Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0179/CSA del 7 Aprile 2025 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. uff. n. 155 dell’11.03.2025
Impugnazione – istanza: - U.S. Cremonese S.p.a.
Massima: Ridotta da 10 a 8 giornate di gara la squalifica al calciatore per aver «al termine della gara, ha rivolto al calciatore …(soc. Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale»….Il Collegio, ai fini del decidere – in via preliminare – ritiene opportuno richiamare i criteri ai quali intende attenersi per dichiarare la responsabilità del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, e in particolare enunciare lo standard probatorio elaborato dalla giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva a più riprese, secondo cui «il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (cfr., tra le più recenti CFA, SS.UU. n. 2/2023-2024; Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n.87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021 e CFA, Sez. I, n. 87/2023-2024). Ciò posto, è possibile ricondurre il reclamo della U.C. Cremonese a tre principali temi difensivi: 1. il video che documenta la frase incriminata, che andrebbe attribuita al calciatore …della società Bari; 2. la mancanza di refertazioni degli ufficiali di gara sulla vicenda; 3. l'inidoneità della testimonianza del sostituto procuratore avv. … contro il calciatore … a costituire un conferente mezzo di prova. Orbene, con riferimento al video (punto 1), il Collegio riconosce che l’espressione captata nella registrazione («ah, n... di m..?»), nello specifico frame indicato dalla difesa della reclamante, sia stata pronunciata dal calciatore … del Bari e non dal …Tanto premesso, la divisata prova non vale di per sè a escludere, con la pretesa inaccettabile automaticità, che nella fase immediatamente precedente sia stata pronunciata all'indirizzo del predetto calciatore del Bari la frase che egli ripete. Anzi, a ben vedere, il contributo in argomento costituisce una prova indiretta dell'accaduto in quanto corrobora la genuinità della reazione della vittima all’offesa ricevuta, vittima che appunto ripete l’espressione a lui rivolta, che può, pertanto, essere assunta quale indizio rilevante della spontaneità della reazione del calciatore del Bari, spontaneità che, invece, nel corpo dell'atto di reclamo viene messa in discussione. Sul punto 2), come chiaramente statuito su vicende del genere dalla Corte federale d’appello, va evidenziato che «la circostanza che l’arbitro non abbia registrato l’episodio [...], appare ininfluente, sia perché se l’arbitro fosse stato presente avrebbe certamente rilevato e sanzionato il [...] responsabile della grave offesa a sfondo razziale, sia perché è intuibile che questo genere di comportamenti per quanto istintivi non si realizzano in circostanza facilmente rilevabili. In ogni caso – com’è noto – secondo la giurisprudenza di questa Corte federale d’appello (ex multis, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025) il rapporto del direttore di gara, pur facendo “piena prova” di quanto si attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale» (così, di recente, Corte federale d’appello, 27 dicembre 2024, dec. n. 0075/CFA/2024-2025). Quanto fin qui evidenziato vale, già di per sè, a smentire in radice l'assunto difensivo sulla pretesa inettitudine dei contributi gnoseologici evincibili dai rapporti della Procura federale ad assurgere a elementi di prova delle condotte tenute dai tesserati a conclusione della fase di gioco, assunto che si pone, peraltro, in plateale contrasto con l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 61 del Codice di giustizia sportiva. Sul punto, introducendo anche il terzo tema relativo al contributo offerto dal sostituto procuratore (punto 3), in primo luogo, va evidenziato che le dichiarazioni del sostituto procuratore non appaiono per la prima volta all’interno degli atti di indagini successivi alla gara compiute dalla Procura federale, ma fin da subito nella relazione di gara dei delegati della procura federale (doc. n. 9 fascicolo del dibattimento) e in particolare nell’allegato della Sez. n. 1, nel quale si afferma che «al momento del fatto descritto era presente il delegato della procura … che ha sentito distintamente l’offesa del …a …l “n...di m...”». Si evidenzia che la relazione dei delegati della Procura federale fa parte dei documenti ufficiali di gara. Va, inoltre, ribadito che la relazione della Procura Federale, sottoscritta da entrambi i delegati (… e …), è alquanto