Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0250/CSA del 18 Giugno 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 141 del 21.05.2024
Impugnazione – istanza: Sig. S.C.
Massima: Ridotta al calciatore la squalifica da 10 a 8 giornate di gara “Per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.28 comma 2 del CGS."…"A seguito di uno scontro di gioco con un avversario, il calciatore rimaneva ferito ad un occhio con richiesta dell'intervento dei sanitari. Durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo supplementare, lo stesso calciatore, prima di abbandonare il terreno di gioco per una sostituzione e prima che questa avesse effetto riferiva queste parole: ‘Sto negro di merda’ riferite al calciatore con cui si era scontrato poco prima. La frase veniva udita sia da me che dall'AA1 che dal commissario di campo presente sul terreno di gioco." La circostanza veniva riportata anche nelle dichiarazioni dell'AA1, in questi termini: "Tra il primo ed il secondo tempo supplementare, il sig. …. della società Corticella, prima di uscire dal terreno di gioco per la propria sostituzione e quindi prima che quest'ultima si concretizzasse, riferiva ad un calciatore avversario, con il quale in precedenza aveva avuto uno scontro di gioco, le seguenti parole: sto negro di merda. Le parole sono state udite anche dall'arbitro e dal commissario di campo presente sul terreno di gioco."…Va invece considerato lo stato di turbamento psico-fisico del calciatore in conseguenza della ferita riportata ad esito dello scontro di gioco e del conseguente sanguinamento, per cui la Corte ritiene, in applicazione dell'art. 13 comma 2 CGS, di ridurre la squalifica a otto giornate effettive di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0053/CSA del 16 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.37 del 24/10/2023
Impugnazione – istanza: - S.S.D. Nocerina Calcio 1910 S.r.l. - calciatore A.G.
Massima: Rideterminata la squalifica a tempo fino al 23/12/2023 in quella di 8 giornate di squalifica nei confronti del calciatore che “al termine della gara, subito dopo il fischio finale, ancora sul t.d.g., il calciatore in oggetto mi gridava ‘sei un cagasotto, ti sei cagato sotto oggi. Ci hai fatto perdere la partita solo perché ti sei messo paura de sti 4 deficienti che c’erano oggi in tribuna’. Alla notifica del provvedimento disciplinare provava a correre verso la mia direzione ma veniva ‘placcato’ dai compagni di squadra. Una volta che ho fatto rientro nello spogliatoio, lo stesso Garofalo, colpiva con un violento calcio la porta del mio spogliatoio che rompendosi si apriva. La porta riportava danni alla serratura oltre che un buco (causato dal calcio) nella parte centrale della porta”…..Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che questa Corte ritiene inapplicabile alla fattispecie in esame l’istituto giuridico della “continuazione” - invocato dalla reclamante in applicazione analogica dell’art.81 c.p. - tra la condotta ingiuriosa tenuta dal tesserato a fine gara sul terreno di giuoco, e la successiva condotta violenta tenuta successivamente nei locali degli spogliatoi. Si tratta infatti di condotte che sono state commesse in luoghi diversi, in tempi diversi (comunque a distanza di un apprezzabile lasso di tempo), ed hanno anche diversa natura, sostanziandosi la prima nel proferimento di parole ingiuriose e, la seconda, in una vera e propria condotta violenta; non potendosi perciò in alcun modo ravvisare in esse l’esecuzione di un “medesimo disegno criminoso” e potendosi al più concedere che siano state originate da un medesimo movente, ossia il perdurante stato d’ira del calciatore, del tutto inconferente ai fini dell’attenuazione del regime sanzionatorio. Orbene la prima condotta refertata – in assenza di un contatto fisico tra il calciatore e l’arbitro – è sussumibile sotto il paradigma del novellato art. 36, comma 1, C.G.S., ai sensi del quale “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara:” In assenza di circostanze attenuanti – che non possono essere riconosciute nel generale clima di tensione emotiva che ha connotato la gara - appare congrua l’irrogazione del minimo edittale di 4 giornate di squalifica. Quanto alla successiva condotta tenuta dal calciatore …. negli spogliatoi, essa è sanzionata dall’art.38 C.G.S. (violenta dei calciatori) che punisce i calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori “o altre persone” (e quindi anche gli arbitri) commessa “in occasione” o durante la gara. È indubitabile, infatti, che sfondare con un calcio la porta di ingresso dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara costituisce una condotta