F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 57/FTN del 17 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARILLO LUIGI (all’epoca dei fatti – stagione sportiva 2017/18 – tesserato a titolo temporaneo in qualità di calciatore presso la Società per l’AC Pisa 1909 Srl – (nota n. 8526/1342 pf17-18 GP/AA/mg del 12.2.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARILLO LUIGI (all’epoca dei fatti - stagione sportiva 2017/18 - tesserato a titolo temporaneo in qualità di calciatore presso la Società per l’AC Pisa 1909 Srl - (nota n. 8526/1342 pf17-18 GP/AA/mg del 12.2.2019).
Il deferimento
Il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto,
- letti gli atti del procedimento disciplinare n. 1342 pf 17.18 aventi ad oggetto "Comportamento del sig. Carillo Luigi, tesseramento a titolo temporaneo per l’AC Pisa 1909 Srl, il quale con il supporto del Procuratore Sportivo sig. Pisacane Vincenzo, ha interrotto deliberatamente l’esecuzione del contratto di prestazione sportiva con la predetta Società al solo scopo di evitare il verificarsi della condizione che avrebbe determinato il tesseramento definitivo del calciatore. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 1-6-2018 al n.1342 pf 17-18”;
- viste la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata alle parti ed i 29 documenti alla stessa allegati;
- constatato che l’esposto presentato dal sig. Luigi Carillo per asserite condotte illecite ascritte al Presidente ed all'Amministratore Delegato dell'AC Pisa 1909 Srl nel corso dell'incontro del 5.3.2018 alla presenza della squadra era risultato infondato con conseguente archiviazione, previa condivisione del PGS, in data 3.10.2018;
- preso atto che per le condotte realizzate dal signor Vincenzo Pisacane gli atti di indagine erano stati trasmessi alla Commissione Procuratori Sportivi con nota in data 29.9.2018, per l’accertamento di eventuali responsabilità del medesimo;
considerato che, in tale quadro, la comunicazione di rinuncia all’esposto pervenuta dall’AC Pisa 1909 Srl in data 9.11.2018, non era idonea ad escludere la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal sig. Luigi Carillo,
hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
"il Sig. Carillo Luigi, all’epoca dei fatti (stagione sportiva 2017/18) tesserato a titolo temporaneo in qualità di calciatore presso la Società per l’AC Pisa 1909 Srl per rispondere della violazione dei principi di probità, correttezza e lealtà di cui all’art. 1bis, comma 1, CGS, nonché dell’art. 10, comma 11, CGS, dell’art. 10.1 dell’Accordo Collettivo tra FIGC e AIC e dell’art. 92, comma 1, NOIF per aver, con il supporto del Procuratore Sportivo sig. Pisacane Vincenzo (per l’accertamento delle cui eventuali responsabilità sono stati, come detto, trasmessi gli atti di indagine alla competente Commissione Procuratori Sportivi), omesso di partecipare con regolarità agli allenamenti, nonché alle gare di campionato della Società di appartenenza, tutto ciò quanto meno amplificando la portata di problemi fisici di ridotta entità e al solo fine di impedire l’avverarsi della condizione ex art.103, comma 3 bis, NOIF (n. 20 presenze in gare di campionato di almeno 45 minuti cadauna), che avrebbe consentito alla Società AC Pisa 1909 Srl di riscattarlo a titolo definitivo dalla Soc. Delfino Pescara 1936 Spa ad un importo prestabilito; condotte poste in essere a seguito ed in conseguenza del mancato conferimento al sig.
Pisacane Vincenzo, da parte della Soc. AC Pisa1909 Srl, di un mandato per il trasferimento del Carillo, nella successiva finestra di mercato, a società di gradimento del calciatore".
La memoria difensiva
Il deferito, tramite il suo difensore, ha fatto pervenire tempestiva memoria difensiva via pec del 4.4.2019, con la quale chiede l'archiviazione del procedimento essendo certificato in maniera inconfutabile la presenza di una seria patologia a carico del suo rappresentato e l'illecito comportamento del sodalizio che pretendeva di farlo curare dal suo massaggiatore, cui allegava l'esposto presentato in data 6.7.2018 alla Procura Federale a sua volta con allegati, 5 certificati medici, copia messaggio whatsapp 5.3.2018, referto R.M. datato 3.4.2018 presso Villa Stuart, rinuncia all'esposto ad opera di AC Pisa 1909 Srl in data 8.11.2018, comunicato stampa della stessa società ed accordo transattivo raggiunto tra le parti il 5.11.2018.
