F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO – (nota n. 6342/353 pf18-19 GP/AS/sds del 20.12.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 6342/353 pf18-19 GP/AS/sds del 20.12.2018).
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 20 Dicembre 2018, ha deferito a questo Tribunale il sig. Giulio Perrucci, nella sua qualità - all’epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della SSD ARL Città di Campobasso, per la dedotta violazione del combinato disposto dell’art. 10 comma 3 bis CGS – FIGC e dei punti A5) e A8) del CU n. 159 del 4.6.2018 della LND – Dipartimento Interregionale, a motivo del mancato deposito presso i competenti uffici della LND nei termini previsti dalla normativa sulla iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2018/2019 dell’originale della fideiussione bancaria e delle dichiarazioni liberatorie necessarie ai fini della predetta iscrizione.
È stata altresì deferita la SSD ARL Città di Campobasso ai sensi dell’art. 4 comma 1 per il comportamento posto in essere dal suo Presidente.
Il dibattimento
Alla riunione fissata per il dibattimento sono comparsi per la Procura Federale l’Avv. Anna Maria De Santis, per il Perrucci e per la società l’Avv. Michele Cozzone, munito di delega. L’Avv. Cozzone ha eccepito l’improcedibilità del deferimento per difetto di notifica al Perrucci degli atti del procedimento; siffatta notifica - a giudizio del difensore - era stata erroneamente eseguita presso la sede della società allorquando il deferito non ne era più il legale rappresentante e che, pertanto, non essendone neppure socio, avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’art. 38 comma 8 inciso c) presso la residenza o il domicilio dello stesso; ha precisato che alla data di apertura del procedimento disciplinare il Perrucci si era già dimesso dalla carica nel corso dell’assemblea del 27 Luglio 2018 e che egli non solo non ricopriva cariche sociali, ma non era più un tesserato della società e che ciò si poteva evincere tanto dal verbale di assemblea del 27 Luglio 2018, quanto dall’organigramma della società datato 24 Agosto 2018.
Ha dedotto che l’adito Tribunale aveva deciso un caso analogo al presente in senso favorevole alle esplicitate ragioni degli attuali deferiti e che la decisione aveva trovato conferma in sede d’appello, per cui non vi erano ragioni per discostarsene.
Ha insistito per la declaratoria di improcedibilità del deferimento.
La Procura Federale ha chiesto il rigetto delle avverse eccezioni; ha dedotto che il Perrucci alla data di instaurazione del procedimento era socio della società deferita e che ancora lo era; ha insistito per l’accoglimento del deferimento e che fossero inflitte le conseguenti seguenti sanzioni: al Perrucci l’inibizione di giorni 40 (quaranta), alla società l’ammenda di € 2.000,00 (euro duemila).
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Il richiamo operato dalla difesa dei deferiti alle decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello, pubblicate rispettivamente sul CU n. 92/TFN – Sezione Disciplinare 9.6.2017 e sul CU n. 035/CFA – Sezione Prima 1.9.2017, è inconferente.
Siffatte decisioni avevano investito la posizione di persona che ricopriva la carica di socio e di patron di una società professionistica, il cui deferimento era stato respinto sul presupposto che la notifica dell’atto di deferimento non poteva essere effettuata presso la sede della società, bensì presso la residenza (o il domicilio) della persona stessa ai sensi dell’art. 38 comma 8 inciso C) CGS – FIGC.
Si trattava di persona che aveva in sé la qualifica di semplice socio, peraltro di minoranza, della società e che, all’epoca, non figurava tra i dirigenti della stessa, né vi ricopriva cariche sociali.
Al riguardo dell’art. 38 comma 8 inciso B) CGS – FIGC, nella decisione di questo Tribunale, richiamata dalla difesa dei deferiti (che ne ha esibito il testo, unitamente a quello adottato nella decisione CFA), si era motivato “che il tenore letterale di tale norma – la quale, nel riguardare la disciplina delle notifiche personali con finalità atta a garantire il corretto esercizio di difesa, non può essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica – induce a ritenere, sul piano semantico, non disgiunto dalla sua lettura in chiave sistematica, che tale forma di notifica sia possibile e valida esclusivamente nei casi in cui e in ragione della esistenza di un vincolo sportivo di appartenenza tra il soggetto e la società, idoneo a legare la società-soggetto giuridico al deferito-persona fisica cui far ricadere gli effetti della notifica effettuata presso la sede societaria. Se nei confronti dei dirigenti il rapporto di immedesimazione organica fra gli stessi e la società appare idoneo a far sussistere tale legame, nei confronti degli altri soggetti (inclusi i soci), tale ““vincolo di appartenenza”” non può che derivare dal tesseramento, il quale soltanto farebbe scattare, sul piano eziologico, il successivo obbligo per la società di comunicare l’avvenuta notifica al proprio tesserato o comunque far ritenere idonea la notifica per tal via eseguita”.
