F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/FTN del 29 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHILELLI LUCIANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5), SOCIETÀ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 – (nota n. 7234/391 pf18-19 GP/AS/sds del 18.1.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHILELLI LUCIANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5), SOCIETÀ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 - (nota n. 7234/391 pf18-19 GP/AS/sds del 18.1.2019).
Il deferimento
Con provvedimento n. 7234/391 pf18-19 GP/AS/sds del 18.1.2019 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- Chilelli Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 e punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1067 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;
- Società ASD SS Lazio Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Il patteggiamento
Alla riunione odierna, sono comparsi per la Procura Federale l’Avv. Lorenza Giua e per i deferiti l’Avv. Michele Cozzone, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per il Sig. Luciano Chilelli, sanzione base inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita di 1/3 pari a giorni 13 (tredici), sanzione finale inibizione di giorni 27 (ventisette); per la Società ASD SS Lazio Calcio a 5, sanzione base ammenda di € 700,00 (settecento/00), diminuita di 1/3 pari a € 233,00 (euro duecentotrentatré/00), sanzione finale ammenda di € 467,00 (quattrocentosessantasette/00).
Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Luciano Chilelli, nella qualità e la Società ASD SS Lazio Calcio a 5, a mezzo del loro difensore Avv. Michele Cozzone, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;
visto l’art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309000000001083;
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Luciano Chilelli, nella qualità come in atti, l’inibizione di giorni 27 (ventisette);
- per la Società ASD SS Lazio Calcio a 5 l’ammenda di 467,00 (quattrocentosessantasette/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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