLAMENTE IL RECINTO DI GIOCO”. Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei tecnici responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Lepre, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro. A tanto deve aggiungersi, a carico del L., la sanzione per condotta gravemente antisportiva nei confronti del calciatore Rotondo, per la quale l’art. 39, secondo comma, C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per due giornate. La pena complessiva, computata come sopra, è stata correttamente ridotta a cinque giornate di squalifica, sussistendo il nesso di continuazione tra le espressioni minacciose rivolte al R. e le espressioni irriguardose pronunciate verso l’arbitro immediatamente dopo l’espulsione.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 249/CSA del 15 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 121 del 15.05.2023
Impugnazione – istanza: – U.S. Città di Pontedera S.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 5 giornate effettive di gara, al calciatore che “Espulso per grave fallo di giuoco proferiva una frase offensiva nei confronti dell’Arbitro”…. “Al 50’ del 2t il n° 15 sig. … perché, commetteva un fallo, entrando con vigoria sproporzionata colpendo con i tacchetti la caviglia di un avversario con il pallone a distanza di gioco. Mentre usciva dal terreno di gioco mi proferiva le seguenti parole ‘Arbitro vaffanculo’”. L’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., come modificato giusta Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023, prevede che “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. A sua volta l’art. 9, comma 7, C.G.S. stabilisce che “Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”. Nel caso di specie, il F. veniva espulso per un fallo di gioco (ciò che implicava ex art. 9, comma 7, cit. l’irrogazione della squalifica minima di una giornata), e successivamente indirizzava nei confronti dell’arbitro l’espressione ingiuriosa suindicata, sanzionata dal suddetto art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. con la pena minima di quattro giornate di squalifica. In tale cornice, l’univoco e ingiustificabile tenore ingiurioso dell’espressione (“Arbitro vaffanculo”) esclude l’applicabilità di attenuanti, anche generiche, mentre la netta distinzione delle condotte sanzionate (pur poste in essere in un ristretto arco temporale), e l’autonomo profilo di disvalore dalle stesse emergente, esclude che sia ravvisabile nella specie una continuazione fra i fatti commessi.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 180/CSA del 22 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 100 del 21.02.2023
Impugnazione – istanza: U.S. Poggibonsi S.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 5 giornate di gara al calciatore perchè “espulso per avere colpito un calciatore avversario con due pugni alla schiena, al termine della gara rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 168/CSA del 15 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023
Impugnazione – istanza: Molfetta Calcio SSD ARL
Massima: Confermata la squalifica per 5 giornate effettive di gara al calciatore perché “Espulso per avere colpito un calciatore avversario con una testata al volto, alla notifica del provvedimento disciplinare, uscendo dal terreno di gioco, colpiva un altro calciatore avversario con un leggero schiaffo al volto”.“A gioco fermo si avvicinava al n.10 avversario e lo colpiva volontariamente con una testata al volto. Dopo la notifica dell'espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, colpiva con un leggero schiaffo al volto un altro calciatore avversario”….La condotta dell’atleta sanzionato, peraltro, è meritevole della squalifica per 5 giornate effettive di gara, sia che la si valuti alla stregua della seconda parte dell’art.38 del C.G.S., secondo cui “In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”, sia che la si inquadri sotto una duplice condotta, la prima, costituita dalla testata indubbiamente violenta, ai sensi di quanto previsto dall’art.38, prima parte, del C.G.S. e, la seconda, realizzata con il leggero schiaffo, qualificabile come gravemente antisportiva, ai sensi di quanto previsto dall’art.39, comma 1, del C.G.S.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 158/CSA del 9 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 88 del 31.01.2023
Impugnazione – istanza: U.S. Città di Fasano
Massima: Ridotta al calciatore la squalifica comminata fino al 31.3.2023 a quella di 5 giornate “per avere, a gioco fermo, nel tentativo di recuperare il pallone, dapprima spinto contro una ringhiera e successivamente colpito con uno schiaffo al volto un bambino che esercitava la funzione di raccattapalle”….Ebbene, mentre da un lato il gesto del F. non può non connotarsi di particolare gravità, in quanto commesso ai danni di un bambino che svolgeva funzioni di raccattapalle e che non troverebbe giustificazione alcuna neppure in caso di comportamento ostruzionistico da parte di quest’ultimo, dall’altro lato la Corte ritiene più consona al caso di specie, rispetto ad una squalifica a tempo determinato maggiormente afflittiva, la sanzione della squalifica nella misura edittale di cinque giornate effettive di gara così come prevista dal richiamato art. 38 C.G.S..
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 111/CSA del 12 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 37 del 13.12.2022
Impugnazione – istanza: S.S.D. A R.L. Roma City F.C.
Massima: Ridotta da 6 a 5 giornate di gara la squalifica al calciatore perchè “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, strattonava il Direttore di Gara; inoltre nell’abbandonare il terreno di gioco rivolgeva al suo indirizzo espressione offensiva”….il referto arbitrale riporta chiaramente che il C., nel protestare per l’espulsione comminatagli, ha spintonato il Direttore di gara, così realizzando la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., che appunto prevede la squalifica per almeno quattro giornate effettive quando la condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara si concretizza in un contatto fisico. Al C., inoltre, sono state inflitte ulteriori due giornate di squalifica a fronte della reiterazione della propria condotta irriguardosa (“mentre lascia il tdg”) con la pronuncia di un’espressione offensiva. Ebbene, ritiene questa Corte Sportiva che tale ultima condotta del calciatore non possa considerarsi del tutto avulsa dalla condotta precedente e, come tale, suscettibile di legittimare un’autonoma sanzione ai sensi del medesimo art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.. Vero è invece che il fatto contestato può essere rapportato nel suo insieme alla sola fattispecie di cui alla lett. b), seppure aggravata dall’offesa reiterata all’atto di lasciare il terreno di gioco: ragione per cui si stima più equa la sanzione della squalifica per complessive cinque giornate effettive di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 325/CSA del 24 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Interregionale, di cui al Com. Uff. n.51 del 23.05.2022, avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflittagli in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone F, disputata tra VASTOGIRARDI– CASTELNUOVO VOMANO SSDARL il 22.05.2022
Impugnazione – istanza: - sig. S.L.
