F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/FTN del 12 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD CALCIO CITTANOVESE – (nota n. 1573/1336 pf17-18 GC/GP/rc dell’8.8.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD CALCIO CITTANOVESE - (nota n. 1573/1336 pf17-18 GC/GP/rc dell’8.8.2018).

Il fatto

La Procura Federale in data 8.8.2018 deferiva a questo Tribunale il sig. Girolamo Guerrisi, presidente e rappresentante legale della Società ASD Calcio Cittanovese, il calciatore Giuseppe Battista, non tesserato ma riconducibile ai soggetti di cui all’art. 1bis comma 5 CGS - FIGC, i sigg.ri Pasquale Cananzi e Francesco Ferrara, entrambi dirigenti della predetta Società, nonchè la Società stessa.

Il procedimento si era concluso prima dell’apertura del dibattimento del 18.10.2018 con pena patteggiata per i sigg.ri Guerrisi, Cananzi, Ferrara e Società ASD Calcio Cittanovese e con sanzione comminata per il calciatore Battista, che non aveva patteggiato.

Più in particolare e per quel che qui interessa, alla Società veniva inflitta, oltre alla penalizzazione di punti in classifica, l’ammenda di € 400,00 (euro quattrocento), da corrispondersi entro il termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla data di pubblicazione della decisione.

L’Ufficio amministrazione della FIGC, decorso tale termine, comunicava a questo Tribunale la mancata ottemperanza della Società all’obbligo di pagamento, sicché l’originario deferimento, nella sua originaria formulazione, tornava a cognizione di questo Tribunale per la riunione odierna.

La memoria difensiva

La Società in data 13.3.2019 ha fatto pervenire a questo Tribunale una nota redatta dal proprio difensore avv. Sergio Contestabile, con la quale ha dedotto e comprovato che l’ammenda era stata pagata a mezzo di bonifico di € 400,00 a favore della FIGC nella piena vigenza del termine previsto dalla normativa (decisione pubblicata il 24.10.2018, bonifico eseguito il 15.11.2018 sulla Banca di Credito Cooperativo di Cittanova) e che siffatto pagamento aveva reso perfettamente efficace il patteggiamento in oggetto, con conseguente revoca della fissazione della riaperta discussione.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (avv. Luca Zennaro), la quale, esaminati gli atti, si è rimessa alla decisione di questo Tribunale.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Occorre premettere che questo Tribunale, vista la segnalazione 8.1.2019 dell’Ufficio amministrazione e controllo della FIGC afferente il mancato pagamento da parte della Società dell’ammenda di € 400,00 nel termine di gg. 30 (trenta) dalla pubblicazione del patteggiamento, con ordinanza pubblicata sul CU n. 45 del 18.2.2019 pagg. 13 e 14, in applicazione dello stesso art. 23 comma 2 ultimo inciso CGS - FIGC, aveva revocato la propria decisione resa sulla proposta di patteggiamento ed aveva fissato per il dibattimento l’odierna riunione.

In questo preciso contesto, non può dubitarsi che, a seguito della suddetta segnalazione, sussistevano le condizioni per la revoca del patteggiamento; lo stesso Ufficio, rettificando la precedente segnalazione a seguito di ulteriori attività istruttorie, aveva però certificato che la Società aveva in effetti adempiuto al pagamento dell’ammenda nei termini fissati dall’art. 23 cit., sicché nessun inadempimento le poteva essere contestato. La circostanza, peraltro, ha trovato piena conferma nella copia del bonifico prodotto dalla Società contestualmente alla memoria di cui sopra.

Si adotta pertanto la seguente decisione.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inefficace la revoca di cui al CU/TFN - Sezione Disciplinare n. 45 del 18.02.2019 pagg. 13 - 14.

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