F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/FTN del 29 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente della società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD – (nota n. 7230/371 pf18-19 GP/AS/sds del 18.1.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente della società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD -     (nota n. 7230/371 pf18-19 GP/AS/sds del 18.1.2019).

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 18 Gennaio 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Giuseppe Carbone, nella qualità di presidente della US Palmese 1912 ASD, al quale ha contestato la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A5) del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 159 del 04.06.2018, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2018/2019, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 13 Luglio 2018 ore 18.00 della fideiussione di € 31.000,00; è stata altresì deferita la Società US Palmese ASD 1912 ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS-FIGC stante l’inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.

Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dalla comunicazione della Co.Vi.So.D dell’11 Settembre  2018, che aveva evidenziato il mancato deposito da parte della Società della detta fideiussione.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Lorenzo Giua), la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del sig. Giuseppe Carbone e dell’ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) a carico della Società US Palmese 1912 ASD.

Nessuno è comparso per i deferiti, in relazione alle cui posizioni (ed in particolare a quella della Società) è stata data lettura di una nota del 20 Febbraio 2019 a firma dell’amministratore giudiziario della US Palmese 1912 ASD, con la quale, fatta premessa che la Società è sottoposta a sequestro penale ai sensi dell’art. 321 CPP disposto dal Tribunale di Palmi e che il suo patrimonio non può essere oggetto di azioni esecutive ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 159/11, viene chiesto a questo Tribunale di sospendere le sanzioni eventualmente disposte a carico della Società fino alla definizione della procedura di sequestro, in ossequio al provvedimento del GIP presso il Tribunale di Palmi finalizzato al mancato soddisfacimento dei creditori della Società anteriori al sequestro.

La decisione

Il deferimento è fondato.

La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, prevede che le società devono formalizzare entro il termine del 13.07.2018 ore 18.00, decorrente dal 9.07.2018, la domanda di iscrizione al campionato secondo le modalità on-line, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta domanda, sotto comminatoria, decorso il termine, della non accettazione della iscrizione.

Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l’adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 11, che tuttavia possono essere trasmessi in un secondo momento rispetto alla richiesta di iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 26 Luglio 2018.

Tuttavia  il  mancato  rispetto  del  primo  termine  (13  Luglio)  comporta  che  la  Società  è considerata comunque inadempiente e che l’inadempimento costituisce illecito disciplinare, tanto da essere sanzionato, su deferimento della Procura Federale a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, con l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato che la Società deferita non ha provveduto a trasmettere al competente Dipartimento la fideiussione di cui al punto A5 del CU n. 159 del 4 Giugno  2018 LND, sicché la Società va sanzionata per tale inadempimento con l’ammenda di € 1.000,00 (mille).

Per quel che concerne la posizione del Carbone, quale presidente all’epoca dei fatti della Società e come tale responsabile della violazione di cui trattasi, la sanzione va ricercata nell’ambito dell’art. 19 CGS e può essere applicata in conformità del chiesto, che corrisponde al sedimentato orientamento di questo Tribunale (inibizione di gg.  30 per  un solo inadempimento).

Si ritiene di non accogliere l’istanza dell’Amministrazione giudiziaria della US Palmese 1912 ASD finalizzata alla sospensione della esecutività della presente pronuncia sino alla definizione della procedura di sequestro al quale la  Società  risulta  allo  stato  sottoposta; come è stato già deciso da questo Tribunale in analoga fattispecie (cfr. CU n. 41/TFN del 23.01.2019, dec. n. 240), la richiesta contenuta nell’istanza suddetta è del tutto estranea alla natura del procedimento in oggetto ed alla normativa che lo sorregge,  che,  nella prospettazione offerta dalla amministrazione giudiziaria suddetta, non prevede la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento adottato.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Giuseppe Carbone, nella qualità, l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla US Palmese ASD l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).

Rigetta  l’istanza  della  Amministrazione  giudiziaria  della  Società  US  Palmese  ASD  di sospensione della forza esecutiva del provvedimento relativo all’ammenda.

 

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