Massima: Confermata la squalifica per 5 giornate di gara al calciatore: “Espulso per avere colpito con un pugno allo stomaco un calciatore avversario, trascorsi più di 5 minuti, il medesimo ormai uscito dal terreno di gioco, rivolgeva all’indirizzo di un A.A. espressioni offensive e minacciose (RA.RAA)”. Risulta infatti, nell’apposita sezione del rapporto arbitrale dedicata ai provvedimenti sanzionatori, l’annotazione dell’arbitro il quale ha espulso il predetto calciatore con la seguente motivazione: “al 23’ del 2T l’assistente n.1 richiamava la mia attenzione segnalandomi l’espulsione del suddetto calciatore per condotta violenta, in quanto recava un pugno nello stomaco al suo avversario; quest’ultimo dopo l’accaduto, era in grado di proseguire la gara. Alla notifica del provvedimento abbandonava il terreno di gioco”. A sua volta l’Assistente n.1 ha refertato che: “Al 23’ del II tempo col gioco che si svolgeva a qualche metro di distanza, il numero 11 della società ospitata (S. L. – C. V.) dava un pugno in pieno stomaco ad un proprio avversario; segnalavo pertanto all’AE l’espulsione dal TDG dello stesso. Al 30’ del II tempo lo stesso calciatore una volta uscito dal TDG continuava a minacciarmi proferendo le seguenti parole “A coglione pezzo di merda, ma che cazzo m’hai fatto mi hai rovinato una partita, ti aspetto qua fuori!”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 283/CSA del 06 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.04.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Giugliano Calcio 1928
Massima: Ridotta la squalifica da 7 a 5 gare effettive al calciatore in quanto “Espulso per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata al mento, alla notifica del provvedimento disciplinare poggiava una mano sulla spalla del Direttore di gara spingendolo lievemente. Sanzione così determinata ai sensi dell’art.36 comma 1) del CGS”….Le censure mosse dalla società reclamante attengono all’erronea ricostruzione e qualificazione dei fatti da parte del Direttore di gara e dello stesso Giudice Sportivo, richiamando quale elemento probatorio di supporto alcune registrazioni televisive e correlati fotogrammi inerenti agli episodi oggetto di contestazione. Si osserva al riguardo che le registrazioni non possono trovare ingresso fra il materiale istruttorio da porre a fondamento della decisione. L’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce infatti che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola “condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema” per la gare di Lega Pro e della LND (comma 6). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr., inter multis, CSA, III, 31 marzo 2022, n. 230; 19 ottobre 2021, n. 31; I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30). Il che parimenti vale per i singoli fotogrammi, che costituiscono nient’altro che frazioni di momenti diversi della ripresa audiovisiva (cfr. di recente, per la ratio del regime normativo, volto a evitare l’ingresso in giudizio di mezzi di prova diversi da quelli previsti e che possano incidere su quanto rilevato e refertato dall’arbitro di gara, CSA, III, 6 aprile 2022, n. 240)….La condotta descritta, consistente nell’“appoggia[re] una mano sulla spalla, spingendo[…] lievemente” il Direttore di gara, non vale infatti a integrare appieno una fattispecie “gravemente irriguardosa” ex art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., non essendo ravvisabile un contatto fisico espressivo di comportamento gravemente irriguardoso nel semplice gesto di appoggiare la mano sulla spalla con lieve spinta. Piuttosto il fatto è ascrivibile più propriamente alla distinta fattispecie della condotta “ingiuriosa” ex art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S….Di qui una sanzione complessiva, data dalla somma dei minimi edittali previsti per le due infrazioni sanzionate (i.e., rispettivamente, 3 giornate e 2 giornate) di 5 giornate effettive di gara, ciò che ha peraltro valore assorbente – stante la nuova quantificazione ed esplicitazione del trattamento sanzionatorio – rispetto alle critiche mosse dalla reclamante in ordine alle modalità di determinazione della sanzione da parte del Giudice Sportivo.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 231/CSA del 01 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc, Campionato Juniores Under 19, di cui al Com. Uff. n. 34/CS del 23.02.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Cassino Calcio 1924
Massima: Confermata la squalifica per 5 giornate di gara al calciatore “Per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con vari pugni al volto”.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 221/CSA del 24 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 34/CS del 23.02.2022
Impugnazione – istanza: - U.S.D. Castellanzese 1921
Massima: Confermata la squalifica per 5 giornate di gara al calciatore “per avere, dopo un contrasto di gioco, dopo essere caduto come un calciatore avversario, colpito quest’ultimo da terra con un calcio alla nuca. Sanzione così determinata in considerazione della effettiva pericolosità della condotta per l’incolumità fisica dell’avversario”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 185/CSA del 13 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. - Com. Uff. n. 137 del 12.4.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Gladiator 1924
Massima: Confermata la squalifica per 5 giornate di gara al calciatore, espulso “per aver protestato avverso una decisione dell’Arbitro. Contestualmente si poneva petto a petto con lo stesso e gli metteva una mano sull’addome e lo spingeva facendolo indietreggiare di un metro”
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 058 CSA dell'8 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 203/DIV del 04.12.2020
Impugnazione – istanza: A.S. Bisceglie S.r.l.
Massima: Ridotta da sette a cinque giornate la squalifica al calciatore perchè, "metteva le mani al collo di un calciatore della squadra avversaria"; anche se la portata "offensiva" di tale condotta veniva, soltanto in parte, ridimensionata dal referto arbitrale che descriveva l'accaduto in termini di "tentativo"…. non può essere non tenuta in considerazione la concitazione del momento particolare della gara, siccome rappresentata nel ricorso proposto, tale da rendere credibile che quanto accaduto, sebbene non giustificabile, sia il risultato di altrui comportamenti provocatori; e che, pertanto, è plausibile ridurre la portata afflittiva della sanzione, tra l'altro, già sofferta per n. 4 giornate di campionato, nei termini di cui al dispositivo.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0104/CSA del 16 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 57 del 27.11.2019
Impugnazione – istanza: A.S.D. SORRENTO 1945
Massima: Confermate cinque giornate di squalifica al calciatore per avere colpito a gioco fermo un calciatore avversario con una violenta gomitata sullo sterno e poi, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva reiterate espressioni gravemente ingiuriose all'indirizzo dell'Arbitro…Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché,Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 Gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 Settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 Maggio2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel caso di specie risulta evidente che la condotta posta in essere dal calciatore G.A. debba essere considerata “di particolare gravità” alla luce del dato normativo. Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale, circostanza che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come di particolare gravità, è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi a gioco fermo, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva, come, invero implicitamente, prospettato dalla società reclamante. La società reclamante contesta, inoltre, l’eccessiva gravosità della sanzione irrogata nei confronti del proprio tesserato. Tenuto conto del tipo di condotta posta in essere dal calciatore G.A., il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di qualificare la condotta come di particolare gravità (in quanto alla violenza contro il calciatore della squadra avversaria si è aggiunto l’atteggiamento gravemente ingiurioso nei confronti dell’arbitro): conseguentemente ha applicato la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, in considerazione anche delle reiterate espressioni gravemente ingiuriose rivolte all'Arbitro.