Successivamente il medesimo difensore ha anche trasmesso copia del C.U. n. 014/PS del 13.3.2019 con il quale la Commissione Procuratori Sportivi, vista una dichiarazione in pari data rilasciata dal Presidente della società AC Pisa 1909 Srl circa il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ha dichiarato estinto il procedimento a carico del signor Vincenzo Pisacane, disponendone l'archiviazione.
Il dibattimento
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione a carico del signor Luigi Carillo della sanzione di 6 (sei) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali.
Il difensore del deferito ha ampiamente illustrato le ragioni e le richieste, comprese le conclusioni, di cui alla suddetta memoria.
I motivi della decisione
Preliminarmente occorre precisare che tutte le vicende narrate e documentate nella memoria difensiva inerenti la rinuncia all'esposto alla Procura Federale che aveva dato origine all'indagine ad opera del legale rappresentante sodalizio sportivo e la transazione intercorsa tra lo stesso ed il signor Carillo (confermata dal comunicato stampa) non producono alcun effetto nel vigente ordinamento sportivo, non incidendo in alcun modo sull'esercizio del presente procedimento avviato sulla base del deferimento. Infatti ai sensi dell'art. 32 ter CGS l'azione disciplinare spetta in via esclusiva al Procuratore Federale, che la esercita d'ufficio, a prescindere da chi abbia dato notizia del presunto illecito.
Altrettanto irrilevante ai fini della presente decisione è anche la delibera della Commissione Procuratori Sportivi del 13.3.2019 di archiviazione del procedimento a carico del signor Vincenzo Pisacane, procuratore dell'odierno deferito.
Tanto chiarito, il deferimento non è meritevole di accoglimento in quanto sprovvisto di adeguata prova a sostegno degli addebiti.
Ed invero al signor Carillo è contestato, con il supporto del procuratore sportivo sig. Vincenzo Pisacane, di aver rifiutato di partecipare con regolarità agli allenamenti ed alle gare di campionato della Società di appartenenza, tutto ciò quanto meno amplificando la portata di problemi fisici di ridotta entità e al solo fine di impedire l’avverarsi della condizione (disputa di n. 20 presenze in gare di campionato di almeno 45 minuti cadauna) che avrebbe consentito alla Società AC Pisa 1909 Srl di riscattarlo a titolo definitivo dalla Soc. Delfino Pescara 1936 Spa ad un importo prestabilito (di Euro 150.000,00=) e ciò in conseguenza del mancato conferimento al sig. Vincenzo Pisacane, da parte del sodalizio sportivo, di un mandato esclusivo per il trasferimento dello stesso, nella successiva finestra di mercato, a società di gradimento del calciatore ad un corrispettivo minimo di almeno Euro 500.000,00=.
Senonché agli atti non si rinviene prova convincente né del concorso del deferito in unione al suo procuratore sportivo nel perseguimento del disegno sopra descritto né (e soprattutto) della circostanza che costui abbia volutamente profittato della patologia al fine di esaltarne gli effetti allo scopo di impedire il verificarsi delle condizioni per il suo riscatto.
Quanto al concorso del signor Carillo nel supposto disegno, la Procura Federale invoca tre testimonianze, quelle dei signori Armonia, Giannone e Pazienza. Senonché dall'esame delle stesse emergono elementi contraddittori.
Il signor Armonia, collaboratore della società, sentito in data 1.3.2018, nel riferire della richiesta del signor Pisacane, già nota sin dal 31.1.2018 in quanto rivolta all'amministratore dott. Giovanni Corrado, sulla volontà dello stesso di farsi rilasciare un mandato a vendere, nel caso l'AC Pisa 1909 Srl fosse rimasto nel campionato di Lega Pro, aggiunge che nel colloquio il signor Carillo gli avrebbe detto "che lui non voleva essere schiavo" della società e lo invitava a facilitare il rilascio di tale mandato dicendogli che in tal caso avrebbe continuato a giocare regolarmente, chiedendo scusa al "Mister" ed alla squadra. Il signor Giannone, tesserato quale calciatore, ch'ebbe a partecipare al colloquio dell'1.3.2018 con il signor Armonia alla presenza del deferito, nel confermare che il colloquio aveva il fine di chiarire la posizione contrattuale del signor Carillo con l'affidamento al suo procuratore di un mandato a vendere una volta realizzatasi la condizione del riscatto, aveva promesso che, "risolti i propri problemi fisici", avrebbe regolarmente ripreso a giocare (inciso confermato in ben due risposte). A sua volta il signor Pazienza, allenatore del sodalizio, nel riferire di aver ricevuto una telefonata del procuratore sportivo del deferito nella quale gli chiedeva il suo aiuto per convincere gli amministratori della società sportiva a rilasciargli il mandato a vendere del suo rappresentato altrimenti il suo rappresentato non avrebbe raggiunto le 20 gare giocate utili al riscatto, precisava che nel colloquio con il calciatore, quest'ultimo gli offriva la piena disponibilità a giocare, partecipando lo stesso pomeriggio ad una gara infrasettimanale con la Beretti, realizzando una rete ed esultando, anche se il giorno dopo lo avvertiva che accusava forte dolore e che non sarebbe stato in grado di giocare la gara sul giorno dopo con la Lucchese (del 25.2.2018) e che gli avrebbe risposto di restare comunque fuori squadra per non destabilizzare lo spogliatoio fino a quando non avrebbe raggiunto la piena serenità.
