F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL – (nota n. 6889/193 pf18-19 GC/GP/ma dell’11.1.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 6889/193 pf18-19 GC/GP/ma dell’11.1.2019).
Il deferimento
Con provvedimento del 11 Gennaio 2018, il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Gaetano Cutrufo, all’epoca dei fatti Amministratore Unico – Legale Rappresentante p.t. della società Siracusa Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1) lett. i), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 113/A del 03.02.2017, per non avere fatto partecipare un proprio rappresentante all’incontro, articolato in due sessioni, sul tema della tutela della salute e della lotta al doping, organizzato dalla FIGC di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico il 27.03.2018;
- la società Siracusa Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Come ritualmente previsto la società Siracusa Calcio Srl aveva reso la “dichiarazione di impegno” del 21.06.2017, prevista al punto 1) lett. i), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 113/A del 03.02.2017.
Era da ritenersi come rientrante in tale impegno la partecipazione di un proprio rappresentante all’incontro, articolato in due sessioni, sul tema della tutela della salute e della lotta al doping, organizzato dalla FIGC di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico il 27.03.2018. L’ultimo capoverso del punto 1) del Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018 prevedeva espressamente che:<<…l’inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1) lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), e n) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00>>.
L’istruttoria
Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti vari documenti costituenti fonti di prova e precisamente:
- segnalazione della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC del 24.07.2018 e relativi allegati, pervenuta alla Procura Federale in data 27.07.2018;
- dichiarazione di impegno della società Siracusa Calcio Srl del 21.06.2017;
- fogli di censimento ss. ss. 2017/2018 e 2018/2019 della società Siracusa Calcio Srl.
Veniva notificata la comunicazione di conclusione delle indagini del 13.11.2018 alla società a mezzo pec (consegnata il 13.11.2018) ed al sig. Gaetano Cutrufo il 12.12.2018).
La società faceva pervenire una memoria difensiva.
Le memorie difensive
La società Siracusa Calcio Srl prima del dibattimento faceva pervenire una memoria difensiva (datata 04.03.2019).
In tale memoria ripercorreva le difese già presentate nel precedente scritto difensivo ed aggiungeva una ulteriore considerazione.
Osservava che dagli stessi argomenti da trattarsi nel corso dell’incontro presso il Centro Tecnico di Coverciano si poteva evincere che era evidentemente richiesta la presenza del Medico Sociale.
Evidenziava, infatti, che gli argomenti da affrontarsi erano: “L’utilizzo delle macchine isoinerziali negli sport di squadra: dall’esperienza alla ricerca scientifica”; “La valutazione cardiologica del calciatore professionista alla luce delle attuali conoscenze e delle nuove metodiche diagnostiche”; “Linee guida per le vaccinazioni di atleti professionisti”.
Da ciò, secondo la difesa, si ricavava il fatto che una volta impossibilitato per causa di forza Maggiore il Medico Sociale, sarebbe, comunque, stata inutile (oltre che impossibile) la partecipazione di un'altra persona non qualificata.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Silvia Loche), la quale si è riportata integralmente all’atto di deferimento, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
inibizione di giorni 30 (trenta) per il sig. Gaetano Cutrufo;
ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00) nei confronti della società Siracusa Calcio Srl. Per la società Siracusa Calcio Srl è comparso l’Avv. Luigi Carlutti, in sostituzione dell’Avv. Mattia Grassani, il quale ha esposto una serie di considerazioni a difesa della propria assistita, si è riportato integralmente alla memoria difensiva ritualmente depositata, concludendo per il proscioglimento della stessa da ogni addebito.
I motivi della decisione
É stata acquisita dalla Procura Federale documentazione idonea alla ricostruzione dei fatti che hanno originato il procedimento.
La società Siracusa Calcio Srl, come previsto, aveva reso “dichiarazione di impegno” per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 113/A del 03.02.2017.
Vi era per la società l’obbligo di far partecipare un proprio rappresentante all’incontro, articolato in due sessioni, sul tema della tutela della salute e della lotta al doping, organizzato dalla FIGC di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico il 27.03.2018 presso il Centro Tecnico di Coverciano.
L’inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione detta costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, dalla normativa vigente con la sanzione minima edittale dell’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.
La società Siracusa Calcio Srl, faceva pervenire alla Procura Federale delle memorie nelle quali si evidenziava quanto segue:
- la società, con l’allora Legale Rappresentante sig. Gaetano Cutrufo, aveva designato per la partecipazione a tale incontro il Medico Sociale del Club, vale a dire il Dott. M. Caldarella;
- il Dott. M. Caldarella, si sottoponeva a visita oculistica e gli veniva diagnosticato (con certificato della Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa - “Ambulatorio di Oculistica” - in data 27.03.2018) un episodio di “amaurosi transitoria”; Si osserva che la data del certificato è la stessa nella quale avrebbe dovuto partecipare all’incontro presso il Centro Tecnico di Coverciano;
- lo stesso giorno (il 27.3.2018) veniva inviato dalla società Siracusa Calcio Srl, a mezzo pec, il certificato medico detto alla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi;
- nelle memorie difensive si sostiene, pertanto, che si è verificata una “causa di forza Maggiore” che ha impedito al medico sociale siracusano di prendere parte all’incontro.
La Procura Federale, nel corpo del deferimento, sostiene, invece, che le tesi difensive della società non siano meritevoli di considerazione perché la norma invocata prevede la partecipazione all’incontro di “un rappresentante” senza specificarne la qualifica, e che “l’impegno sottoscritto dall’allora legale rappresentante in data 21.06.2017 non recava alcuna indicazione specifica di chi fosse delegato a presenziare all’incontro”.
Le ragioni espresse dai deferiti nella memoria difensiva non si fondano su una logica condivisibile; in effetti si rileva che la norma preveda la partecipazione all’incontro, da parte di un qualsiasi rappresentante, e non necessariamente del medico sociale del club. Nel caso di specie, nessun rappresentante ha partecipato all’incontro del 27.3.2018, e da ciò consegue la violazione della normativa vigente da parte dei deferiti.
A seguito dell’attività istruttoria sopra riportata, risultano, pertanto, confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti al sig. Gaetano Cutrufo, all’epoca dei fatti Amministratore Unico – Legale Rappresentante p.t. della società Siracusa Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1) lett. i), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 113/A del 03.02.2017 con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate dal Siracusa Calcio Srl che deve rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Gaetano Cutrufo giorni 30 (trenta) di inibizione; nei confronti della società Siracusa Calcio Srl, l’ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00).
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL – (nota n. 6889/193 pf18-19 GC/GP/ma dell’11.1.2019)."