DECISIONE C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0140/CSA del 20 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. 222 del 4 Novembre 2019
Impugnazione – istanza: A.S.D. FUTSAL POLISTENA C5
Massima: Confermate cinque giornate di squalifica al calciatore perché afferrava per il collo un calciatore avversario, strattonandolo e colpendolo con ripetuti pugni alla schiena di lieve intensità. Alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva ingiurie e minacce sia agli arbitri che ai calciatori avversari.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0047/CSA del 30 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 9 Ottobre 2019 –Com. Uff. n. 37 del 10 Ottobre 2019
Impugnazione – istanza: CALCIO FOGGIA 1920
Massima: Confermate cinque giornate di squalifica al calciatore per avere lo stesso “nel corso dell’intervallo, tentato di colpire con una manata, dapprima, l’allenatore e, in seguito, un calciatore della strada avversaria, al quale rivolgeva anche gesti irriguardosi ed uno sputo. Tale condotta determinava una situazione di forte tensione, nel tunnel degli spogliatoi, tra i diversi calciatori delle due squadre, sedata solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine”. Contrariamente a quanto dedotto nell’atto di reclamo, dagli atti ufficiali risulta che il calciatore A., nella circostanza, ha tenuto una condotta per la quale la sanzione inflitta è sicuramente congrua. Il calciatore ha sputato contro un avversario attingendolo, come risulta dal rapporto del Collaboratore della Procura Federale. Lo stesso, inoltre, con il suo tentativo di colpire gli avversari ha determinato una situazione di forte tensione e non sussiste prova che, nel suo comportamento, non ci fosse l’intento di ledere l’incolumità degli avversari.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 07/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA del 15 Marzo 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 27.02.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. SFF ATLETICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.M.SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19 CASSINO CALCIO 1924/SFF ATLETICO DEL 23.02.2019
Massima: Ridotta da sei a cinque giornate la squalifica al calciatore per aver colpito un avversario con un pugno all’altezza dello stomaco. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo dell’Arbitro. Al termine della gara sostava indebitamente nell’area antistante gli spogliatoi e reiterava le espressioni irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale…La Corte, esaminato il ricorso, pur considerando la sanzione afflitta al calciatore M. M. congrua in riferimento al suo comportamento violento e irriguardoso, in considerazione della presenza delle circostanze attenuanti quali la sua giovane età e l’assenza di recidiva, ritiene che il ricorso può essere parzialmente accolto.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 774 del 12.03.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CIOLI ARICCIA VALMONTONE C5 AVVERSO LE SANZIONI:
AMMENDA DI € 600,00 ALLA RECLAMANTE; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. T.A.; INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE UNDER 19 LATINA/CIOLI ARICCIA VALMONTONE DELL’11.03.2019
Massima: Confermate cinque giornate di squalifica al calciatore per aver colpito un giocatore avversario dopo un contrasto e per tale motivo è stato espulso.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 30.01.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S.D. AXYS ZOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.G. SEGUITO GARA DEL CAMP. JUNIORES NAZIONALEU.19 AXYS ZOLA/CESENA DEL 26.01.2019
Massima: Confermate cinque giornate di squalifica al calciatore per aver rivolto parole offensive all’arbitro e tenuto un comportamento censurabile sotto qualche profilo.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.M. SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019
Massima: Confermate cinque giornate di squalifica al calciatore poiché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si poneva faccia a faccia con il Direttore di gara e gli rivolgeva reiterate espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. Allontanato grazie all’intervento di un compagno di squadra, tentava di divincolarsi per raggiungere il Direttore di gara e reiterava la condotta ingiuriosa ritardando l’uscita dal terreno di gioco nonostante ripetuti inviti ad allontanarsi”…..si osserva che il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di 8 giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara. In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di dover respingere il reclamo proposto dalla U.S.D. Gavorrano nell’interesse del calciatore … Il Giudice Sportivo, qualificando la condotta posta in essere dal calciatore .. come “violenta” alla luce del dato normativo, a ragione, ha irrogato la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara. Tale sanzione è certamente equa e proporzionale poiché commisurata alla gravità della violazione commessa dal tesserato. Come è dato evincersi dal referto arbitrale presente in atti entrambi il calciatore .., alla notifica del secondo cartellino giallo, ha aggredito verbalmente il Direttore di gara con espressioni gravemente irriguardose, intimidatorie e lesive della sua immagine, tra le quali rilevano “io ti ammazzo, hai capito io ti ammazzo. Da qua oggi non esci ti spacco la faccia pezzo di merda”, il cui tenore non può certamente mitigato alla luce del contesto e del particolare momento di concitazione, come invece dedotto dalla reclamante.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 141/CSA del 08/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 139/CSA del 03 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 140 del 09.04.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL CALC G.V.; SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL SIG. I.M.; SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL SIG. C.A., INFLITTE SEGUITO GARA COSENZA/CROTONE DEL 07.04.2019
Massima: Confermate cinque giornate di squalifica al calciatore per aver posto in essere, rispettivamente, una condotta gravemente irriguardosa all’indirizzo di uno degli Assistenti di Gara e una condotta violenta nei confronti di un avversario; per la prima condotta è stata applicata la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e, per la seconda, quella della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per un totale di 5 giornate effettive di squalifica. Al proposito, il richiamo operato dalla Società ricorrente alla recentissima decisione resa da questa Corte, a Sezioni Unite, (decisione del 27 marzo 2019, n. 122/CSA) non appare conferente. Con la predetta decisione, questa Corte ha fornito la corretta interpretazione della disposizione di cui all’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., per come modificato con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7 dicembre 2018, osservando quanto segue. La disposizione di cui all’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., prevede, a carico dei calciatori, la sanzione “per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”. Tale disposizione deve essere interpretata alla luce di quanto previsto dal primo comma dell’articolo 11-bis del C.G.S. (disposizione, quest’ultima, anch’essa introdotta con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7 dicembre 2018). Il contatto fisico, cui fa riferimento l’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell’articolo 11-bis del C.G.S., che individua le circostanze in base alle quali deve essere aggravata la sanzione, come previsto dalla lettera d) del quarto comma dell’articolo 19 del C.G.S.. Nel caso oggetto della decisione del 27 marzo 2019, n. 122/CSA, tali parametri, alla luce di ciò che emergeva dalla refertazione arbitrale - nella quale si faceva riferimento ad una spinta leggera, inferta, con un braccio, dal calciatore sul petto del Direttore di Gara – risultavano del tutto assenti; per tali ragioni, è stato accolto l’appello della Società ricorrente e rideterminata la sanzione inflitta nei confronti del calciatore. Nel caso che ci occupa, non è stata fatta applicazione della previsione di cui all’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., bensì, come più sopra evidenziato, le previsioni di cui all’art. 19, comma 4, lettere a) e b) del C.G.S..