dettagliata e reca puntuale indicazione delle modalità di identificazione dell’autore dei comportamenti sanzionati. Il …, tra l’altro, si trovava a breve distanza dai calciatori coinvolti. Sì che, come da giurisprudenza di questa Corte, è possibile osservare che, quand’anche il rapporto della Procura Federale possa non essere considerato dotato di una «speciale efficacia di “piena prova” ex art. 61, comma 1, C.G.S., lo stesso ben può essere posto dall’Organo di giustizia sportiva a base e fondamento del proprio convincimento, anche attesa, da un lato, la dettagliata descrizione dei fatti nello stesso contenuto, [...] dall’altro, la fede, comunque, privilegiata dallo stesso rivestita. In diversi termini, il valore di piena prova assegnato dal codice di giustizia sportiva al solo referto del direttore di gara non esclude né che il rapporto dei collaboratori della Procura federale sia incluso negli atti ufficiali di gara, né, ad ogni buon conto, che il predetto medesimo rapporto assurga, comunque, a elemento di prova che, considerata la fede privilegiata (e la presunzione, pur relativa, che dallo stesso deriva), in difetto di – specifici ed ammissibili – contrari elementi probatori ben può essere posto a base della decisione del giudice sportivo» (così, Corte sportiva d’appello, 26 maggio 2022, dec. n. 314/CSA/2021-2022).Gli ulteriori documenti di indagine prodotti successivamente dalla Procura federale, acquisiti a seguito di investigazioni svolte su incarico del giudice sportivo, sono stati utili per corroborare la suddetta relazione, segnatamente attraverso l’audizione di diversi tesserati, tra cui i sigg.ri ….Tanto chiarito in merito alle principali doglianze della U.C. Cremonese, questa Corte tiene soprattutto a rilevare il peso specifico preponderante della denuncia del calciatore … Va infatti ricordato che in casi nei quali vengano tenuti comportamenti discriminatori la denuncia della vittima assurge ad elemento probatorio (cfr. ancora sul punto Corte federale d’appello, 27 dicembre 2024, dec. n. 0075/CFA/2024-2025), potendo essere disattesa solo nei casi di inattendibilità della fonte ovvero di emergenze probatorie di segno contrario di pari valenza rappresentativa. Come già sopra anticipato, la reazione istintiva del calciatore si rivela coerente con la percezione della grave offesa ricevuta, di cui, come sopra anticipato, vi è conferma indiretta anche nel reperto filmato. Le divisate risultanze trovano riscontro, come sopra anticipato, nel contributo dichiarativo del delegato della Procura Federale la cui percezione è stata diretta e nitida, non potendo, peraltro, dubitarsi della piena attendibilità e terzietà della suddetta fonte, peraltro nemmeno messa in dubbio dalla difesa della reclamante. Tra l’altro, depongono in questa direzione i disordini tra i calciatori che si sono verificati a fine gara, nell’immediatezza della vicenda, ricollegabili all’episodio denunciato, come da relazione dei delegati della Procura, presenti sul terreno di giuoco. Ragion per cui risulta assai discutibile la ricostruzione secondo la quale il calciatore … potesse artatamente simulare di essere vittima di una grave offesa a sfondo razziale e di aver reagito unicamente per un fine emulativo preordinato. Nè a un diverso approdo possono condurre le piccole divergenze ricostruttive evincibili dai contestati disallineamenti delle versioni rese dalle persone sentite dalla Procura federale, involgendo profili marginali (ad esempio la ripetizione dell'offesa) e risultando, peraltro, ben spiegabili con la confusione che ha segnato le fasi concitate del post gara, costituendo semmai indice della spontaneità delle dichiarazioni acquisite. In conclusione, le prove dirette su cui riposa la decisione di prime cure (id est le dichiarazioni della parte offesa e quelle provenienti dal delega della Procura) si dispiegano armonicamente con gli altri elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini svolte dalla Procura federale, trovando un ulteriore elemento di coagulo nella lettura critica del materiale probatorio offerta dalla c.d. prova logica che, nel ventaglio delle alternative astrattamente possibili, consente di apprezzare la piena coerenza della dinamica degli eventi, riferita dalle suindicate fonti dichiarative, con le circostanze di contesto, per come ricostruite in atti. Nè valgono a sminuire il costrutto accusatorio le dichiarazioni depositate in atti dei tesserati della U.C. Cremonese, che negano di aver udito … pronunciare la frase incriminata; tale assunto non consente, infatti, di