F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 49/FTN del 28 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANNELLA MAURIZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL – (nota n. 7851/661 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANNELLA MAURIZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL – (nota n. 7869/662 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANNELLA MAURIZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 7851/661 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANNELLA MAURIZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 7869/662 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).
Il deferimento
Con nota Prot. 7851/661 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Maurizio Pannella, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società AS Pro Piacenza 1919 Srl e la stessa società, per rispondere:
- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 17 Dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo, nonché per non aver corrisposto, entro il termine del 17 Dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per la mensilità di Agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo, e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;
- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Maurizio Pannella, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl come sopra descritto; a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 17 Dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver corrisposto, entro il 17 Dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per la mensilità di Agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, comma 1, del vigente CGS
Con ulteriore nota in pari data, Prot. 7869/662 pf18-19/GP/GC/blp, i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere:
- il primo, della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 17 Dicembre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 Dicembre 2017, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di Agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;
- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Rosario Lamberti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl come sopra descritto e a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 17 Dicembre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 Dicembre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di Agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS
La fase predibattimentale
I deferiti, loro pervenuta il 22.1.2019 la comunicazione di chiusura delle indagini, non hanno chiesto di essere sentiti, non si sono costituiti e non hanno inviato memorie difensive, né alla Procura, né successivamente alla fissazione del dibattimento.
Il dibattimento
Alla riunione del 22.2.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 6 (sei) per il sig. Maurizio Pannella; - l’improcedibilità per intervenuta revoca dell’affiliazione per la AS Pro Piacenza 1919 Srl.
Motivi della decisione
Innanzitutto, per quanto concerne la AS Pro Piacenza 1919 Srl, occorre puntualizzare che alla società è stata revocata l’affiliazione presso la F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale del 18.2.2019,
n. 60/A. La società, essendo venuto meno il propedeutico requisito dell’affiliazione, risulta attualmente avulsa dall’ambito federale e, conseguentemente, dalla giurisdizione di Codesto Tribunale.
Per quanto concerne, invece, il sig. Maurizio Pannella il deferimento è fondato e va accolto. Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 10.1.2019 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione. In particolare, quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto del 17 Dicembre 2018, di quelli riferiti ai mesi di Settembre e Ottobre 2018, nonché il permanere alla medesima data del mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità pregressa di Agosto. Quanto ai contributi INPS e ritenute IRPEF, ha riscontrato il mancato pagamento, anche in questo caso entro l’anzidetto termine del 17.12.2018, di quelli relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018, nonché il permanere alla medesima data del mancato versamento dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità pregressa di Agosto 2018.
Il mancato pagamento di quanto dovuto, oltre ad essere accertato dalla Co.Vi.So.C. nelle richiamate note, risulta confermato dal contegno dei deferiti che hanno omesso di espletare qualsivoglia attività difensiva, ovvero di trasmettere alla Co.Vi.So.C., alla Procura Federale o a Codesto Tribunale l’attestazione degli avvenuti pagamenti.
Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, pertanto, la responsabilità dei deferiti può ritenersi sufficientemente provata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara l’improcedibilità del deferimento in relazione alla società AS Pro Piacenza e irroga al sig. Maurizio Pannella, in accoglimento del deferimento, l’inibizione di mesi 6 (sei).
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