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 103/CSA del 28/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 095/csa del 14.02/2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 23.1.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE B.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FANFULLA/PAVIA DEL 20.01.2019
Massima: Ridotta da sette a cinque giornate la squalifica al calciatore per avere “a gioco fermo colpito un calciatore avversario con una manata al petto. Alla notifica del provvedimento disciplinare, metteva le mani al petto dell’arbitro e lo spingeva facendolo indietreggiare di circa un metro”..Dalla ricostruzione operata dal Direttore di gara emerge, comunque, che nel gesto posto in essere dal calciatore non è da ravvisare la condotta violenta, che ha determinato il Giudice Sportivo a comminare la sanzione di 7 gare.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. I.I. I.G.; SQUALIFICA FINO AL 21.2.2018 AL SIG. F.G.; INFLITTE SEGUITO GARA GELA/MESSINA DEL 28.1.2018
Massima: Confermate cinque giornate di squalifica al calciatore “per avere, durante l’intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatori dato inizio e partecipato ad una rissa con tesserati della società avversaria. In particolare dapprima colpiva con un pugno un calciatore avversario; successivamente nonostante i propri compagni di squadra tentassero di trattenerlo, afferrava per il collo altro avversario strattonandolo e facendolo cadere a terra”
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 100/CSA del 1 Marzo 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018
Impugnazione – istanza:
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.04.2018 INFLITTA AL CALC. M.F. SEGUITO GARA CASTELFIDARDO/FRANCAVILLA CALCIO DELL’11.02.2018
Massima: Ridotta la sanzione della squalifica fino al 18.4.2018 in quella della squalifica a 5 giornate effettive di gara al calciatore perché durante l’incontro protestava nei confronti del Direttore di gara ponendole una mano sulla spalla e spingendola con forza, costringendola ad arretrare di un passo e causandole sensazione dolorifica…L'aver procurato al Direttore di gara anche la dedotta sensazione dolorifica rende appropriato sanzionare il comportamento del tesserato in misura maggiore di quanto deciso nella citata decisione n. 1/2017, ma al contempo al di sotto di quanto stabilito dal Giudice sportivo. In particolare, appare congruo riquantificare in 5 giornate complessive di squalifica la sanzione applicabile.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE B.F.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018
Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per avere, in reazione, colpito con una testata alla fronte un avversario accompagnata da espressioni minacciose. Alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara. La Corte…alla luce di quanto riportato nel referto dell’Arbitro, in relazione alla misura del colpo dato, ritiene comunque di ricondurre la gravità della condotta avuta dal calciatore …. ai casi di cui all’art. 19 comma 4, lettera C) del C.G.S. e quindi congrua la decisione già assunta dal Giudice Sportivo.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 723 del 27.03.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. BULDOG T.N.T. LUCREZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DA SILVA RODRIGO SEGUITO GARA BULDOG LUCREZIA/TENAX CASTELFIDARDO DEL 24.3.2018
Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore che è stata determinata dal fatto “che lo stesso è stato oggetto di provocazione da parte dei calciatori della squadra avversaria sin dalle fasi del riscaldamento prepartita”.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 83/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 18.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ TURRIS CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.G. SEGUITO GARA TURRIS/SARNESE DEL 15.10.2017
Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore: "mentre si trovava nel campo a gioco fermo si abbassava i pantaloni verso la Tribuna e orinava, oltre a porre in essere dei gesti scurrili e osceni con il proprio pene”. I gesti del calciatore rivestono un carattere di oscenità inconsueto e impensabile in un contesto sportivo in presenza di moltissime persone che assistono ad una competizione sportiva, connotando una condotta con un grado di offensività enorme. In considerazione di ciò appaiono rilevanti le dichiarazioni del Presidente della squadra avversaria, come prodotte dal ricorrente.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 52/CSA del 30 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. BALDAN MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/SUDTIROL DELL’8.10.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per “aver giocato il pallone con un braccio impedendo la segnatura di una rete, e, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, per aver strattonato per due volte l'arbitro, tirandogli un braccio e rivolgendogli reiterate frasi offensive”
Decisione C.S.A.: C. U. n. 20/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 17.5.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA CALC. MAZZUCATO ALESSIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GORDIGE CALCIO RAGAZZE/CALCIO PADOVA FEMMINILE DEL 14.5.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore sia per la particolare gravità dell’episodio sia per il ruolo rivestito (Capitano della squadra) sia per le modalità della vistosa e reiterata contestazione sia, infine, per la volgarità ed il carattere offensivo delle frasi profferite.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 03/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARMELLINO MARCO SEGUITO GARA FOGGIA/MATERA DEL 18.2.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore: per doppia ammonizione, entrambe per condotta scorretta verso un avversario; espulso, avvicinava l’arbitro e dopo avergli appoggiato le mani sul petto gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose”
