F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/FTN del 23 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL – (nota n. 10975/1031pf18-19 GP/GC/blp del 2.4.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 10975/1031pf18-19 GP/GC/blp del 2.4.2019).
Il deferimento
Con nota del 2 Aprile 2019, prot. 10975 /1031pf18-19/GP/GC/blp, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il sig. Ottaviani Umberto, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Sportiva AS Lucchese Libertas 1905 Srl e la medesima società, per rispondere:
- il primo, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del CGS e all’art. 80 delle NOIF, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituale richiesta del 25/02/2019 prot. 1545/2019, informazioni ed evidenza documentale in merito all’impegno formalizzato da parte del socio di riferimento a garantire il supporto finanziario necessario a far ritenere integrato il presupposto della continuità aziendale ai sensi dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 1) c.c. nonché in merito alla indicazione delle posizioni finanziarie cui fare legittimo affidamento sino alla conclusione della stagione sportiva e alle stime concernenti l’assorbimento di risorse pecuniarie sino al termine del corrente esercizio sociale. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la seconda: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Ottaviani Umberto, suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore come sopra descritto; b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.
La fase predibattimentale
All’esito della comunicazione di conclusione delle indagini notificata il 19.3.2019, le parti non hanno chiesto di essere sentite e non hanno inviato memorie difensive.
In data 18.4.2019 è pervenuta una memoria difensiva nell’esclusivo interesse della società AS Lucchese Libertas Srl.
Il dibattimento
Alla riunione del 19.4.2019 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- inibizione di 6 (mesi) per il sig. Ottaviani Umberto;
- ammenda di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la contestata recidiva per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl.
Il difensore della società si è riportato alla memoria. Il rappresentante della Procura federale, eccepita la tardività della memoria, ha chiesto non tenersene conto.
Nessuno è comparso per Ottaviani Umberto.
Motivi della decisione
In via preliminare va dichiarata la tardività della memoria difensiva inviata nell’interesse della società deferita solo il giorno prima dell’odierna riunione, oltre i termini normativamente previsti.
Nel merito il deferimento è fondato e va accolto.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 14.3.2019 con cui la Co.Vi.So.C. comunicava che, all’esito dell’intervento ispettivo del 20.2.2019, la soc. Lucchese Libertas, alla luce dell’intervenuto mutamento di compagine sociale, non aveva aderito alla richiesta istruttoria indirizzatale il 25.2.2019, da riscontrare entro il successivo 4 Marzo .
Nello specifico, la società aveva omesso di riferire in merito alle seguenti richieste:
“se sussista l’impegno formalizzato da parte del socio di riferimento a garantire il supporto finanziario necessario a fare ritenere integrato il presupposto della continuità aziendale ai sensi dell’art. 2423-bis, comma 1, n.1) c.c.;
quali siano le risorse finanziarie cui si ritiene di potere fare legittimo affidamento al fine di garantire la prosecuzione dell’attività sino al termine della corrente stagione sportiva;
quali siano le stime concernenti l’assorbimento di risorse pecuniarie dalla data attuale sino al termine del corrente esercizio sociale”.
Rilevato, da un lato, che la Co.Vi.So.C. ha agito nell’ambito dei poteri di controllo espressamente previsti dall’art. 80 NOIF e che, a mente dell’art. 8, commi 1 e 2, GSG costituiscono illeciti amministrativi, tra agli altri, la mancata produzione, anche parziale, dei documenti richiesti dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica e che, dall’altro, non è stata fornita alcuna prova dell’eventuale adempimento e/o di eventuali circostanze impeditive e/o ostative, la responsabilità del sig. Ottaviani Umberto deve ritenersi sufficientemente provata.
Dei fatti ascritti al suo legale rappresentante la società risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il primo e la seconda.
Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata.
A mente dell’art. 21, co. 1, del CGS “salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle so- cietà, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art.1 bis, comma 5 che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni”.
Ed invero, risulta per tabulas che le precedenti violazioni contestate alla Società nell’ambito dei procedimenti n. 42pf18-19 e n. 674pf18-19 rispettivamente conclusisi come da CC.UU. n. 34/TFN del 31/10/2018 e n. 45/TFN del 18/02/2019, configurano l’ipotesi di recidiva prevista dalla richiamata norma, trattandosi di violazioni appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie e, dunque, della stessa natura di quelle di cui al presente procedimento.
Precisa a tal proposito, il Tribunale, che la Corte Federale d’Appello, investita del gravame avverso il provvedimento di cui al C.U. n. 45/TFN del 18/02/2019, ha respinto il ricorso proposto dalla società e confermato il provvedimento assunto, giusta C.U. n. 93/CFA (2018/2019).
Rilevato, infine, per quanto qui interessa, che salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste da norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dall’art. 8 del CGS, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida (co. 3, art. cit.), sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
- per Ottaviani Umberto, inibizione di 6 (sei) mesi;
- per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, ammenda di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00).
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