F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:ALESSI SILVIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società SS Akragas Città dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL – (nota n. 6909/216 pf18-19 GC/GP/ma dell’11.1.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:ALESSI SILVIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società SS Akragas Città dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 6909/216 pf18-19 GC/GP/ma dell’11.1.2019).
Il deferimento
La Procura Federale, con atto datato 11 Gennaio 2019, ha deferito a questo Tribunale il sig. Silvio Alessi, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della SS Akragas Città dei Templi Srl, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione alla inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1 lettera n del Titolo IIICriteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico Lega Pro 2017/2018, pubblicato sul CU n. 113/A del 3 Febbraio 2017, a motivo della mancata partecipazione del responsabile dell’ufficio stampa della società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla LCP, che si erano tenuti l’11 Aprile, 15 Maggio e l’11 Giugno 2018.
Ha altresì deferito la SS Akragas Città dei Templi Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC a titolo di responsabilità diretta per la violazione contestata al proprio legale rappresentante.
Il fatto era stato denunciato alla Procura Federale dalla Segreteria della Commissione Criteri Infrastrutturali e sportivi-organizzativi della FIGC con nota del 24 Luglio 2018.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Silvia Loche), la quale ha illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di
inibizione a carico del sig. Silvio Alessi, ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila) a carico della SS Akragas Città dei Templi Srl.
I deferiti non si sono costituiti, né sono comparsi in udienza.
La decisione
Occorre premettere che il Consiglio Federale della FIGC, nella riunione del 27 Gennaio 2017, aveva deliberato di approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, secondo il testo che era stato pubblicato, in uno a tale delibera, sul CU n. 113/A del 3 Febbraio 2017.
La SS Akragas Città dei Templi Srl, con scritto del 26 Giugno 2017 a firma del proprio legale rappresentante, si era obbligata ad effettuare gli adempimenti legati a tale Sistema; più in particolare e per quel che qui interessa, l’obbligo si era esteso alla partecipazione con le figure organizzative previste dal Sistema ad almeno un incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla FIGC o dalla LCP, secondo il programma approvato dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.
Era accaduto che l’odierna deferita era risultata assente all’incontro dell’11 Aprile 2018 e, senza mai addurre cause impeditive, aveva mancato di partecipare anche ai successivi incontri del 15 Maggio e dell’11 Giugno 2018, fissati per tutte quelle società, come l’attuale deferita, che non avevano partecipato all’incontro iniziale.
Veniva così a materializzarsi nel caso in esame l’illecito disciplinare previsto dal Sistema in caso di inosservanza, la cui sanzione, per la tipologia di inadempimento contestato alla società deferita, è pari alla somma di € 20.000,00 (pena edittale).
Si ravvisano gli estremi a carico dell’Alessi della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS per aver egli mancato di rispettare il formale impegno assunto con la dichiarazione a propria firma del 26 Giugno 2017.
In quest’ottica il deferimento è fondato e va pertanto accolto.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Silvio Alessi, nella qualità, l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla SS Akragas Città dei Templi Srl l’ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila).
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