violenta rivolta inequivocabilmente nei confronti dei medesimi, non richiedendo la norma né il contatto fisico con l’offeso, né che questi riporti conseguenze fisiche. Pertanto, in assenza di circostanze attenuanti, per detta condotta violenta appare congrua l’irrogazione del minimo edittale di 3 giornate di squalifica. Infine, la sanzione così determinata in complessive 7 giornate di squalifica, deve essere aumentata di una (n.1) ulteriore giornata di squalifica ricorrendo la circostanza aggravante di cui all’art. 14 lett. b) C.G.S. il quale stabilisce che: “1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze: … b) aver cagionato un danno patrimoniale;”. Nel caso in esame risulta documentato nel rapporto arbitrale che in diretta conseguenza della condotta violenta tenuta dal tesserato è rimasta danneggiata la porta di ingresso dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara (rottura della serratura e apertura di un buco in corrispondenza del punto di impatto del calcio sferrato) con conseguente danno patrimoniale sofferto dalla società ospitante, per il quale il Giudice Sportivo, col medesimo C.U., ha anche fatto obbligo alla società S.S.D. Nocerina Calcio 1910 S.r.l. di risarcire il danno.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 164/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. C.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA VILLABIAGIO/SAMMAURESE DEL 15.04.2018
Massima: La Corte, in accoglimento del riduce al tesserato la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara perché, allontanato a seguito di reiterate proteste, a seguito della notifica del provvedimento si dirigeva verso l'arbitro e, mentre gli rivolgeva espressioni offensive, assumeva atteggiamento gravemente minaccioso, giungendo perfino a mimare il gesto della testata, e, nell'occasione, toccando il naso del direttore di gara con la fronte. In seguito, si posizionava dietro la panchina continuando a rivolgere espressioni offensive all'indirizzo dell'arbitro. Per un verso, la condotta rilevabile in atti, certamente non violenta, è altrettanto incontestabilmente antisportiva, minacciosa e, per le espressioni specificamente adoperate, anche offensiva. Per altro verso, il tesserato si è reso protagonista di reiterate proteste prima di essere allontanato. Indi, notificatogli dal direttore di gara il provvedimento di allontanamento del campo, lo raggiungeva e, mentre gli rivolgeva espressioni offensive, assumeva atteggiamento gravemente minaccioso, appoggiando la sua fronte sul naso del direttore di gara. Non pago, il reclamante si posizionava infine dietro la panchina continuando a rivolgere espressioni offensive all'indirizzo dell'arbitro. La eterogeneità delle condotte sopra descritte rende per vero impraticabile una valutazione in termini di continuazione, in senso proprio, delle stesse. Al contrario, esse - per il loro concreto atteggiarsi - tendono a sommarsi le une alle altre, colorando di speciale gravità la complessiva condotta del reclamante. Questo sia per quanto attiene alla offensività del comportamento (sarebbe infatti illogico considerare paritariamente gli insulti profferiti nei confronti dell'arbitro prima dell'espulsione e quelli rivolti al direttore di gara dopo, e nonostante, l'allontanamento), sia per ciò che invece riguarda la diversificata minacciosità insita nel raggiungere il direttore di gara a provvedimento di espulsione notificato, e, nel rivolgergli espressioni offensive, appoggiare la fronte sul naso del direttore di gara. Se a ciò si aggiunge che il tesserato in questione rivestiva, al momento dei fatti che qui rilevano, il qualificato ruolo di allenatore, la condotta da esso tenuta si connota vieppiù di gravità, essendo da detta figura esigibile un superiore standard di lealtà e correttezza sportive.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 10/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 213/DIV del 22.05.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NZOLA MBALA SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/LIVORNO DEL 21.5.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per i seguenti motivi: "espulso per somma di ammonizioni, avvicinava l'arbitro e, dopo avergli rivolto espressioni offensive, gli pestava con forza il piede destro irridendolo e successivamente reiterando espressioni offensive; allontanandosi dal campo, rivolgeva ad un calciatore avversario frasi offensive e gli indirizzava uno sputo che lo raggiungeva a una guancia; al termine della gara, attendeva il passaggio del direttore di gara che rientrava negli spogliatoi e gli rivolgeva ulteriori e gravi espressioni offensive".