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.080/CSA del 17 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 10 Maggio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. FIORENZUOLA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEZZI LORENZO SEGUITO GARA FIORENZUOLA 1922/COLLIGIANA DEL 05.02.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché “in reazione ad un regolare contrasto di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata a pugno chiuso provocandogli fuoriuscita di sangue e deviazione del setto nasale”.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.59/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 11 Aprile 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/TB del 23.11.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. MANUEL MARCHETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” SAMBENEDETTESE/SASSUOLO DEL 19.11.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per frase di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario.”…Se è vero, infatti, che l’art. 34 C.G.S. prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo “incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine” (comma 4) e “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione” (comma 5), deve comunque notarsi che l’art. 34, comma 5, C.G.S. esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art. 35 comma 1.1. C.G.S. attribuisce ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate ed altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale. Pertanto ciò premesso, questa Corte non può ammettere alcuna prova testimoniale o documentale che il citato C.G.S. non consenta….Inoltre, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), già Supremo Organo di Giustizia del CONI, il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S., in relazione al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed, in particolare, tale disposizione attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile ed equiparabile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici (cfr. lodo TNAS Maggioni + 4/FIGC del 15.01.2013; lodo TNAS ASD Palleronese/FIGC del 11.11.2009)….Invero, il comportamento del calciatore in questione, così come esposto dall’arbitro e ripreso dal Giudice Sportivo a sostegno della sua decisione, è connotato da particolare gravità, e come tale deve essere sanzionato in maniera esemplare.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.D. ALBALONGA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI NUNNO ALESSANDRO SEGUITO GARA ALBALONGA/OSTIA MARE DEL 3.12.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il tesserato per aver espresso ripetute espressioni ingiuriose verso l’arbitro dopo essere stato allontanato per proteste e nell’aver successivamente, dopo la fine della gara, ostacolato il rientro negli spogliatoi del direttore di gara) tenuto in occasione della gara.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 08 Marzo 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. SANCATALDESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DOLENTI GAETANO, SEGUITO GARA SANCATALDESE CALCIO/ROCCELLA DEL22.1.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore: “a seguito di un provvedimento disciplinare di ammonizione, mentre il direttore di gara era rivolto di spalle, gli rivolgeva gesti gravemente irridenti suscitando l’ilarità del pubblico presente. Espulso, nell’uscire dal terreno di gioco, correva verso l’A.A. che aveva segnalato la condotta, e gli rivolgeva espressioni offensive. Al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoti e ad alta voce, reiterava frase offensiva e minacciosa. Sanzione così determinata in considerazione della gravità della condotta”.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANUCCI CIRO SEGUITO GARA AP TURRIS CALCIO ASD/SICULA LEONZIO DEL 18.12.2016
Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 5 giornate effettive, per avere il medesimo, mentre esternava disapprovazione nei confronti della terna arbitrale - durante l'attraversamento del sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, al termine del primo tempo - lanciato con violenza una borraccia piena d'acqua che, rimbalzando sul muro, ha colpito alla spalla uno degli assistenti arbitrali, senza tuttavia procuragli lesioni o dolori di rilievo, come da referto arbitrale. Il comportamento in concreto tenuto nella specie dal tesserato non appare immune da un tratto di violenza, e tuttavia non può dirsi intenzionalmente diretto nei confronti degli ufficiali di gara, se si considera, per un verso, che risulta incontroverso che l'assistente arbitrale colpito seguisse il – omissis - a non meno di 3 mt. di distanza e che la borraccia non gli fu lanciata contro in modo diretto, ma fu lanciata piuttosto contro il muro, e solo di rimbalzo ebbe a colpire l'assistente anzidetto. Per altro verso, è invece controversa la traiettoria seguita dalla borraccia, atteso che essa potrebbe essere stata lanciata dal – omissis - perfino verso avanti (come sostenuto dalla vittima), anziché verso indietro (come sostenuto dall'arbitro).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 12 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 22 Febbraio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO CALCIATORE GIUSEPPE MANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL’11.12.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con la seguente motivazione: “calciatore in panchina, a gioco fermo, si dirigeva verso la panchina avversaria, spintonava un calciatore avversario e, afferratolo per la maglia, lo colpiva con ripetuti pugni al volto (almeno 4)”. Infatti, il Collegio ritiene che il gesto compiuto dal – omissis - , per le sue caratteristiche, debba essere considerato in ogni caso un atto di condotta violenta di particolare gravità verso un avversario, per il quale, in base al combinato disposto dell’art. 19, comma 4, lett. b) e c), del vigente C.G.S., viene comminata la sanzione minima di 5 giornate di squalifica, sicchè nella specie la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti costituisce il minimo edittale per il gesto compiuto dal calciatore.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 21 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 07 Febbraio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 120 del 17.1.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GORI GABRIELE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI BRESCIA/FIORENTINA DEL 14.1.2017
Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 5 giornate effettive di gara "per avere, al 48° del secondo tempo, a seguito di uno scontro di giuoco, reagito dando un calcio alla gamba ad un avversario e per aver preso parte, subito dopo, ad una colluttazione con un avversario colpendolo con manate al volto e calci alle gambe e rivolgendogli, inoltre, espressioni ingiuriose e minacciose".