escludere che il predetto calciatore possa averla effettivamente pronunciata senza essere stato, al contempo, udito dai suoi compagni di squadra, dovendo comunque ritenersi la ricostruzione evincibile da tali deposizioni - siccome del tutto monca di una plausibile ricostruzione alternativa sulla dinamica degli eventi - recessiva a fronte del risultato probatorio per come sopra raggiunto. Il quadro accusatorio è dunque concreto, attendibile e univoco per stabilire che nella specie sussistono tutti i presupposti per l’applicazione al calciatore della U.S. Cremonese delle conseguenti sanzioni. …Orbene, l’art. 28, comma 2, C.G.S., in tema di comportamenti discriminatori, statuisce che «il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 e ̀ punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara». In questa direzione depongono diversi precedenti giurisprudenziali della Corte federale di appello, chiamata a dirimere ogni dubbio sulla materia, e che hanno confermato la congruita ̀ della sanzione della squalifica per dieci giornate effettive di gara. In particolare, la Corte ha argomentato la propria netta posizione sostenendo che «la fattispecie prevista dall’art. 28 C.G.S. riguarda un illecito di particolare disvalore nell’ambito dell’ordinamento sportivo (e non solo, naturalmente, di quello). Esso viola uno dei principi fondamentali previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, ove al comma 5 e ̀, appunto, declinato il principio di non discriminazione, con una disposizione di principio, avente finalità di ordine programmatico, che trova compiuta realizzazione nel più volte ricordato art. 28 C.G.S. Il quadro normativo, anche internazionale, e ̀ stato più volte ricostruito da questa Corte, sicché alle numerose decisioni in materia e ̀sufficiente rinviare (per tutte: CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 105/2020-2021)» (cosi ̀, Corte fed. app., Sez. un., 26 settembre 2022, n. 28/CFA/2022-2023/A). La nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal legislatore federale risulta coerente e in sintonia con quella adottata dagli Organismi e dalle Istituzioni internazionali. Con tale previsione si e ̀ voluto imprimere alla disciplina delle competizioni calcistiche un regime di tutela «in funzione repressiva di comportamenti che, in quanto discriminatori, determinino una compromissione della personalità dell’uomo come singolo e come soggetto di comunità, in entrambi i casi ledendosi un patrimonio di valori fondamentali per motivi di “razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale” o per condotte che siano in grado di concorrere al dilagare di una cultura contraria al bene protetto sotto forma di “propaganda ideologica”» (Corte fed. app., 18 giugno 2021, dec. n. 114). In tale prospettiva va ricordato altro arresto giurisprudenziale, ove si afferma che «l’intero ordinamento sportivo – in questo conformandosi all’ordinamento internazionale, europeo e nazionale – e ̀ informato al principio di non discriminazione. In tal senso, come già ricordato da questa Corte federale (Corte federale di appello – Sezioni unite, n. 105 dell’11 maggio 2021), depongono sia l’art. 2 dello Statuto della FIGC, quinto comma, sia l’art. 28 del codice di giustizia sportiva (d’ora innanzi, CGS), dalla cui lettura emerge la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell’ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (cosi ̀, Corte federale d’appello Sezioni Unite C.U. n. 90/CFA 2017/2018)» (in questi termini, Corte fed. app., Sez. unite, 31 gennaio 2022, n. 64/CFA/2021-2022/D; in precedenza, vedi gia ̀, Corte fed. app., 11 maggio 2021, n. 105/CFA/2020-2021/A; cfr. anche Corte sportiva d’appello, 23 marzo 2023, dec. n. 179/CSA/2022-2023, nonché Corte sportiva d’appello, 17 gennaio 2025, dec. n. 103/CSA-2024-2025). La congruità e la legittimità della pena minima edittale della squalifica di dieci giornate effettive di gara non può dunque revocarsi in dubbio. Per altro verso e in ossequio a quanto statuito dall’art. 13, comma 2, C.G.S., il Collegio ritiene potersi ravvisare un'attenuante generica a favore del calciatore …, il quale, nella sua lunga carriera, non risulta abbia manifestato condotte propense a comportamenti discriminatori. Ragion per cui, nel caso di specie, è possibile ridurre di due giornate effettive di gara la pena comminata in primo grado.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0250/CSA del 18 Giugno 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 141 del 21.05.2024
Impugnazione – istanza: Sig. S.C.
