F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/FTN del 29 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORLINO PAOLO (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Petrarca C/5 Srl), SOCIETÀ SSD PETRARCA C/5 SRL – (nota n. 7328/381 pf18-19 GP/AA/mg del 21.1.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORLINO PAOLO (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Petrarca C/5 Srl), SOCIETÀ SSD PETRARCA C/5 SRL - (nota n. 7328/381 pf18-19 GP/AA/mg del 21.1.2019).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 21 Gennaio 2019, ha deferito a questo Tribunale il sig. Paolo Morlino, nella qualità - all’epoca del fatto - di Presidente della SSD Petrarca C/5 Srl, al quale ha contestato:

1°) la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 2 CGS - FIGC in relazione all’art. 91 NOIF, per avere illegittimamente impedito al proprio calciatore Niccolò Marchese di potersi regolarmente allenare con la prima squadra a decorrere dal mese di Settembre  2018 e per aver chiesto al genitore del calciatore il pagamento di € 20.000,00 al fine di concedere il nulla osta al trasferimento di detto tesserato ad altra società;

2°) la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma CGS - FIGC in relazione all’art. 95 comma

11 NOIF, per aver preteso ed ottenuto dal genitore del calciatore Riccardo Gastaldello, nell’imminenza della scadenza dei termini federali per la procedura dei trasferimenti, la somma di € 14.000,00 al fine di procedere allo svincolo di detto tesserato.

È stata altresì deferita la Società SSD Petrarca C/5 Srl per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione alle violazioni contestate al proprio legale rappresentante.

L’indagine della Procura Federale era scaturita da tre esposti del calciatore Marchese, inviati all’Organo inquirente, con i quali il calciatore aveva denunciato che il Morlino, alla richiesta del calciatore di essere ceduto ad altra società, l’aveva fatto mettere fuori rosa, gli aveva proibito di partecipare agli allenamenti e l’aveva però obbligato a rispondere alle convocazioni per le gare ufficiali, per poi vietare che fosse effettivamente utilizzato. Aveva aggiunto che il Morlino gli aveva chiesto per la cessione un importo dai 15.000,00 ai 20.000,00 euro e che il versamento gli era stato rifiutato; aveva altresì aggiunto che lo stesso Morlino non era nuovo ad iniziative del genere, tanto era vero che era riuscito a farsi dare dalla famiglia di altro calciatore la somma di € 18.000,00.

Sentiti dalla Procura Federale, il calciatore Marchese ed il padre Nicola Marchese confermavano i fatti descritti negli esposti; nel contempo, veniva sentito anche il calciatore Riccardo Gastaldello, il quale dichiarava che, per ottenere il proprio  trasferimento, aveva dovuto corrispondere al Morlino il complessivo importo di € 17.000,00, di cui € 14.000,00 a mezzo di assegno bancario, al quale il Morlino aveva dato la natura di una sorta di erogazione liberale e € 3.000,00 di rinuncia a percepire i premi, che egli aveva maturato.

Venivano altresì sentite come informate dei fatti persone tesserate e non della Società SSD Petrarca C/5 Srl; veniva sentito il Morlino, il quale negava di aver detto all’allenatore della squadra di tenere fuori rosa il calciatore Marchese; affermava che il calciatore  era  stato inserito in due distinte - gara di inizio stagione, una di coppa, l’altra di campionato, ma di non ricordare se fosse stato impiegato e che, nonostante fosse stato nel prosieguo dell’attività per più volte convocato, non si era mai più presentato; negava di aver chiesto al padre del Marchese la somma di € 20.000,00 o di altro importo e che fu proprio costui che gli offrì € 10.000,00 per lo svincolo del figlio; negava di aver chiesto al Gastaldello ed al di lui genitore del danaro in cambio del trasferimento e che fu il padre del Gastaldello a consegnarli un assegno di € 14.000,00, post - datato, all’ordine della Scuola Calcio Petrarca Calcio a Cinque, di cui egli ne era l’amministratore, in merito al quale aveva rilasciato la ricevuta fiscale; ha confermato che, in tale circostanza, era stato convenuto che il Gastaldello rinunciasse ai premi della stagione precedente di € 3.000,00.

Le memorie difensive

Entrambi i deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale due distinte memorie difensive, con le quali hanno chiesto il proscioglimento.

Il Morlino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, ha eccepito che le violazioni che gli erano state ascritte non risultavano supportate da validi e plausibili elementi probatori e che egli stesso, nell’audizione del 22 Novembre 2018, aveva offerto all’Organo Inquirente una esauriente ricostruzione dei fatti che avevano riguardato tanto il Marchese, quanto il Gastaldello, ricostruzione che - sempre in sede d’audizione - era stata confermata dall’allenatore della squadra a nome Luca Giampaolo e dai calciatori a nome Eduardo Costa e Marcus May Del Pizzo.

Da questo coacervo di dichiarazioni, appariva chiaro per il Morlino che: nessun dirigente della Società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl aveva forzatamente messo fuori rosa il calciatore Marchese; anzi era stato proprio quest’ultimo a distaccarsi dalla squadra a causa del suo limitato utilizzo; erano stati il calciatore ed il suo genitore a chiedere lo svincolo, senza aver mai ricevuto da esso Morlino richieste di danaro; in merito al Gastaldello il Morlino ha dedotto non esservi alcun legame tra il trasferimento del calciatore ad altra società, avvenuto il 31 Agosto 2018, e la data di emissione dell’assegno bancario di € 14.000,00, che, lungi dall’essere il corrispettivo per la firma del detto trasferimento, era stato un atto di liberalità dal padre del calciatore, in linea con il rapporto di amicizia e di collaborazione che  era intercorso tra il Morlino e lui.

La SSD Petrarca Calcio a 5 Srl, assistita dai medesimi difensori, si è sovrapposta alle ragioni difensive ed alle richieste del Morlino, che ha riproposto in maniera pressoché identica nella forma e nella sostanza.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, sono comparsi per la Procura Federale l’Avv. Silvia Loche e per i deferiti l’Avv. Michele Cozzone, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per il Sig. Paolo Morlino, sanzione base inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita di 1/3 pari a mesi 4 (quattro), sanzione finale inibizione di mesi 8 (otto); per la Società SSD Petrarca Calcio/5 Srl, sanzione base ammenda di € 6.000,00 (seimila), diminuita di 1/3 pari a € 2.000,00 (duemila), sanzione finale ammenda di € 4.000,00 (quattromila).

Il  Tribunale  Federale  Nazione  –  Sezione  Disciplinare,  risultando  ritualmente  formulata  la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Paolo Morlino, nella qualità e la Società SSD Petrarca Calcio/5 Srl, a mezzo del loro difensore Avv. Michele Cozzone, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 stesso Codice possono  accordarsi  con  la  Procura  Federale  prima  dello  svolgimento  della  prima  udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309000000001083;

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Paolo Morlino, nella qualità come in atti, l’inibizione di mesi 8 (otto);

- per la Società SSD Petrarca Calcio/5 Srl l’ammenda di € 4.000,00 (euro quattromila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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