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.59/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 11 Aprile 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 47/TB del 6.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE RAFFA VINCENZO ANDREA SEGUITO GARA DEL TORNEO BERRETTI VIBONESE/COSENZA DEL 3.12.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perchè al termine del primo tempo della gara, rientrando verso gli spogliatoi, affiancava il direttore di gara, inveendo violentemente contro di lui e minacciandolo di morte. L’aver fronteggiato l’arbitro si palesa, già di per sé, una chiara violazione dell’obbligo di rigoroso rispetto incondizionatamente dovuto al direttore di gara in virtù del ruolo e della missione istituzionale a lui affidati. Parimenti, il tentativo di avvicinarsi in modo aggressivo all’arbitro rappresenta un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l’ordinamento sportivo: la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura violenti, reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr., in questa prospettiva, Corte Sportiva d’Appello, Sez. un., in Com. Uff. FIGC, 15.4.2016, n. 114/CSA). In vero, oltre alle offese rivolte senza soluzione di continuità, la minaccia di morte proferita dal calciatore al direttore di gara va stigmatizzata con fermezza. Nella prospettiva educativa dell’attività sportiva, soprattutto nei confronti di giovani come il- omissis -, un simile atteggiamento non può essere in alcun modo tollerato. La competizione sportiva, in particolare nei settori giovanili, va intesa quale momento formativo, volto al conseguimento di fini educativi. Le regole di comportamento non si limitano soltanto a permettere o a vietare determinate condotte di gioco, ma esprimono segnatamente una serie di valori. Tra questi si stagliano quelli dell’etica e della lealtà sportiva, del rispetto dell’avversario e dell’arbitro, veri e propri cardini del sistema sportivo.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile - Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. SIENA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE D.T.C., A SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, ASD SIENA CALCIO FEMMINILE/BOLOGNA FC 1909
Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 8 giornate effettive di gara, in quanto più equa, perché a gioco fermo protestava contro una decisione tecnica avvicinandosi all’arbitro con fare minaccioso e urlando: oh ma l’hai visto il fallo? Io dico quello che cazzo voglio, testa di cazzo. Alla notifica dell’espulsione, assumeva un atteggiamento aggressivo e violento nei confronti dell’arbitro e cercava di venire a contatto c, fermata dal pronto intervento di tre suoi compagni di squadra, urlando e abbracciando: io ti ammazzo pezzo di m…., ti aspetto fuori, accidenti a te e a chi ti ha mandato, fai schifo.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO SIG. P.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE SEGUITO GARA 3 OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore colpevole di avere, al termine della partita, colpito con un calcio alla schiena un assistente arbitrale cagionandogli ''sensazione dolorifica''.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 05 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 19.5.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO S.C. CARONNESE S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.A.SEGUITO GARA PLAY-OFF DEL CAMPIONATO JUNIORES, CALCIO CHIERI 1955/S.C. CARONNESE DEL 17.5.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un A.A. e della Terna arbitrale. Nella circostanza ostacolava il rientro di un A.A. all’interno dello spogliatoio e con la spalla urtava dapprima la spalla e poi il mento dello stesso”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 5.3.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO PORDENONE CALCIO S.S.D. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. F.A. SEGUITO GARA GIORGIONE CALCIO 2000/PORDENONE CALCIO S.S.D S.R.L. DELL’1.3.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere al termine della gara “colpito con un lieve colpo al volto di Direttore di gara. Per avere, inoltre, nella circostanza, rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.101/CGF del 21 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/TB del 6.11.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. F.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE D. BERRETTI, PAVIA/VARESE DEL 2.11.2013
Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara inflitta al calciatore “per aver offeso per motivi di colore un calciatore della squadra avversaria al termine della gara”. Questa Corte, con altrettanta convinzione condivide la ratio che ha ispirato la novella dell’art. 11 C.G.S. allorchè, nel testo vigente, si commina la sanzione della squalifica per almeno dieci giornate di gara a colui che, tra l’altro, offende taluno “per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso…”, conferendo così all’ingiuria, che ha già, di per sé, un valore negativo meritevole di sanzione, un particolare significato di disprezzo che non può non giustificare una reazione dell’ordinamento di particolare intensità afflittiva. La Corte, però, al di là della avvertita necessità di sanzionare in modo efficace ed emblematico il riprovevole comportamento non può, nello stesso tempo e volendo amministrare giustizia in senso sostanziale e non formale, rifiutarsi di dare ingresso a circostanze attenuanti, nella specie rappresentate dalla giovane età del calciatore e dalla dimostrata comprensione della negatività di quanto accaduto, emersa al di là delle formali argomentazioni di difesa, timidamente confermate.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 22.4.2013
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DAL S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.E. SEGUITO GARA CTL CAMPANIA/PUTEOLANA INTERNAPOLI DEL 21.4.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore in quanto al 43° del secondo tempo, l’arbitro procedeva all’espulsione perché protestava veementemente nei suoi confronti e lo spintonava, mettendogli le mani sul petto, facendolo indietreggiare di circa due metri. Nel contempo il giocatore protestava in maniera maleducata ripetendo per due volte una parolaccia.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 12.9.2012
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.F.SEGUITO GARA COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO/GELBISON VALLO D. LUCANIA DEL 9.9.2012
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il tesserato perché “al termine della gara , raggiunto l’Arbitro, strattonava per due volte con la propria mano il braccio del medesimo cagionando sensazione dolorifica, poggiava il proprio naso su quello dell’Ufficiale di gara e gli rivolgeva, contestualmente, espressioni dal contenuto irriguardoso. Sanzione così determinata in considerazione del ruolo di capitano della squadra ricoperto dal calciatore”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 07/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 12/CGF del 28 luglio 2009 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 2 dell’1.7.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Mariano Keller avverso le sanzioni squalifica fino al 30.10.2009 al sig. M. C.;squalifica per 8 gare effettive al calciatore C. L.; squalifica per 8 gare effettive al calciatore R. G.; inflitte seguito gara Mariano Keller/Accademia I. del 30.6.2009 – fase finale a 6 allievi dilettanti e puro settore
Massima: Quando dal referto arbitrale risulta che l’allenatore ha tenuto un comportamento caratterizzato non solo da insulti ma anche da minacce è imputabile di condotta violenta avendo egli tentato di colpire la terna arbitrale, non essendovi riuscito solo perché trattenuto da terzi ed evidenziando, in tal modo, il suo chiaro intento aggressivo. In siffatta situazione, corretta appare l’applicazione della sanzione prevista dalla lett. d) comma 4 art. 19 C.G.S.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 163/CGF Riunione del 18 aprile 2008 n. 8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 264/CGF Riunione del 08 luglio 2008 n. 8 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ U.S. Castrovillari Calcio avverso la sanzione della squalifica per 8 gare effettive inflitta al calciatore G.D. seguito gara Castrovillari/Libertas Acate del 6.4.2008
Massima: Il capitano della squadra è sanzionato con la squalifica (8 gare) ai sensi dell’art. 3 comma 2 CGS per l’aggressione subita dall’arbitro, che non è stato in grado di individuare chi lo avesse colpito in occasione della gara, a nulla rilevando che, successivamente alla decisione del giudice sportivo che ha sanzionato il calciatore, la società abbia fatto pervenire una dichiarazione autoaccusatoria da parte di altro calciatore. L’indicazione da parte di chi vanta un interesse diretto a che un proprio tesserato, nella specie il capitano della squadra, non subisca la squalifica al posto di un altro, così come la dichiarazione autoaccusatoria resa successivamente alla conoscenza del provvedimento di squalifica, non sono prove idonee a far ritenere accertata la individuazione del terzo, asserito autore dell’atto, e quindi a determinare l’esenzione di responsabilità del capitano.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.184/CGF Riunione del 22 maggio 2008 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 244/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 134/TB del 5.5.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore N.B.N. avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate di gara seguito gara Lucchese/Padova del 3.5.2008 valevole per il Campionato Nazionale “D. Berretti”
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 8 giornate di gara per un atto di violenza verso un avversario in azione di gioco e perchè espulso, rivolgeva all’arbitro frasi reiteratamente offensive spingendolo con entrambe le mani sul petto e facendolo indietreggiare ed abbandonando il terreno di gioco si toglieva la maglia lanciandola verso gli spalti e rivolgeva al pubblico reiterate frasi offensive.