Massima: Ridotta al calciatore la squalifica da 10 a 8 giornate di gara “Per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.28 comma 2 del CGS."…"A seguito di uno scontro di gioco con un avversario, il calciatore rimaneva ferito ad un occhio con richiesta dell'intervento dei sanitari. Durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo supplementare, lo stesso calciatore, prima di abbandonare il terreno di gioco per una sostituzione e prima che questa avesse effetto riferiva queste parole: ‘Sto negro di merda’ riferite al calciatore con cui si era scontrato poco prima. La frase veniva udita sia da me che dall'AA1 che dal commissario di campo presente sul terreno di gioco." La circostanza veniva riportata anche nelle dichiarazioni dell'AA1, in questi termini: "Tra il primo ed il secondo tempo supplementare, il sig. …. della società Corticella, prima di uscire dal terreno di gioco per la propria sostituzione e quindi prima che quest'ultima si concretizzasse, riferiva ad un calciatore avversario, con il quale in precedenza aveva avuto uno scontro di gioco, le seguenti parole: sto negro di merda. Le parole sono state udite anche dall'arbitro e dal commissario di campo presente sul terreno di gioco."…Va invece considerato lo stato di turbamento psico-fisico del calciatore in conseguenza della ferita riportata ad esito dello scontro di gioco e del conseguente sanguinamento, per cui la Corte ritiene, in applicazione dell'art. 13 comma 2 CGS, di ridurre la squalifica a otto giornate effettive di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0053/CSA del 16 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.37 del 24/10/2023
Impugnazione – istanza: - S.S.D. Nocerina Calcio 1910 S.r.l. - calciatore A.G.
Massima: Rideterminata la squalifica a tempo fino al 23/12/2023 in quella di 8 giornate di squalifica nei confronti del calciatore che “al termine della gara, subito dopo il fischio finale, ancora sul t.d.g., il calciatore in oggetto mi gridava ‘sei un cagasotto, ti sei cagato sotto oggi. Ci hai fatto perdere la partita solo perché ti sei messo paura de sti 4 deficienti che c’erano oggi in tribuna’. Alla notifica del provvedimento disciplinare provava a correre verso la mia direzione ma veniva ‘placcato’ dai compagni di squadra. Una volta che ho fatto rientro nello spogliatoio, lo stesso Garofalo, colpiva con un violento calcio la porta del mio spogliatoio che rompendosi si apriva. La porta riportava danni alla serratura oltre che un buco (causato dal calcio) nella parte centrale della porta”…..Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che questa Corte ritiene inapplicabile alla fattispecie in esame l’istituto giuridico della “continuazione” - invocato dalla reclamante in applicazione analogica dell’art.81 c.p. - tra la condotta ingiuriosa tenuta dal tesserato a fine gara sul terreno di giuoco, e la successiva condotta violenta tenuta successivamente nei locali degli spogliatoi. Si tratta infatti di condotte che sono state commesse in luoghi diversi, in tempi diversi (comunque a distanza di un apprezzabile lasso di tempo), ed hanno anche diversa natura, sostanziandosi la prima nel proferimento di parole ingiuriose e, la seconda, in una vera e propria condotta violenta; non potendosi perciò in alcun modo ravvisare in esse l’esecuzione di un “medesimo disegno criminoso” e potendosi al più concedere che siano state originate da un medesimo movente, ossia il perdurante stato d’ira del calciatore, del tutto inconferente ai fini dell’attenuazione del regime sanzionatorio. Orbene la prima condotta refertata – in assenza di un contatto fisico tra il calciatore e l’arbitro – è sussumibile sotto il paradigma del novellato art. 36, comma 1, C.G.S., ai sensi del quale “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara:” In assenza di circostanze attenuanti – che non possono essere riconosciute nel generale clima di tensione emotiva che ha connotato la gara - appare congrua l’irrogazione del minimo edittale di 4 giornate di squalifica. Quanto alla successiva condotta tenuta dal calciatore …. negli spogliatoi, essa è sanzionata dall’art.38 C.G.S. (violenta dei calciatori) che punisce i calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori “o altre persone” (e quindi anche gli arbitri) commessa “in occasione” o durante la gara. È indubitabile, infatti, che sfondare con un calcio la porta di ingresso dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara costituisce una condotta violenta rivolta inequivocabilmente nei confronti dei medesimi, non richiedendo la norma