F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR – (nota n. 6181/50 pf18-19 GP/AA/mg del 18.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 6181/50 pf18-19 GP/AA/mg del 18.12.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 18 Dicembre  2018 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Mauro Lanza, all’epoca dei fatti Presidente – Legale Rappresentante p.t. della società ASD Sporting Fulgor, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non avere pagato ai calciatori, Sigg.ri Domenico Mustone ed Alessio Chiumarulo, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 51/Coe/2017-18 e 94/Coe/2017- 2018, pubblicate con C.U. 214 del 20 Febbraio 2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce;

- la società ASD Sporting Fulgor, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il deferimento

Il calciatore Domenico Mustone proponeva reclamo alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, asserendo di avere concluso con la società Sporting Fulgor un accordo economico che prevedeva un importo lordo di euro 10.000,00 relativamente alla stagione sportiva 2016/2017, e chiedeva la condanna della detta società al pagamento della somma di euro 3.800,00 non percepita. La Commissione, ritenuta fondata la richiesta, condannava la società Sporting Fulgor (già ASD MADREPIETRA DAUNIA) al pagamento della somma di euro 3.800,00 in favore del calciatore Sig. Domenico Mustone (decisione prot. 51/Coe/2017-18).

Similmente Il calciatore Alessio Chiumarulo, proponeva reclamo alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, asserendo di avere concluso con la società Sporting Fulgor un accordo economico che prevedeva un importo lordo di euro 3.000,00 relativamente alla stagione sportiva 2016/2017, e chiedeva la condanna della detta società al pagamento della somma di euro 1.200,00 non percepita. La Commissione, ritenuta fondata la richiesta, condannava la società Sporting Fulgor (già ASD MADREPIETRA DAUNIA) al pagamento della somma di euro 1.200,00 in favore del calciatore Sig. Alessio Chiumarulo (decisione prot. 94/Coe/2017-2018).

Le decisioni venivano pubblicate con C.U. 214 del 20 Febbraio 2018 e notificate a mezzo pec alla società ASD Sporting Fulgor. Avverso di esse non veniva proposta impugnazione.

Ciò nonostante, la società ASD Sporting Fulgor non provvedeva al pagamento di quanto dovuto in virtù delle decisioni suindicate nei termini previsti dalla normativa federale.

L’istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti vari documenti costituenti fonti di prova e precisamente:

decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti prot. 51/Coe/2017-18, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 214 del 20.02.2018, relativa al calciatore Domenico Mustone, comunicata alla Società ASD Sporting Fulgor nella stessa data mediante pec;

decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti prot. 94/Coe/2017-18, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 214 del 20.02.2018, relativa al calciatore Alessio Chiumarulo, comunicata alla Società ASD Sporting Fulgor nella stessa data mediante pec;

nota di segnalazione del Dipartimento Interregionale L.N.D., pervenuta alla Procura Federale in data 09.07.2018;

organigramma s.s. 2017/2018 della Società ASD Sporting Fulgor.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento di cui ha chiesto l’accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

sanzione dell’inibizione per mesi 7 (sette) nei confronti del Sig. Mauro Lanza;

penalizzazione di punti 2 (due) e ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00) nei confronti della Società ASD Sporting Fulgor

Per i deferiti nessuno è comparso.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato sull’acquisizione di documentazione idonea alla ricostruzione dei passaggi che hanno originato il procedimento.

Gli atti dell’indagine depositati dalla Procura Federale hanno consentito di accertare l’inadempimento a carico della Società ASD Sporting Fulgor.

Va considerato, in punto di evidente responsabilità, che le doglianze mosse alla società in sede di reclamo dinanzi alla commissione accordi economici presso la Lega nazionale dilettanti avevano consentito di sancire l’obbligo del pagamento di somme non particolarmente rilevanti per le casse societarie: rispettivamente di euro 3.800,00 in favore del calciatore Domenico Mustone e di euro 1.200,00 in favore di Alessio Chiumarulo.

È dimostrato in atti che la Società ASD Sporting Fulgor abbia avuto notizia delle suddette decisioni; altrettanto comprovata è la circostanza che il Sig. Mauro Lanza, all’epoca dei fatti, ricoprisse la carica di Presidente – Legale Rappresentante p.t. della Società ASD Sporting Fulgor.

In conclusione, a seguito dell’attività istruttoria sopra illustrata, risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti al Sig. Mauro Lanza, all’epoca dei fatti Presidente – Legale Rappresentante p.t. della società ASD Sporting Fulgor ed alla società ASD Sporting Fulgor con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga:

la sanzione di mesi 7 (sette) di inibizione nei confronti del Sig. Mauro Lanza, all’epoca dei fatti Presidente – Legale Rappresentante p.t. della società ASD Sporting Fulgor;

la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 1.600,00 (euro milleseicento/00) nei confronti della società ASD Sporting Fulgor.

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