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 19 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 14 del 2.9.2016
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO POL. CITTA’ DI CIAMPINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.L. SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/VIVACE GROTTAFERRATA DEL 20.8.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere colpito con un pugno un calciatore avversario riverso a terra. Allontanato, continuava a rivolgere espressioni offensive all’indirizzo dell’avversario e nell’abbandonare il terreno di gioco veniva nuovamente a contatto con il medesimo.” La condotta violenta è infatti rappresentata dal pugno sferrato dal calciatore all’avversario riverso a terra mentre la condotta gravemente antisportiva è rappresentata dalle espressioni offensive rivolte dallo stesso calciatore all’avversario ed altresì dal fatto che entrambi i giocatori espulsi, nell’abbandonare il terreno di giuoco, venivano nuovamente a contatto.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.R. SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore poiché “Calciatore in panchina, espulso per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara e di un A.A., tentava di ritardare la propria identificazione nascondendosi tra i compagni di squadra ed evitando di togliersi la pettorina. Una volta notificatogli il provvedimento disciplinare tentava il contatto fisico con il Direttore di gara senza riuscire nell'intento per il tempestivo intervento di alcuni compagni di squadra che a fatica riuscivano a farlo allontanare dal terreno di gioco.”.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 374 del 13.6.2016
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CALC. C.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SECONDE DI ECCELLENZA 2015/2016, REAL METAPONTINO/SICULA LEONZIO DEL 12.6.2016
Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 5 giornate effettive di gara, in quanto responsabile di aver « ..durante il rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, calciato un pallone contro il Direttore di Gara colpendolo al petto……”. La circostanza che il pallone sia stato lanciato senza forza, come segnalato dall’AA2 (e, in effetti, non ha provocato dolore) consente, invece, di poter escludere una specifica intenzionalità lesiva dell’incolumità psico-fisica dell’arbitro. Ciò che induce il Collegio a qualificare la condotta di cui trattasi quale, appunto, gravemente irriguardosa, ma non anche violenta nei confronti del direttore di gara. Ciò premesso, una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda, anche in considerazione del contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché del momento di concitazione agonistica nel quale il giocatore ha posto in essere il gesto oggetto di censura, conduce a ritenere che il lo stesso si sia lasciato andare ad uno sfogo, con il quale abbia voluto esprimere, con toni eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti delle decisioni dell’arbitro. Pertanto, anche considerato che non risultano precedenti specifici in capo al calciatore, questo Collegio ritiene che la operata riqualificazione della condotta e la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta una sensibile mitigazione della sanzione allo stesso inflitta, che si reputa congruo rideterminare nella misura di cui al dispositivo.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23Giugno 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 97 del 23.3.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO LUPA CASTELLI ROMANI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.M.L.SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI UNDER 17, LUPA CASTELLI ROMANI/LUPA ROMA DEL 20.3.2016
Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 5 giornate effettive di gara perché “espulso per fallo da ultimo uomo, colpiva l’arbitro su una gamba con il pallone e lo insultava”. Al riguardo, deve dirsi che il gesto dal medesimo compiuto va valutato come comportamento integrante una condotta violenta nei riguardi del direttore di gara, punita, ai sensi dell’art. 19, comma 4 lett. d) C.G.S. con almeno otto gare di squalifica. Ora, considerati i fatti, non può dubitarsi che la reazione del sig. – omissis - sia stata certamente volontaria e finalizzata a portare un atto di violenza all’arbitro, evidentemente ritenuto autore di un provvedimento ingiusto. Ingiustizia che, invece, si rivela del tutto insussistente visto che lo stesso ha fatto piena e lineare applicazione delle regole di gioco; regole ed applicazione delle quali la stessa reclamante non dubita. Alla luce di questo ingiustificato atto violento il giudice di prime cure non ha fatto un uso erroneo del proprio potere di cognizione disciplinare, riducendo addirittura la pena edittale ai sensi dell’art. 16 C.G.S., verosimilmente in relazione alla giovane età del giocatore e all’assenza di specifiche lesioni fisiche. Su questo punto la Corte ritiene che, tuttavia, la sanzione possa ulteriormente ridursi unicamente in ragione dell’assenza di precedenti specifici, pur sottolineando che il gesto compiuto, per di più a fronte di un provvedimento praticamente di pura, doverosa applicazione delle norme, appare inqualificabile e da censurare severamente. Il motivo che precede giustifica, pertanto, la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice di prime cure a cinque giornata effettive di gara, pena che si ritiene congrua alla fattispecie sottoposta alla valutazione di questa Corte.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 2.3.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.S. SEGUITO GARA SALERNITANA/VIRTUS ENTELLA DEL 1.3.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al 37° del secondo tempo, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario; per avere inoltre, uscendo dal terreno di giuoco a seguito dell'espulsione, calciato con violenza una bottiglietta e, reiterando l'atteggiamento di protesta, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione irriguardosa”.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. A.C. SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la calciatrice perchè colpiva con un calcio una calciatrice avversaria dopo che l’arbitro aveva interrotto il giuoco fischiando un fallo commesso dalla medesima. Dopo che l’arbitro la espelleva, protestava in modo plateale rivolgendogli una espressione ingiuriosa.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D POLISPORTIVA PATERNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. F.M. INFLITTA SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore che pur trovandosi in panchina, tentò una aggressione nei confronti di un assistente dell’arbitro, evitato solo all’intervento dei dirigenti e degli altri giocatori, oltre alla pronunzia di ripetute, gravi e volgari espressioni verso il medesimo assistente arbitrale.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL JOLLY MONTEMURLO S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D.L. SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, JOLLY MONTEMURLO/FIDENZA S.R.L. DEL 14.3.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara. Allontanato dal terreno di gioco, al 46° del secondo tempo entrava in campo per esultare alla realizzazione di una rete da parte della propria squadra. Al termine della gara rivolgeva espressione offensiva nei confronti di un assistente arbitrale.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 17.02.2015
Impugnazione – istanza: 8. RICORSO COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.S.SEGUITO GARA CATANZARO/COSENZA DEL 15.2.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore «perché dopo essere stato ammonito rivolgeva all’arbitro una frase offensiva e blasfema; dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso e gli rivolgeva una nuova frase gravemente offensiva».