né il contatto fisico con l’offeso, né che questi riporti conseguenze fisiche. Pertanto, in assenza di circostanze attenuanti, per detta condotta violenta appare congrua l’irrogazione del minimo edittale di 3 giornate di squalifica. Infine, la sanzione così determinata in complessive 7 giornate di squalifica, deve essere aumentata di una (n.1) ulteriore giornata di squalifica ricorrendo la circostanza aggravante di cui all’art. 14 lett. b) C.G.S. il quale stabilisce che: “1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze: … b) aver cagionato un danno patrimoniale;”. Nel caso in esame risulta documentato nel rapporto arbitrale che in diretta conseguenza della condotta violenta tenuta dal tesserato è rimasta danneggiata la porta di ingresso dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara (rottura della serratura e apertura di un buco in corrispondenza del punto di impatto del calcio sferrato) con conseguente danno patrimoniale sofferto dalla società ospitante, per il quale il Giudice Sportivo, col medesimo C.U., ha anche fatto obbligo alla società S.S.D. Nocerina Calcio 1910 S.r.l. di risarcire il danno.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 164/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. C.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA VILLABIAGIO/SAMMAURESE DEL 15.04.2018
Massima: La Corte, in accoglimento del riduce al tesserato la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara perché, allontanato a seguito di reiterate proteste, a seguito della notifica del provvedimento si dirigeva verso l'arbitro e, mentre gli rivolgeva espressioni offensive, assumeva atteggiamento gravemente minaccioso, giungendo perfino a mimare il gesto della testata, e, nell'occasione, toccando il naso del direttore di gara con la fronte. In seguito, si posizionava dietro la panchina continuando a rivolgere espressioni offensive all'indirizzo dell'arbitro. Per un verso, la condotta rilevabile in atti, certamente non violenta, è altrettanto incontestabilmente antisportiva, minacciosa e, per le espressioni specificamente adoperate, anche offensiva. Per altro verso, il tesserato si è reso protagonista di reiterate proteste prima di essere allontanato. Indi, notificatogli dal direttore di gara il provvedimento di allontanamento del campo, lo raggiungeva e, mentre gli rivolgeva espressioni offensive, assumeva atteggiamento gravemente minaccioso, appoggiando la sua fronte sul naso del direttore di gara. Non pago, il reclamante si posizionava infine dietro la panchina continuando a rivolgere espressioni offensive all'indirizzo dell'arbitro. La eterogeneità delle condotte sopra descritte rende per vero impraticabile una valutazione in termini di continuazione, in senso proprio, delle stesse. Al contrario, esse - per il loro concreto atteggiarsi - tendono a sommarsi le une alle altre, colorando di speciale gravità la complessiva condotta del reclamante. Questo sia per quanto attiene alla offensività del comportamento (sarebbe infatti illogico considerare paritariamente gli insulti profferiti nei confronti dell'arbitro prima dell'espulsione e quelli rivolti al direttore di gara dopo, e nonostante, l'allontanamento), sia per ciò che invece riguarda la diversificata minacciosità insita nel raggiungere il direttore di gara a provvedimento di espulsione notificato, e, nel rivolgergli espressioni offensive, appoggiare la fronte sul naso del direttore di gara. Se a ciò si aggiunge che il tesserato in questione rivestiva, al momento dei fatti che qui rilevano, il qualificato ruolo di allenatore, la condotta da esso tenuta si connota vieppiù di gravità, essendo da detta figura esigibile un superiore standard di lealtà e correttezza sportive.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 10/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 213/DIV del 22.05.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NZOLA MBALA SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/LIVORNO DEL 21.5.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per i seguenti motivi: "espulso per somma di ammonizioni, avvicinava l'arbitro e, dopo avergli rivolto espressioni offensive, gli pestava con forza il piede destro irridendolo e successivamente reiterando espressioni offensive; allontanandosi dal campo, rivolgeva ad un calciatore avversario frasi offensive e gli indirizzava uno sputo che lo raggiungeva a una guancia; al termine della gara, attendeva il passaggio del direttore di gara che rientrava negli spogliatoi e gli rivolgeva ulteriori e gravi espressioni offensive".