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 37/CGF Riunione del 7 novembre 2007 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Giudice Sportivo presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n.26 del 26.09.2007
Impugnazione - istanza: Ricorso A.S.D. Ferentino avverso la sanzione della squalifica per 8 gare effettive inflitta al calciatore F.F. nel corso della partita Fermentino/Isola Liri del 23.9.2007
Massima: Il principio (cfr., art.19, n. 4, lett. d) secondo cui la sanzione minima non possa essere inferiore ad 8 (otto) giornate di squalifica, deve essere letto nella più compiuta portata della previsione e secondo il combinato disposto secondo cui, appunto, particolari circostante attenuanti possano influire sulla sanzione minima della squalifica. In applicazione di tale dettame la fattispecie concreta nella sua connotazione può essere così ricostruita. Il giocatore si è avvicinato all’arbitro e con “tre colpetti di spalla” (tipici di quando si protesta con il direttore di gara tenendo le braccia incrociate dietro la schiena con una reazione verbale ma non propriamente fisica e violenta) lo ha, con tali modalità, colpito. La fattispecie concreta, conseguenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta - i colpi di spalla non hanno provocato alcun danno al direttore di gara, nè vi è stata alcuna menomazione dell’azione dell’arbitro, che non risulta sia rimasto intimidito ovvero particolarmente scosso dal fatto. Pertanto, in applicazione dell’art. 19 n. 4, C.G.S., è possibile ridurre la squalifica, poichè, nel bilanciamento della aggravante della qualifica rivestita con la attenuante di una manifestazione impulsiva e di lieve e modesta connotazione violenta, si ritiene assolutamente prevalente quest’ultima proprio per la tenuità della consumata violenza.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 19 gennaio 2006 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 22 del 22.12.2005
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.D. Corneto Tarquinia avverso le sanzioni, dell’inibizione inflitta al sig. O.C. fino al 30.6.2006 e della squalifica inflitta al calciatore C.M. fino al 20.1.2006
Massima: Quando il Giudice ritiene che i fatti posti in essere dal calciatore debbano essere ascritti alla fattispecie della “condotta violenta nei confronti degli Ufficiali di gara”, la pena edittale minima deve essere di 8 giornate.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 12 gennaio 2006 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Bolzano del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 24.11.2005
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Bozner avverso la sanzione della squalifica per otto giornate di gara, inflitta al calciatore D.C.F.
Massima: L'esame del dato letterale della norma, art. 14 comma 2 bis, lettera a), C.G.S., prevede per comportamenti antisportivi, ingiuriosi e/o irriguardosi la sanzione minima di 2 giornate di squalifica. Cioè a dire che l'Organo di Giustizia Sportiva ben potrebbe applicare sanzioni più gravi dovendo attenersi unicamente, nel minimo, a quella indicata dalla norma. Per condotta violenta, deve intendersi infatti, a parere di questa C.A.F., ogni atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo, identificabile congiuntamente sia in relazione al danno, od al pericolo di danno, per l'incolumità altrui, sia in relazione ad un connotato psicologico di intenzionalità, cioè di gesto mirato allo scopo di attentare all'incolumità altrui. Elementi che, nel caso di specie, coesistono e che soltanto l'intervento di forze esterne (compagni di quadra) hanno scongiurato.