F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019 DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO – (nota n. 6462/29 pf18-19 GP/AA/mg del 27.12.2018).

DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI  GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 6462/29 pf18-19 GP/AA/mg del 27.12.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 Dicembre  2018 il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Perrucci Giulio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della società SSD ARL Città Di Campobasso, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non avere pagato al calciatore, sig. Andrea Loperfido, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. 249 del 05.04.2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione della pronuncia;

- la società SSD ARL Città Di Campobasso, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante  come  sopra  descritto.

Il calciatore Andrea Loperfido proponeva reclamo alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, asserendo di avere diritto al pagamento da parte della società SSD ARL Città Di Campobasso dell’importo di € 900,00, relativamente alla stagione sportiva 2016/2017, e chiedeva la condanna della detta società al pagamento della somma di Euro 900,00 non percepita.

La Commissione, ritenuta fondata la richiesta, condannava la società SSD ARL Città Di Campobasso al pagamento della somma di € 900,00 in favore del calciatore sig. Andrea Loperfido.

La decisione veniva pubblicata con C.U. 249 del 05.04.2018 (prot. n. 108/CAE).

La detta decisione veniva notificata a mezzo pec alla società SSD ARL Città Di Campobasso in data 05.04.2018.

Avverso la detta decisione non veniva proposta impugnazione.

Nonostante ciò la società SSD ARL Città Di Campobasso non provvedeva affatto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione sopra indicata entro i termini previsti dalla normativa federale.

L’istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti vari documenti costituenti fonti di prova e precisamente:

- decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti  prot. 108/CAE, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 249 del 05.04.2018, relativa al calciatore Andrea Loperfido, comunicata alla società SSD ARL Città Di Campobasso nella stessa data mediante pec e non impugnata;

- nota di segnalazione del Dipartimento Interregionale L.N.D., del 17.05.2018 pervenuta alla Procura Federale in data 17.05.2018;

- organigramma delle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 della società SSD ARL Città Di Campobasso.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Perrucci Giulio, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la ocietà SSD ARL Città Di Campobasso, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Per i deferiti sono comparsi i difensori, i quali hanno esposto una serie di considerazioni a difesa dei propri assistiti, concludendo per il proscioglimento degli stessi da ogni addebito o in subordine l’irrogazione di una sanzione lieve, tenendo conto dell’importo minimo  delle somme da pagare al calciatore e dell’applicazione dell’istituto della continuazione, rispetto ad altra decisione con violazioni identiche per gli stessi deferiti.

I motivi della decisione

Si rileva che la Procura Federale ha acquisito documentazione idonea alla ricostruzione dei fatti che hanno originato il procedimento.

É stato, così, dimostrato l’inadempimento della società SSD ARL Città Di Campobasso, in quanto il ricorso contro la stessa, dinanzi alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha portato alla condanna al pagamento della somma di € 900,00 in favore del calciatore Andrea Loperfido.

Risulta dimostrato  che la SSD ARL Città Di Campobasso  abbia avuto notizia della detta decisione ed è, inoltre, dimostrato che il sig. Perrucci Giulio, all’epoca dei fatti, ricoprisse la carica di Amministratore Unico – Legale Rappresentante p.t. della società.

Non possono essere ritenuti meritevoli di accoglimento i rilievi mossi dai difensori dei deferiti,i quali hanno evidenziato che la nuova compagine societaria ha successivamente, ma tardivamente provveduto al pagamento di quanto dovuto al calciatore Andrea Loperfido. Si rileva altresì che non può essere applicato l’istituto della continuazione, in quanto non pertinente alla fattispecie ed alla normativa in esame.

A seguito dell’attività istruttoria sopra riportata, risultano, pertanto, confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti al sig. Perrucci Giulio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico – Legale Rappresentante p.t. della società SSD ARL Città Di Campobasso ed alla società SSD ARL Città Di Campobasso con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Perrucci Giulio, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società SSD ARL Città Di Campobasso, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

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