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 19 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 4.2.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C. RIMINI CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. K.M. SEGUITO GARA RIMINI CALCIO/CIVITANOVESE DEL 31.1.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, reo di avere, nel corso della gara amichevole, prima colpito con un pugno al viso un avversario e, quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolto espressioni offensive all'arbitro, chiedendogli altresì di non riportare sul referto quanto avvenuto. La valutazione delle violazioni disciplinari operata in prima istanza è, infatti, perfettamente armonica rispetto al trattamento sanzionatorio previsto, per ciascuna di esse, dalla legislazione in materia e, segnatamente dall'art.19 C.G.S. che punisce con tre giornate di squalifica (comma 4, lett.b) ogni atto di condotta violenta contro avversari e con altre 2 giornate (comma 4, lett. a) i casi di condotta sia ingiuriosa sia irriguardosa nei confronti dell'arbitro.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 59/DIV del 21.10.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.C. SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/AVERSA NORMANNA DEL 18.10.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché dapprima si è frapposto fra l’arbitro ed un calciatore che lo stesso stava per espellere, quindi ha cercato di bloccare il braccio del direttore di gara che stava per estrarre il cartellino rosso per l’espulsione del calciatore, poi lo ha spintonato ripetutamente mentre, da ultimo, dopo il provvedimento di espulsione, ha continuato a protestare in maniera scomposta, andando incontro all’arbitro, con un comportamento in cui devesi altresì ravvisare un atteggiamento minaccioso.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 06 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014
Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. C.F. SEGUITO GARA CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (dodicesima sanzione) per avere al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con veemenza un avversario colpendolo successivamente con un violento calcio al corpo, allontanato con difficoltà dai propri compagni e dirigenti.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 28 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 143 del 10.3.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALCIATORE G.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, ATALANTA/HELLAS VERONA DEL 9.3.2014
Massima: La Corte, visto l’art. 16, commi 1 e 4, C.G.S., appurata la disponibilità documentata della società a far intraprendere un percorso formativo e rieducativo, apprezzate tutte le circostanze del caso, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta a 5 giornate di squalifica “per avere, al 18° del primo tempo, rivolto ad un avversario un epiteto ingiurioso espressivo di discriminazione razziale (ex art. 11 C.G.S., modificato dal provvedimento federale di cui al Com. Uff. n. 189/A del 4 giugno 2013)”. La Corte, infatti, valutate le circostanze del caso (e quindi apprezzata concretamente la portata del gesto), richiamato l’art. 16 commi 1 e 4 C.G.S., appurata comunque la documentata disponibilità della società Atalanta a fare intraprendere al calciatore un percorso formativo e rieducativo, ritiene che sussistano i presupposti per ridurre la sanzione alla squalifica per sole 5 (cinque) giornate effettive di gara, contestualmente invitando la società Atalanta a voler trasmettere agli Organi requirenti federali, alla fine del percorso riabilitativo, una relazione circa l’avvenuto compimento e gli esiti dello stesso.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 16 Maggio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. SULMONA CALCIO 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.E.SEGUITO GARA SULMONA CALCIO 1921/CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 DEL 27.4.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perchè “al termine della gara tentava di colpire un calciatore avversario con uno schiaffo e rivolgeva ad un altro avversario una spinta proferendo all’indirizzo di entrambi espressioni offensive e minacciose”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. C.D.SEGUITO GARA USD NOTO/USD CAVESE 1919 DEL 30.3.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore in quanto “espulso per avere a gioco fermo ed in reazione ad un fallo subito, colpito un calciatore avversario con una testata al corpo, alla notifica del provvedimento disciplinare continuava a spintonare i calciatori avversari rifiutandosi di abbandonare il terreno di gioco. Reiterava la propria protesta anche a fine gara nella zona antistante gli spogliatoi”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 31 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’U.S. PISTOIESE 1921 SRLS DAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. N.G. SEGUITO GARA PISTOIESE 1921/AREZZO DEL 12.1.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere, a gioco fermo, lanciato uno sputo all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria senza colpirlo. Nella circostanza, inoltre, rivolgeva espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto una riduzione della squalifica inflitta.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013
Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DELL’A.S.D. OLBIA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. M.M. SEGUITO GARA OLBIA/PALESTRINA DEL 20.10.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere colpito con una manata al volto un calciatore avversario che si trovava a terra a seguito di un contrasto di gioco, per avere, nella circostanza, rivolto al medesimo espressioni gravemente offensive determinando un principio di rissa sedata a fatica” nonché per aver tentato “alla notifica del provvedimento disciplinare … di avvicinarsi al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso, senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento dei compagni di squadra”.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAZZERI FEDERICO SEGUITO GARA SANTHIÀ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore in quanto “espulso per doppia ammonizione, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, tentava di aggredire il Direttore di gara, senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento dei propri compagni di squadra e dei magazzinieri della società. Nella circostanza rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo dell’Ufficiale di gara”.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.M. SEGUITO GARA CIVITANOVESE/SAMBENEDETTESE DEL 28.3.2013
Massima: La C.G.F. ridetermina in 5 giornate la squalifica inflitta al calciatore “per avere commesso un grave fallo ai danni di un calciatore avversario senza alcuna possibilità di contendere il pallone. Alla notifica del provvedimento disciplinare (espulsione, n.d.r.) ritardava l’uscita dal terreno di gioco e rivolgeva frase gravemente irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara ponendogli una mano sul petto”. Le circostanze rappresentate, infatti, integrano le ipotesi previste dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 19 comma 4, lett. a) (condotta gravemente antisportiva e condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara) e lett. b) (condotta violenta nei confronti di calciatori ed altre persone presenti) per le quali sono previste le sanzioni minime rispettivamente di 2 e 3 giornate.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 06 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 11 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 20.11.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. M.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TERMOLI CALCIO 1920/RENATO CURI ANGOLANA DEL 17.11.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per la particolare gravità delle condotte, peraltro reiterate.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013
Impugnazione – istanza: 11. RICORSO DAL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.T.SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, 1913 SEREGNO CALCIO/CALCIO LECCO 1912 DEL 13.4.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato per aver al termine della gara nel corridoio degli spogliatoi, dopo essersi tolto la divisa di gioco per non farsi riconoscere, rivolto un applauso dal chiaro tenore irridente ed ironico all’indirizzo del Direttore di gara accompagnato da espressioni offensive”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 09 Luglio 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’U.S. ARZANESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.G. SEGUITO GARA POGGIBONSI/ARZANESE DEL 28.4.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato in quanto a fine gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, da circa 10 metri cominciava ad urlare ed inveire nei confronti di esso arbitro dicendo "testa di cazzo, figlio di puttana, cornuto". A questo punto alcuni compagni si avvicinavano per portarlo via e farlo zittire, ma lo stesso con maggiore forza urlava: "Cornuto, stronzo, pezzo di merda!", accompagnando le sue urla con il gesto delle corna; ancora una volta i compagni lo tiravano con forza verso gli spogliatoi, ma il calciatore cercava di svincolarsi dalla presa e continuava ad urlare: "Stronzo sono il n. 9, segna tutto sul reperto cornuto, pezzo di m…....".