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.59/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 11 Aprile 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 47/TB del 6.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE RAFFA VINCENZO ANDREA SEGUITO GARA DEL TORNEO BERRETTI VIBONESE/COSENZA DEL 3.12.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perchè al termine del primo tempo della gara, rientrando verso gli spogliatoi, affiancava il direttore di gara, inveendo violentemente contro di lui e minacciandolo di morte. L’aver fronteggiato l’arbitro si palesa, già di per sé, una chiara violazione dell’obbligo di rigoroso rispetto incondizionatamente dovuto al direttore di gara in virtù del ruolo e della missione istituzionale a lui affidati. Parimenti, il tentativo di avvicinarsi in modo aggressivo all’arbitro rappresenta un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l’ordinamento sportivo: la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura violenti, reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr., in questa prospettiva, Corte Sportiva d’Appello, Sez. un., in Com. Uff. FIGC, 15.4.2016, n. 114/CSA). In vero, oltre alle offese rivolte senza soluzione di continuità, la minaccia di morte proferita dal calciatore al direttore di gara va stigmatizzata con fermezza. Nella prospettiva educativa dell’attività sportiva, soprattutto nei confronti di giovani come il- omissis -, un simile atteggiamento non può essere in alcun modo tollerato. La competizione sportiva, in particolare nei settori giovanili, va intesa quale momento formativo, volto al conseguimento di fini educativi. Le regole di comportamento non si limitano soltanto a permettere o a vietare determinate condotte di gioco, ma esprimono segnatamente una serie di valori. Tra questi si stagliano quelli dell’etica e della lealtà sportiva, del rispetto dell’avversario e dell’arbitro, veri e propri cardini del sistema sportivo.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile - Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. SIENA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE D.T.C., A SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, ASD SIENA CALCIO FEMMINILE/BOLOGNA FC 1909
Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 8 giornate effettive di gara, in quanto più equa, perché a gioco fermo protestava contro una decisione tecnica avvicinandosi all’arbitro con fare minaccioso e urlando: oh ma l’hai visto il fallo? Io dico quello che cazzo voglio, testa di cazzo. Alla notifica dell’espulsione, assumeva un atteggiamento aggressivo e violento nei confronti dell’arbitro e cercava di venire a contatto c, fermata dal pronto intervento di tre suoi compagni di squadra, urlando e abbracciando: io ti ammazzo pezzo di m…., ti aspetto fuori, accidenti a te e a chi ti ha mandato, fai schifo.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO SIG. P.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE SEGUITO GARA 3 OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore colpevole di avere, al termine della partita, colpito con un calcio alla schiena un assistente arbitrale cagionandogli ''sensazione dolorifica''.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 05 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 19.5.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO S.C. CARONNESE S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.A.SEGUITO GARA PLAY-OFF DEL CAMPIONATO JUNIORES, CALCIO CHIERI 1955/S.C. CARONNESE DEL 17.5.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un A.A. e della Terna arbitrale. Nella circostanza ostacolava il rientro di un A.A. all’interno dello spogliatoio e con la spalla urtava dapprima la spalla e poi il mento dello stesso”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 5.3.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO PORDENONE CALCIO S.S.D. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. F.A. SEGUITO GARA GIORGIONE CALCIO 2000/PORDENONE CALCIO S.S.D S.R.L. DELL’1.3.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere al termine della gara “colpito con un lieve colpo al volto di Direttore di gara. Per avere, inoltre, nella circostanza, rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.101/CGF del 21 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/TB del 6.11.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. F.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE D. BERRETTI, PAVIA/VARESE DEL 2.11.2013
Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara inflitta al calciatore “per aver offeso per motivi di colore un calciatore della squadra avversaria al termine della gara”. Questa Corte, con altrettanta convinzione condivide la ratio che ha ispirato la novella dell’art. 11 C.G.S. allorchè, nel testo vigente, si commina la sanzione della squalifica per almeno dieci giornate di gara a colui che, tra l’altro, offende taluno “per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso…”, conferendo così all’ingiuria, che ha già, di per sé, un valore negativo meritevole di sanzione, un particolare significato di disprezzo che non può non giustificare una reazione dell’ordinamento di particolare intensità afflittiva. La Corte, però, al di là della avvertita necessità di sanzionare in modo efficace ed emblematico il riprovevole comportamento non può, nello stesso tempo e volendo amministrare giustizia in senso sostanziale e non formale, rifiutarsi di dare ingresso a circostanze attenuanti, nella specie rappresentate dalla giovane età del calciatore e dalla dimostrata comprensione della negatività di quanto accaduto, emersa al di là delle formali argomentazioni di difesa, timidamente confermate.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 22.4.2013
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DAL S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.E. SEGUITO GARA CTL CAMPANIA/PUTEOLANA INTERNAPOLI DEL 21.4.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore in quanto al 43° del secondo tempo, l’arbitro procedeva all’espulsione perché protestava veementemente nei suoi confronti e lo spintonava, mettendogli le mani sul petto, facendolo indietreggiare di circa due metri. Nel contempo il giocatore protestava in maniera maleducata ripetendo per due volte una parolaccia.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 12.9.2012
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.F.SEGUITO GARA COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO/GELBISON VALLO D. LUCANIA DEL 9.9.2012
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il tesserato perché “al termine della gara , raggiunto l’Arbitro, strattonava per due volte con la propria mano il braccio del medesimo cagionando sensazione dolorifica, poggiava il proprio naso su quello dell’Ufficiale di gara e gli rivolgeva, contestualmente, espressioni dal contenuto irriguardoso. Sanzione così determinata in considerazione del ruolo di capitano della squadra ricoperto dal calciatore”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 07/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 12/CGF del 28 luglio 2009 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 2 dell’1.7.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Mariano Keller avverso le sanzioni squalifica fino al 30.10.2009 al sig. M. C.;squalifica per 8 gare effettive al calciatore C. L.; squalifica per 8 gare effettive al calciatore R. G.; inflitte seguito gara Mariano Keller/Accademia I. del 30.6.2009 – fase finale a 6 allievi dilettanti e puro settore
Massima: Quando dal referto arbitrale risulta che l’allenatore ha tenuto un comportamento caratterizzato non solo da insulti ma anche da minacce è imputabile di condotta violenta avendo egli tentato di colpire la terna arbitrale, non essendovi riuscito solo perché trattenuto da terzi ed evidenziando, in tal modo, il suo chiaro intento aggressivo. In siffatta situazione, corretta appare l’applicazione della sanzione prevista dalla lett. d) comma 4 art. 19 C.G.S.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 163/CGF Riunione del 18 aprile 2008 n. 8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 264/CGF Riunione del 08 luglio 2008 n. 8 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ U.S. Castrovillari Calcio avverso la sanzione della squalifica per 8 gare effettive inflitta al calciatore G.D. seguito gara Castrovillari/Libertas Acate del 6.4.2008
Massima: Il capitano della squadra è sanzionato con la squalifica (8 gare) ai sensi dell’art. 3 comma 2 CGS per l’aggressione subita dall’arbitro, che non è stato in grado di individuare chi lo avesse colpito in occasione della gara, a nulla rilevando che, successivamente alla decisione del giudice sportivo che ha sanzionato il calciatore, la società abbia fatto pervenire una dichiarazione autoaccusatoria da parte di altro calciatore. L’indicazione da parte di chi vanta un interesse diretto a che un proprio tesserato, nella specie il capitano della squadra, non subisca la squalifica al posto di un altro, così come la dichiarazione autoaccusatoria resa successivamente alla conoscenza del provvedimento di squalifica, non sono prove idonee a far ritenere accertata la individuazione del terzo, asserito autore dell’atto, e quindi a determinare l’esenzione di responsabilità del capitano.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.184/CGF Riunione del 22 maggio 2008 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 244/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 134/TB del 5.5.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore N.B.N. avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate di gara seguito gara Lucchese/Padova del 3.5.2008 valevole per il Campionato Nazionale “D. Berretti”
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 8 giornate di gara per un atto di violenza verso un avversario in azione di gioco e perchè espulso, rivolgeva all’arbitro frasi reiteratamente offensive spingendolo con entrambe le mani sul petto e facendolo indietreggiare ed abbandonando il terreno di gioco si toglieva la maglia lanciandola verso gli spalti e rivolgeva al pubblico reiterate frasi offensive.