Si era precisato in detta decisione che “tale legame di appartenenza non sembra(va) rinvenirsi nelle categorie residuali dei soggetti convenibili innanzi al Giudice Sportivo, come ad esempio il socio, soprattutto se la quota di partecipazione alla società (era) risibile” e si era concluso per il rigetto del deferimento perché “in assenza di elementi in ordine al ruolo di dirigente (…), la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’art. 38 comma 8 inciso C) del CGS e non presso la sede della società (…)”.
Nel caso in esame, risulta dagli atti del procedimento che il Perrucci, in occasione dell’assemblea del 27 Luglio 2018 aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della società; egli tuttavia aveva conservato non soltanto la qualità di socio - in virtù del possesso di parte delle quote del capitale sociale, che era rimasto nelle proprie mani in seguito alla parziale cessione della sua partecipazione al capitale sociale, avvenuta con atto notarile del 13 Luglio 2016 -, ma aveva svolto anche il ruolo di effettivo dirigente; ciò lo si evince dalla firma del Perrucci posta in calce al verbale della suddetta assemblea generale ordinaria della società, che lo stesso aveva presieduto e dalla comunicazione che egli aveva dato al Dipartimento Interregionale LND il successivo 17 Luglio 2018 in merito alla conferma delle cariche sociali per la stagione sportiva 2018/2019 in una all’avvenuta variazione della suddivisione delle quote societarie, iniziative queste che il Perrucci non avrebbe potuto compiere se non avesse mantenuto su di sé la carica di dirigente, quanto meno di fatto, della società.
Pertanto, alla data di notifica del deferimento e, precedentemente, della CCI, il Perrucci era persona appartenente a tutti gli effetti alla società e la notifica degli atti ben poteva essere eseguita presso la sede sociale ai sensi dell’art. 38 comma 8 inciso b) CGS - FIGC.
Nel merito il deferimento è fondato.
La normativa alla quale il deferimento si riferisce attiene agli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019; siffatta normativa prevede che le società devono formalizzare entro il termine del 13.07.2018 ore 18.00, decorrente dal 9.07.2018, la domanda di iscrizione al campionato secondo le modalità on-line, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta domanda, sotto comminatoria, decorso il termine, della non accettazione della iscrizione.
Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l’adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 11, che tuttavia possono essere trasmessi in un secondo momento rispetto alla richiesta di iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 26 Luglio 2018.
Tuttavia il mancato rispetto del primo termine (13 Luglio) comporta che la società è considerata comunque inadempiente e che l’inadempimento costituisce illecito disciplinare, tanto da essere sanzionato, su deferimento della Procura Federale a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., con l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato che la società deferita non aveva provveduto a trasmettere al competente Dipartimento né la fideiussione bancaria a prima richiesta di cui al punto A5 del CU n. 159 del 4 Giugno 2018 LND, né la documentazione attestante il pagamento di quanto eventualmente dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla CAE, divenute definitive entro la data del 31 Maggio 2018, di lodi emessi entro il medesimo termine dal CA presso la LND, nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado da questo Tribunale di cui al punto A/8 del detto CU n. 159/2018, sicché la società va sanzionata per tali inadempimenti con l’ammenda di € 2.000,00 (duemila).
Per quel che concerne la posizione del Perrucci, la sanzione va ricercata nell’ambito dell’art. 19 CGS e può essere applicata in conformità al chiesto, che corrisponde al sedimentato orientamento di questo Tribunale (inibizione di gg. 30 per un solo inadempimento, più gg. 10 per ogni successivo inadempimento).
Il deferimento deve essere pertanto accolto.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, disattesa ogni contraria istanza, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: inibizione di giorni 40 (quaranta) a carico del sig. Perrucci Giulio; ammenda di € 2.000,00 (euro duemila) a carico della SSD ARL Città di Campobasso.
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