F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/FTN del 23 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL – (nota n. 11176/1060 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 11176/1060 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).

Il deferimento

Con nota dell’8 Aprile 2019, prot. 11176/1060pf18-19/GP/GC/blp, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il sig. Ottaviani Umberto, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Sportiva AS Lucchese Libertas 1905 Srl e la medesima società, per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 15, del CGS nella sua formulazione vigente, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto nei termini previsti dalla normativa federale al pagamento totale della sanzione dell’ammenda di euro 350.500,00 comminata con il C.U. n. 45/TFN del 18 Febbraio 2019. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la seconda:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Ottaviani Umberto, suo Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore,  come  sopra  descritto;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 8, comma 15, del CGS per non  aver provveduto nei termini previsti dalla normativa federale al pagamento totale della sanzione dell’ammenda di euro 350.500,00 comminata con il C.U. n. 45/TFN del 18 Febbraio 2019;

c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato  nella  parte  motiva.

La fase predibattimentale

All’esito della comunicazione di conclusione delle indagini notificata il 2.4.2019, le parti non hanno chiesto di essere sentite e non hanno inviato memorie difensive.

In data 18.4.2019 è pervenuta una memoria difensiva nell’esclusivo interesse della società AS Lucchese Libertas Srl.

Il dibattimento

Alla riunione del 19.4.2019 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) per il sig. Ottaviani Umberto;

- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, con rinuncia alla contestata recidiva.

Il difensore della società si è riportato alla memoria. Il rappresentante della Procura federale, eccepita la tardività della memoria, ha chiesto non tenersene conto.

Nessuno è comparso per Ottaviani Umberto.

Motivi della decisione

In via preliminare va dichiarata la tardività della memoria difensiva inviata nell’interesse della società deferita solo il giorno prima dell’odierna riunione, oltre i termini normativamente previsti.

Nel merito il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione con cui la Segreteria Federale ha trasmesso la nota della Lega Pro. Con detta nota, la Lega Pro comunicava che la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl aveva provveduto nei termini, ma in misura parziale, al pagamento della sanzione dell’ammenda di euro 350.500,00 comminata con il C.U. n. 45/TFN del 18 Febbraio 2019.

Il pagamento dell’ammenda, così come previsto dall’art. 8, co. 15, del CGS avrebbe dovuto avere luogo entro 30 (trenta) giorni. L’inadempimento risulta per tabulas.

Ed invero in data 20.3.2019, la Lega PRO, registrata a debito della società l’ammenda di € 350.000,00#, in mancanza di ulteriori risorse sul conto campionato del club e di ulteriori rimesse da parte dello stesso, registrava a credito della F.I.G.C. il minore importo di € 134.277,22.

Alla stregua della documentazione in atti, in mancanza di prova dell’eventuale adempimento e/o  di  eventuali  circostanze  impeditive  e/o  ostative,  la  responsabilità  del  sig.  Ottaviani

Umberto deve pertanto ritenersi sufficientemente provata.

Dei fatti ascritti al suo legale rappresentante la società risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il primo e la seconda.

Risponde, la società, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 8, comma 15, del CGS in relazione alle ammende comminate dagli Organi della giustizia sportiva pone l’obbligo del versamento, fermo l’obbligo dell’adempimento, anche a carico delle società in modo diret- to.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata.

Nulla sulla ricorrenza della recidiva, avendo il rappresentante della Procura federale rinunciato alla relativa contestazione.

Ritenuto, alfine, che l’art. 8, comma 15, cit., in caso di accertata violazione delle contestazioni di cui al presente procedimento, prevede l’applicazione per le società delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g), dell’art.18, comma 1 e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui alle lettere h), i), l), dell’art.18, comma 1, e per i tesserati le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art.19, comma 1, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Ottaviani Umberto, inibizione di mesi 3 (tre);

- per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2018/2019.

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