In sintesi ben due dei tre testi indicati come decisivi dalla Procura non confermano affatto che il signor Carillo abbia subordinato la ripresa della sua attività sportiva al conferimento del mandato chiesto al suo procuratore, minacciando in difetto di permanere in malattia, rendendo impossibile il riscatto ed anzi precisano che il deferito avrebbe comunque subordinato il suo rientro alla guarigione.
Ma la questione davvero dirimente, destinata ad assorbire anche quella sopra esaminata, attiene all'esistenza o meno in capo al signor Carillo di una patologia grave al punto da impedirgli di partecipare agli allenamenti ed alle gare di campionato sino al termine dello stesso e quindi di svolgere attività sportiva agonistica.
A tal proposito vi sono pacifiche risultanze derivanti da accertamenti diagnostici e da certificati medici ad opera di sanitari specialistici sulla persona del signor Carillo che depongono in senso affermativo, tali da legittimare e giustificare l'astensione dallo svolgimento delle prestazioni sportive per le necessità di riposo e cure riabilitative per tutto il lasso temporale considerato (da fine Febbraio 2018 sino al termine del campionato della scorsa stagione).
Anzitutto il signor Del Sole, massoterapista di AC Pisa 1909 Srl (l'unico a sostenere che a suo parere "i problemi non erano così gravi da impedire al calciatore di giocare"), riconosce espressamente nel suo interrogatorio del 20.6.2018 che il signor Carillo durante l'anno aveva accusato qualche disturbo che diagnosticava come "sindrome retto adduttoria" riconoscendo di averlo curato a livello fisioterapeutico e con somministrazione di farmaci antinfiammatori e antidolorifici come da prassi per poter giocare (rendendo credibile quanto riferito dal calciatore sulle somministrazioni di Toradol in via orale nel corso degli spezzoni delle ultime due gare giocate nel Febbraio 2018).
In questo quadro il medico sociale dott. Lioci afferma che il signor Carillo manifestò improvvisamente a fine Febbraio 2018 un malessere fisico impeditivo della partecipazione alle gare del campionato, pur segnalando che dopo apposita visita lo aveva messo a riposo precauzionale, evidentemente ritenendo plausibile il dolore dichiarato, prescrivendogli un programma di terapie.
Previa autorizzazione a far rientro alla sua abitazione, il signor Carillo faceva pervenire alla società il certificato medico del 3.3.2018 del dott. Ambrosio che avanzava la diagnosi di sindrome retto aduttori bilaterali (pubalgia) prescrivendo riposo per tre settimane con ciclo di tecarterapia e farmaci; il certificato in data 7.3.2018 del dott. Sepe del Centro di Riabilitazione Lars nel quale, ribadita la diagnosi, consigliava la terapia manuale di equilibrio articolare e la terapia clinico strumentale (onde d'urto e tecarterapia) per 20 sedute; certificato medico del 23.3.2018 con il quale il dott. Sepe, dopo visita di controllo, suggeriva di proseguire il trattamento in corso per almeno altre 10 sedute; il referto della R.M. eseguita in data 3.4.2018 a Villa Stuart in Roma che evidenzia in sede metafisaria/per trocanterica destra una alterazione focale riferibile in prima istanza ad un osteoma semplice (tumore benigno), la presenza di alcuni linfonodi superficiali infiammatori nella catena superficiale destra, un'incrementata evidenza delle diramazioni pelviche del plesso ischio-pubico meritevoli, anche in rapporto alla sintomatologia, di rivalutazione mirata neurofisiologica; il certificato in pari data del dott. Riso, specialista fisiatra dei Villa Stuart in Roma che nel riconfermare la diagnosi di sindrome adduttoria e la sospetta irritazione del genito femorale, consigliava di proseguire 5 sedute alla settimana di tecarterapia, laserterapia ad alta potenza, esercizi fisici, stretching selettivo, rinforzo isometrico dei retto addominale e degli adduttori, magneterapia, rieducazione propriocettiva, con l'invito ad evitare ogni attività sportiva sino a nuovo controllo; il certificato 2.5.2018 del medico sociale dott. Lioce che, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio, ribadiva la diagnosi di "sindrome retto adduttoria", segnalava che il paziente era in fase di recupero eseguendo laserterapia, magneterapia e rinforzo muscolare, persistendo lieve dolorabilità nella regione adduttoria destra e inserzionale del retto, restando a disposizione per proseguire il lavoro di recupero atletico e per quello riabilitativo presso la sua struttura.
