F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL – (nota n. 6271/215 pf18-19 GC/GP/ma del 19.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 6271/215 pf18-19 GC/GP/ma del 19.12.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 19 Dicembre  2018, ha deferito a questo Tribunale il sig. Silvio Alessi, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della SS Akragas Città dei Templi Srl, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione alla inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1 lettera n del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico Lega Pro 2017/2018, pubblicato sul CU n. 113/A del 3 Febbraio 2017, a motivo della mancata partecipazione del team manager della società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla LCP, che si erano tenuti il 9 Aprile, 15 Maggio ed 11 Giugno  2018.

Ha altresì deferito la SS Akragas Città dei Templi Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC a titolo di responsabilità diretta per la violazione contestata al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale (avv. Silvia Loche), la quale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento in una alle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione a carico del sig. Silvio Alessi, ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila) a carico della SS Akragas Città dei Templi Srl.

I deferiti non si sono costituiti, né sono comparsi in udienza.

La decisione

Occorre premettere che il Consiglio Federale della FIGC, nella riunione del 27 Gennaio 2017, aveva deliberato di approvare il sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, secondo il testo che era stato pubblicato, in uno a tale delibera, sul CU n. 113/A del 3 Febbraio 2017.

La SS Akragas Città dei Templi Srl, con scritto del 26 Giugno  2017 a firma del proprio legale rappresentante, si era obbligata ad effettuare gli adempimenti legati a tale sistema; più in particolare, e per quel che qui interessa, l’obbligo si era esteso alla partecipazione con le figure organizzative previste dal Sistema ad almeno un incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla FIGC o dalla LCP, secondo il programma approvato dalla commissione dirigenti e collaboratori sportivi.

In fatto, è accaduto che l’odierna deferita risultasse assente all’incontro del 9 Aprile 2018; che la Società giustificasse l’assenza a motivo di un asserito incidente che avrebbe visto coinvolto il proprio incaricato; che la stessa società, tuttavia, risultasse assente anche alle successive riunioni del 15 Maggio e 11 Giugno  2018 senza addurre, per entrambe le circostanze, l’esistenza di cause impeditive.

L’incedere dei fatti porta alla materializzazione, nel caso in esame, dell’illecito disciplinare previsto dal “sistema” in caso di inosservanza delle prescritte regole partecipative, la cui previsione non è espressione di un mero capriccio della Federazione bensì dell’impegno assunto dalla compagine societaria a garanzia del superiore interesse alla sicurezza dei partecipanti alle attività sportive. Non a caso, per la violazione di siffatti obblighi, sono previste sanzioni severe (per la tipologia di inadempimento contestato alla società deferita, la sanzione è pari alla somma di € 20.000,00 - pena edittale).

La violazione, al dunque, risulta per tabulas. Trova fondamento, pertanto, il deferimento nei termini contestati dalla Procura federale a carico dell’Alessi per avere questi non assolto il formale impegno assunto con la dichiarazione a propria firma del 26 Giugno  2017.

Il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Silvio Alessi, nella qualità, l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla SS Akragas Città dei Templi Srl l’ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila).

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