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 28 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 283 del 16.12.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Sporting Rosta avverso la sanzione della squalifica per 5 gare inflitta al calciatore G. D. seguito gara Sporting Rosta/Reggiana Calcio a 5 del 12.12.2009 Massima: E’ congrua la sanzione della squalifica per cinque gare irrogata al calciatore in relazione al comportamento da questi tenuto in occasione della gara per aver colpito con uno il giocatore avversario ed aver rivolto frasi offensive e minacciose al calciatore avversario colpito.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 06 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 94 del 25.10.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso della Salernitana Calcio 1919 avverso la sanzione della squalifica per 7 gare effettive inflitta al calciatore K. G.seguito gara Salernitana/Crotone del 24.10.09
Massima: Il calciatore è sanzionato con 5 giornate di squalifica “per avere, al 6° del primo tempo, a giuoco fermo, tentato ripetutamente di colpire con uno schiaffo un calciatore avversario; per avere, altresì, all’atto della consequenziale espulsione, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’Arbitro, afferrandogli con veemenza un braccio, spingendolo con una spallata al petto e rivolgendogli un’espressione ingiuriosa”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009 n. 5 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C.D. Virtus Entella avverso la sanzione della squalifica per 5 gare effettive inflitte al calciatore M.S. seguito gara Lavagnese 1919/Virtus Entella del 26.11.2008
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 5 gare “per avere, a gioco in svolgimento, intenzionalmente colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario provocandogli un profondo taglio sul labbro superiore e la rottura per intero di un dente” ai sensi dell’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S. “in considerazione della particolare gravità della condotta violenta e della entità della lesione riportata dal calciatore colpito”. A nulla rileva la dichiarazione, allegata al ricorso, rilasciata dal calciatore avversario che sostiene la involontarietà tra l’altro non esternata nell’immediatezza dell’incontro.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 159/CGF Riunione del 11 aprile 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 235/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.C. Isola Liri avverso la sanzione della squalifica per 5 gare effettive inflitta al calciatore G.A. seguito gara Ostia Mare/Isola Liri del 30.3.2008
Massima: L’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., prevede, come sanzione soltanto minima, la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”; - nella specie, la squalifica per cinque gare consegue a due comportamenti illeciti, come descritti dall’arbitro nel proprio rapporto, ossia: 1) l’avere colpito un avversario con un pugno al viso; 2) successivamente, dopo avere avvicinato l’avversario stesso il quale intanto era caduto a terra, l’averlo colpito sul polpaccio con un forte pestone.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/CGF Riunione del 9 novembre 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 121/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007
Impugnazione - istanza: Ricorso della calciatrice S.S. avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate di gara inflitta alla reclamante seguito gara Villaputzu/Graphistudio Campagna del 21.10.2007 Massima: La frase (“sardignola di m…) pronunciata dalla calciatrice nei confronti dell’avversaria concretizza la violazione dell’art. 11, comma 1, C.G.S. per il quale: “costituisce comportamento discriminatorio sanzionabile quale illecito disciplinare ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, sesso, nazionalità, origina territoriale o etnica”. Infatti, non è dubitabile che la frase pronunciata dalla calciatrice denuncia la volontà di offendere con un insulto dispregiativo della “gente” della quale le calciatrice avversaria, in quanto milita in una squadra della Sardegna, è espressione. Non è quindi discutibile che nella specie sia stata posta in essere una condotta offensiva qualificata da una discriminazione fondata sull'origine geografica.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/CGF Riunione del 9 novembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 121/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ACF. D. Graphistudio Campagna avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate di gara inflitta alle calciatrici S.S. e T.J., seguito gara Villaputzu/Graphistudio Campagna del 21.10.2007
Massima: La frase di contenuto razzista pronunciata dalla calciatrice nei confronti dell’avversaria concretizza la violazione dell’art. 11, comma 1, C.G.S. per il quale: “costituisce comportamento discriminatorio sanzionabile quale illecito disciplinare ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, sesso, nazionalità, origina territoriale o etnica”. Infatti, non è dubitabile che la frase pronunciata dalla calciatrice denuncia la volontà di offendere con un insulto dispregiativo della “gente” della quale le calciatrice avversaria, in quanto milita in una squadra della Sardegna, è espressione. Non è quindi discutibile che nella specie sia stata posta in essere una condotta offensiva qualificata da una discriminazione fondata sull'origine geografica.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/CGF Riunione del 9 novembre 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 121/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007
Impugnazione - istanza: Ricorso della calciatrice T.J. avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate di gara inflitta alla reclamante seguito gara Villaputzu/Graphistudio Campagna del 21.10.2007 Massima: La frase (“Sardi Bastardi”) pronunciata dalla calciatrice nei confronti dell’avversaria concretizza la violazione dell’art. 11, comma 1, C.G.S. per il quale: “costituisce comportamento discriminatorio sanzionabile quale illecito disciplinare ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, sesso, nazionalità, origina territoriale o etnica”. Infatti, non è dubitabile che la frase pronunciata dalla calciatrice denuncia la volontà di offendere con un insulto dispregiativo della “gente” della quale le calciatrice avversaria, in quanto milita in una squadra della Sardegna, è espressione. Non è quindi discutibile che nella specie sia stata posta in essere una condotta offensiva qualificata da una discriminazione fondata sull'origine geografica.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 28 ottobre 2005 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 14.10.2005
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Matera avverso la sanzione della squalifica per 5 gare effettive inflitta al calciatore T.M.G.
Massima: Con le modifiche da ultimo apportate all'art. 14 C.G.S., il legislatore sportivo ha identificato separate e distinte ipotesi di condotta fonte di responsabilità disciplinare, per ciascuna delle quali ha poi previsto una specifica e differente sanzione edittale minima. Nessuna nuova norma, tuttavia, è stata introdotta per ciò che concerne la provocazione, con la conseguenza che tale circostanza non può essere considerata un'attenuante in senso tecnico, ma semplicemente un elemento di valutazione ai fini della commisurazione della pena (alla stessa stregua, ad es., dell'intensità dell'elemento soggettivo). A ciò consegue, a giudizio di questa Commissione, che al giudicante è interdetto, una volta inquadrata una determinata condotta nell'ambito di una delle fattispecie previste dal C.G.S., valorizzare la circostanza della provocazione al fine di irrogare una sanzione inferiore al minimo edittale per la medesima fattispecie legalmente previsto, potendo detta circostanza essere considerata al limitato fine della graduazione della sanzione fra minimo e massimo edittale. Nel caso di specie la CAF ha affermato che, dovendosi preliminarmente convenire con gli Organi di Giustizia Sportiva dei precedenti gradi di giudizio in ordine alla qualificazione della condotta del calciatore come “di particolare violenza” (perché, a fine gara, colpiva alcuni calciatori avversari con calci e pugni), dunque sussumibile all'ipotesi prevista dall'art. 14, comma 2 bis, lett. c), C.G.S., ed essendo per essa prevista una sanzione minima di cinque giornate di squalifica, non resta che conclusivamente affermare che la sanzione inflitta al tesserato.