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 37/CGF Riunione del 7 novembre 2007 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Giudice Sportivo presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n.26 del 26.09.2007
Impugnazione - istanza: Ricorso A.S.D. Ferentino avverso la sanzione della squalifica per 8 gare effettive inflitta al calciatore F.F. nel corso della partita Fermentino/Isola Liri del 23.9.2007
Massima: Il principio (cfr., art.19, n. 4, lett. d) secondo cui la sanzione minima non possa essere inferiore ad 8 (otto) giornate di squalifica, deve essere letto nella più compiuta portata della previsione e secondo il combinato disposto secondo cui, appunto, particolari circostante attenuanti possano influire sulla sanzione minima della squalifica. In applicazione di tale dettame la fattispecie concreta nella sua connotazione può essere così ricostruita. Il giocatore si è avvicinato all’arbitro e con “tre colpetti di spalla” (tipici di quando si protesta con il direttore di gara tenendo le braccia incrociate dietro la schiena con una reazione verbale ma non propriamente fisica e violenta) lo ha, con tali modalità, colpito. La fattispecie concreta, conseguenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta - i colpi di spalla non hanno provocato alcun danno al direttore di gara, nè vi è stata alcuna menomazione dell’azione dell’arbitro, che non risulta sia rimasto intimidito ovvero particolarmente scosso dal fatto. Pertanto, in applicazione dell’art. 19 n. 4, C.G.S., è possibile ridurre la squalifica, poichè, nel bilanciamento della aggravante della qualifica rivestita con la attenuante di una manifestazione impulsiva e di lieve e modesta connotazione violenta, si ritiene assolutamente prevalente quest’ultima proprio per la tenuità della consumata violenza.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 19 gennaio 2006 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 22 del 22.12.2005
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.D. Corneto Tarquinia avverso le sanzioni, dell’inibizione inflitta al sig. O.C. fino al 30.6.2006 e della squalifica inflitta al calciatore C.M. fino al 20.1.2006
Massima: Quando il Giudice ritiene che i fatti posti in essere dal calciatore debbano essere ascritti alla fattispecie della “condotta violenta nei confronti degli Ufficiali di gara”, la pena edittale minima deve essere di 8 giornate.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 12 gennaio 2006 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Bolzano del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 24.11.2005
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Bozner avverso la sanzione della squalifica per otto giornate di gara, inflitta al calciatore D.C.F.
Massima: L'esame del dato letterale della norma, art. 14 comma 2 bis, lettera a), C.G.S., prevede per comportamenti antisportivi, ingiuriosi e/o irriguardosi la sanzione minima di 2 giornate di squalifica. Cioè a dire che l'Organo di Giustizia Sportiva ben potrebbe applicare sanzioni più gravi dovendo attenersi unicamente, nel minimo, a quella indicata dalla norma. Per condotta violenta, deve intendersi infatti, a parere di questa C.A.F., ogni atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo, identificabile congiuntamente sia in relazione al danno, od al pericolo di danno, per l'incolumità altrui, sia in relazione ad un connotato psicologico di intenzionalità, cioè di gesto mirato allo scopo di attentare all'incolumità altrui. Elementi che, nel caso di specie, coesistono e che soltanto l'intervento di forze esterne (compagni di quadra) hanno scongiurato.