F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRASSO ANTONINO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Igea Virtus Barcellona), SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA – (nota n. 6378/373 pf18-19 GP/AS/sds del 21.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRASSO ANTONINO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Igea Virtus Barcellona), SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA - (nota n. 6378/373 pf18-19 GP/AS/sds  del 21.12.2018).

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 21.12.2018 ha deferito a questo Tribunale il sig. Antonino Grasso, nella qualità di Presidente della ASD Igea Virtus Barcellona, al quale ha contestato la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A5) del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 159 del 04.06.2018, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2018/2019, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 13 Luglio 2018 ore 18.00 della fideiussione di € 31.000,00; è stata altresì deferita la società ASD ai sensi dell’art. 4 Igea Virtus Barcellona ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS-FIGC stante l’inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.

Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dalla comunicazione della Co.Vi.So.D. del 20 Luglio 2018, che aveva evidenziato il mancato deposito da parte della società della detta fideiussione.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Anna Maria De Santis), la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del sig. Antonino Grasso e dell’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) a carico della società.

Per i deferiti è comparsa l’Avv. Rossella Schiavottiello, in sostituzione dell’Avv. Filippo Mazzù, la quale, richiamata la memoria difensiva del 26.11.2018 che era stata inviata alla Procura Federale dall’attuale Presidente della società Dr. Filippo Grillo, ha dedotto che alla data di scadenza del deposito della fideiussione non si era ancora insediata la nuova amministrazione della società e che quest’ultima si era trovata nell’impossibilità di rispettare il termine; ha precisato che alla data del 20 Luglio 2018, non appena era stata formalizzata la nomina del Presidente nella persona del Dr. Grillo, la società aveva provveduto a versare alla FIGC - LND a mezzo bonifico la complessiva somma di € 31.000,00 più € 500,00 quale quota del ricorso che aveva presentato al competente Dipartimento per l’accettazione in ritardo dell’avvenuto pagamento; ha concluso per l’immediato rigetto del deferimento, ovvero in subordine per il rinvio ad altra data del dibattimento per meglio illustrare la propria difesa.

La decisione

Il deferimento è fondato.

La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, prevede che le società devono formalizzare entro il termine del 13.07.2018 ore 18.00, decorrente dal 9.07.2018, la domanda di iscrizione al campionato secondo le modalità on-line, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta domanda, sotto comminatoria, decorso il termine, della non accettazione della iscrizione.

Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l’adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 11, che tuttavia possono essere trasmessi in un secondo momento rispetto alla richiesta di iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 26 Luglio 2018.

Tuttavia  il  mancato  rispetto  del  primo  termine  (13  Luglio)  comporta  che  la  società  è considerata comunque inadempiente e che l’inadempimento costituisce illecito disciplinare, tanto da essere sanzionato, su deferimento della Procura Federale a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., con l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato che la società deferita non ha provveduto a trasmettere al competente Dipartimento la fideiussione di cui al punto A5 del CU n. 159 del 4 Giugno  2018 LND, sicché la società va sanzionata per tale inadempimento con l’ammenda di € 1.000,00 (mille).

Per quel che concerne la posizione del Grasso, quale Presidente all’epoca dei fatti della società e come tale responsabile della violazione di cui trattasi, la sanzione va ricercata nell’ambito dell’art. 19 CGS e può essere applicata in conformità del chiesto, che corrisponde al sedimentato orientamento di questo Tribunale (inibizione di gg.  30 per  un solo inadempimento).

La tesi difensiva dei deferiti non può trovare accoglimento; il ritardo rispetto al termine di inoltro del documento recante la fideiussione prescinde dalla causa che lo ha provocato e costituisce di per sè l’illecito disciplinare, che impone l’adozione a carico dei deferiti delle sanzioni che sono state chieste.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Antonino Grasso, nella qualità, l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla ASD Igea Virtus Barcellona l’ammenda di € 1.000,00 (mille).

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