F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRULLI MARIA BRUNA (all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 9086/423 pf18-19 GC/GP/ma del 25.2.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRULLI MARIA BRUNA (all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 9086/423 pf18-19 GC/GP/ma del 25.2.2019).
Il deferimento
La Procura federale in data 25 Febbraio 2019 ha deferito a questo Tribunale la sig.ra Maria Bruna Ferrulli, all’epoca dei fatti amministratrice unica e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl, per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto dalla Società con la dichiarazione di cui al punto 2 lettere a), b), c) e d) del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato sul C.U. n. 50 del 24.05.2018, consistita specificatamente nel mancato deposito entro il termine, previsto dalla normativa federale, del 1°.08.2018, delle attestazioni del Settore Tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento di un allenatore in seconda, del medico responsabile sanitario, di almeno un operatore sanitario e di un preparatore atletico della prima squadra.
È stata altresì deferita la Società Matera Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione alla violazione ascritta alla propria rappresentante legale.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparso per la Procura federale l’avv. Alessandro Pietrangeli, che ha chiesto in via preliminare il non luogo a procedere nei confronti della Società Matera Calcio Srl, alla quale in data 19 Aprile 2019 era stata revocata l’affiliazione a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Matera (C.U. n. 105/A - FIGC); illustrato il deferimento nei confronti della sig.ra Maria Bruna Ferrulli, ne ha chiesto l’accoglimento con la sanzione della inibizione di gg. 60 (sessanta).
La decisione
Preliminarmente, il Collegio prende e dà atto che è stata revocata alla società Matera calcio Srl l’affiliazione alla F.I.G.C.; ciò comporta l’improcedibilità del deferimento nei suoi confronti e, dunque, il non luogo a procedere.
Il deferimento della sig.ra Maria Bruna Ferrulli risulta, invece, fondato.
L’incolpazione della deferita risulta documentalmente provata. L’interessata neppure si è costituita per contestarla.
Nel merito, risultano acquisiti all’odierno procedimento tanto la dichiarazione di impegno della Società Matera Calcio Srl, risalente al 26 Giugno 2018, di rispettare la normativa successivamente violata, quanto la segnalazione del 19 Ottobre 2018 della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivo-Organizzativi presso la F.I.G.C. con relativi allegati, pervenuta alla Procura federale il seguente giorno 22 Ottobre, attestante l’avvenuta violazione, che ha giustificato l’odierno deferimento.
Accertata per tabulas dal Collegio la violazione della suddetta normativa, consegue de plano che la condotta ascritta alla deferita costituisca illecito disciplinare autonomamente rilevante e sanzionabile più correttamente ex art. 19 comma 1 inciso H) CGS – FIGC, stante la sua qualità di amministratrice unica e rappresentante legale della compagine societaria, ancorché revocata l’affiliazione alla F.I.G.C. della società Matera Calcio Srl (e per questo motivo non altrettanto punibile).
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara il non luogo a procedere nei confronti della Società Matera Calcio Srl per le ragioni di cui alla parte motiva; accoglie il deferimento nei confronti della sig.ra Maria Bruna Ferrulli, nella qualità, alla quale infligge l’inibizione di gg. 60 (sessanta).
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