F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 6007/73 pf18-19 GP/AA/mg del 14.12.2018). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 6010/74 pf18-19 GP/AA/mg del 14.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 6007/73 pf18-19 GP/AA/mg del 14.12.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 6010/74 pf18-19 GP/AA/mg del 14.12.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con due distinti atti, entrambi datati 14 Dicembre  2018, che saranno in seguito riuniti per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, ha deferito a questo Tribunale il sig. Antonio Sdanga, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della Società SSDRL Manfredonia Calcio, per violazione degli artt. 1bis, comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, in relazione all’art. 94 ter commi 11 e 13 NOIF, in quanto non erano state pagate al calciatore Alessandro Lauriola la somma di € 3.300,00 stabilita dalla Commissione Accordi Economici con decisione pubblicata sul CU n. 283 del 17 Maggio 2018 (deferimento 6007/73) e all’allenatore Giovanni Baratto la somma di € 12.100,00 stabilita dal Collegio Arbitrale con lodo pubblicato sul CU n. 3/2018 (deferimento 6010/74).

Alle due decisioni, ritualmente comunicate, la Società aveva mancato di ottemperare nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione.

È stata altresì deferita la Società SSDSRL Manfredonia Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC per la violazione ascritta al proprio rappresentante legale.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale (avv. Silvia Loche), la quale ha illustrato separatamente i deferimenti, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle sanzioni, da comminarsi per ogni deferimento, della inibizione di mesi 6 (sei) a carico dello Sdanga (totale mesi 12 - dodici) e di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento) a carico della Società, oggi inattiva, (totale punti 2 - due - di penalizzazione ed ammenda di € 3.000,00 - euro tremila).

I deferiti non si sono costituiti, né sono comparsi in udienza.

La decisione

Vanno preliminarmente riuniti i due deferimenti, essendo evidente la connessione soggettiva e, seppur parzialmente, oggettiva, tra loro esistente.

Nel merito le contestazioni mosse dalla Procura federale ai deferiti risultano documentalmente provate; sono presenti in atti la decisione della CAE ed il lodo del CA nonché le comunicazioni inviate alla Società dalla Segreteria del Dipartimento Interregionale FIGC - LND, contenenti il richiamo ai provvedimenti di condanna con l’invito a corrispondere i relativi importi nel termine di gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento delle comunicazioni, come è disposto dai commi 11 e 13 art. 94 ter NOIF.

Di contro, non vi è prova che la Società abbia impugnato i provvedimenti, né che vi abbia adempiuto, neppure in epoca successiva alla scadenza del termine.

La responsabilità della compagine non è di natura mediata bensì diretta, in senso tecnico- giuridico, in quanto legata immediatamente all’azione del proprio legale rappresentante, di cui è espressione in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra società, ente rappresentato e legale rappresentante, che agisce in nome della società nell’ambito della normativa federale, che si è concretizzata in una palese violazione gestionale ed economica.

I deferimenti, previa loro riunione, vanno pertanto accolti. Segue l’applicazione ai deferiti delle sanzioni che il collegio reputa congrue nella misura richiesta dalla Procura federale, con la precisazione che la società non risulta al momento attiva per cui la sanzione della penalizzazione di punti dovrà dalla stessa essere scontata non appena essa ricomincerà a svolgere attività sportiva rilevante per l’ordinamento federale.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riuniti i due deferimenti, li accoglie e, per l’effetto, infligge al sig. Antonio Sdanga, nella qualità, l’inibizione di mesi 12 (dodici) e alla Società SSDSRL Manfredonia Calcio l’ammenda di € 3.000,00 (euro tremila) oltre la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi alla prima iscrizione di campionato organizzato dalla FIGC.

 

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