Orbene, quest'ultimo certificato, di poco antecedente il termine della stagione sportiva, sia per il quadro storico clinico nel quale si inserisce sia per il soggetto da cui proviene, manifesta per tabulas che il signor Carillo, neppure alla data del 2.5.2018, dopo due mesi di riposo e di cure, era in grado di riprendere l'attività fisica e tanto meno le prestazioni agonistiche, essendo ancora affetto dalla patologia diagnosticatagli sin dal 3.3.2018, peraltro poi confermata dalla R.M. del 3.4.2018 e pertanto non può essere accusato di aver simulato la patologia e neppure di averne amplificato gli effetti quale reazione per l'omesso rilascio del mandato esclusivo a venderlo al suo procuratore sportivo.
Peraltro dagli scambi epistolari in atti emerge che il deferito ha sempre puntualmente riferito al sodalizio sportivo per iscritto sullo stato della sua patologia e delle cure cui era sottoposto, inviando i certificati medici citati e sottoponendosi alle visite mediche per le quali è stato convocato (salvo a quella del 3.4.2018 giorno degli accertamenti in Villa Stuart, di cui ha però prontamente riferito e documentato gli esiti).
Pertanto il signor Carillo non risulta che abbia mai violato gli obblighi fondanti dell'ordinamento sportivo né quelli derivanti dagli Accordi Collettivi né infine quelli che incombono sui tesserati ai sensi dell'art. 92, comma 1°, NOIF.
Alla luce delle suddette considerazioni che rendono non accoglibile il deferimento, non può certo stupire che, dopo oltre un mese dall'intervenuta archiviazione, con il parere favorevole del PGS, dell'esposto presentato in data 21.6.2018 dal signor Carillo nei confronti del legale rappresentante della società calcistica, quando pertanto non v'era più neppure l'astratta possibilità di una sorta di scambio fondato sulle reciproche rinunzie ai rispettivi esposti, il Presidente di AC Pisa 1909 Srl abbia comunque presentato in data 8.11.2018 la sua rinuncia all'esposto presentato in data 7 Maggio 2018 nei confronti del signor Carillo che conteneva le accuse poi riprese nel deferimento e che tre giorni prima (5.11.2018) le stesse parti abbiano stipulato un accordo transattivo nel quale, sul presupposto di un intervenuto chiarimento delle reciproche posizioni, il sodalizio abbia versato all'ex tesserato la somma di Euro 60.000,00= a titolo di risarcimento del danno di immagine e biologico procurati nel corso del precedente rapporto di lavoro.
Tale rinuncia vale a riconoscere, quanto meno inter partes, che la patologia impeditiva della prestazione lavorativa era vera e reale ed anzi aggravata dalle condotte datoriali (dichiarazioni rese alla stampa dal sodalizio sportivo nei confronti dell'ex tesserato dal 5.3.2018 in avanti con accuse, non velate, della natura strumentale della sua malattia, della mancata volontà di sottoporsi agli accertamenti clinici disposti dalla società ecc.).
Il tutto in un periodo temporale successivo al mancato verificarsi della condizione necessaria al riscatto (il mancato raggiungimento della partecipazione a 20 gare di almeno 45' minuti ciascuna) e quindi al rientro del calciatore nella società di appartenenza, alla sua cessione ad altra società ed al successivo prestito e quindi dopo che si sarebbe verificato il presunto disegno illecito destinato a cagionare danno all'AC Pisa 1909 Srl
Pertanto la rinuncia del legale rappresentate del citato sodalizio non può neppure inserirsi in un quadro necessitato di ricomposizione delle liti dovuto alla necessità di ricostruire un rapporto di lavoro collaborativo che sarebbe stato necessario solo qualora si fosse perfezionato il riscatto ed il calciatore fosse passato in proprietà a titolo definitivo in capo a tale società.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e per l'effetto proscioglie il signor Luigi Carillo dagli addebiti contestatigli.
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