F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/FTN del 12 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DISTASO MARIA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Sandos), SOCIETÀ ASD REAL SANDOS – (nota n. 7250/383 pf18-19 GP/AS/sds del 18.1.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DISTASO MARIA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Sandos), SOCIETÀ ASD REAL SANDOS - (nota n. 7250/383 pf18-19 GP/AS/sds del 18.1.2019).

Il deferimento

Con atto del 18 Gennaio 2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Distaso Maria (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Sandos), per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1067 del 22.6.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la fidejussione bancaria a prima richiesta (punto 5 del cit. C.U.) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- società ASD Real Sandos, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, sono comparsi per la Procura Federale l’avv. Lorenzo Giua e per i deferiti la sig.ra Distaso Maria, in proprio e nella qualità, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per la sig.ra Distaso Maria, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la società ASD Real Sandos, sanzione base ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00), diminuita di 1/3, sanzione finale ammenda di € 134,00 (Euro centotrentaquattro/00).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la sig.ra Distaso Maria, in proprio e nella qualità, ha depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato  che  l’efficacia  dell’accordo  comporta,  ad  ogni  effetto,  la  definizione  del  procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio,  l’Organo  di  giustizia  sportiva  revoca  la  propria decisione  ed,  esclusa  la  possibilità  di  concludere  altro  accordo  ai  sensi  del  comma  1,  fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) a carico della sig.ra Distaso Maria.

- ammenda di € 134,00 (Euro centotrentaquattro/00) per la società ASD Real Sandos. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it