F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTINELLI PASQUALE (all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società SS Juve Stabia Srl), SCARICA NICOLA (Tesserato come Team Manager della SS Juve Stabia Srl per la SS 2018/2019), RAGOSTA LORENZO (all’epoca Presidente p.t. e legale rappresentante della società SSD Portici 1906), AMARANTE ALESSANDRO (all’epoca dirigente della società SSD Portici 1906), SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL e SSD PORTICI 1906 – (nota n. 8966/425 pf18-19 GC/GP/ma del 21.2.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTINELLI PASQUALE (all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società SS Juve Stabia Srl), SCARICA NICOLA (Tesserato come Team Manager della SS Juve Stabia Srl per la SS 2018/2019), RAGOSTA LORENZO (all’epoca Presidente p.t. e legale rappresentante della società SSD Portici 1906), AMARANTE ALESSANDRO (all’epoca dirigente della società SSD  Portici 1906), SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL e SSD PORTICI 1906 - (nota n. 8966/425 pf18-19 GC/GP/ma del 21.2.2019).

Il deferimento

Con provvedimento del 21 Febbraio 2019 la Procura federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Pasquale Martinelli, all’epoca dei fatti A.U. Legale Rapp.te della Società SS Juve Stabia Srl, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione alla circolare n. 1 Lega Pro del 03.07.2018 ed all’art. 63 delle NOIF, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Team Manager della propria Società sig. Scarica Nicola al tempo dichiaratosi tale, organizzasse e facesse disputare la gara amichevole Juve Stabia – Portici del 08.09.2018, senza l’autorizzazione della Lega Italiana Calcio Professionistico, affidandone la direzione all’arbitro non effettivo sig. Amato Alfonso, in assenza della preventiva autorizzazione dell’AIA (che in ogni caso non avrebbe potuto rilasciarla);

- il sig. Nicola Scarica, tesserato come Team Manager della Società SS Juve Stabia Srl, per la SS 2018/2019, al tempo dichiaratosi Team Manager della stessa Società, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità), anche in relazione alla circolare n. 1 Lega Pro del 03.07.2018 ed all’art. 63 delle NOIF, per avere egli organizzato e fatto disputare la gara amichevole Juve Stabia – Portici 1906 a r.l. del 08.09.2018, senza l’autorizzazione della Lega Italiana Calcio Professionistico, affidandone la direzione all’arbitro non effettivo sig. Amato Alfonso, in assenza della preventiva autorizzazione dell’AIA (che in ogni caso non avrebbe potuto rilasciarla);

- il sig. Lorenzo Ragosta, all’epoca dei fatti Presidente p.t. e Legale Rapp.te della Società SSD Portici 1906 a r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), in relazione alla Circolare n. 4 LND del 01.07.2018 ed all’art. 63 delle NOIF, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Dirigente della propria società, sig. Amarante Alessandro, organizzasse e facesse disputare la gara amichevole Juve Stabia – Portici 1906 a

r.l. del 08.09.2018, senza l’autorizzazione del Dipartimento Interregionale LND, affidandone la direzione all’arbitro non effettivo sig. Amato Alfonso, in assenza della preventiva autorizzazione dell’AIA;

- il sig. Alessandro Amarante, all’epoca dei fatti Dirigente della Società SSD Portici 1906 in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità), in relazione alla circolare n. 4 LND del 01.07.2018, all’art. 34 Regolamento LND ed all’art. 63 delle NOIF, per avere egli organizzato e fatto disputare la gara amichevole Juve Stabia – Portici del 08.09.2018, senza l’autorizzazione del Dipartimento Interregionale LND, con direzione affidata all’arbitro non effettivo sig. Romano Alfonso, in assenza della preventiva autorizzazione dell’AIA;

- la Società SS Juve Stabia Srl, per rispondere a titolo di  responsabilità  diretta,  ai  sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al sig. Pasquale Martinelli (A.U. Legale rappresentante della Società), e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, steso codice per quanto ascritto al sig. Nicola Scarica (Team  Manager  della Società)  in virtù dei  comportamenti  come  sopra  descritti;

- la Società SS Portici 1906 a r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai  sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento  ascritto al sig. Lorenzo Ragosta (Presidente della Società), e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, stesso codice per quanto ascritto al  sig.  Alessandro  Amarante  (Dirigente  della  Società)  in virtù  dei  comportamenti  come  sopra  descritti.

Il Presidente della Sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia (Rodolfo di Vuolo) segnalava al Procuratore Arbitrale che il giorno 8 Settembre  2018 veniva disputata una gara amichevole tra la squadra Juve Stabia, legale rappresentante p.t. il sig. Pasquale Martinelli, e la squadra del Portici,  presidente  p.t.  il  sig.  Lorenzo  Ragosta,  con  l’assistenza  dell’intera  terna  arbitrale composta da soggetti che, pur indossando nell’occasione le divise ufficiali A.I.A., risultavano, in effetti, ex associati AIA già destinatari anni addietro di provvedimenti di ritiro della tessera. Nel corso della gara si scatenava anche una violenta lite tra l’arbitro e l’allenatore del Portici. La segnalazione, atto dovuto, era animata dal desiderio di tutelare l’immagine dell’A.I.A., anche in considerazione del fatto che la gara era stata ripresa da emittenti locali alla presenza di un nutrito pubblico (a dire del presidente della sezione A.I.A., circa mille persone).

La Procura federale, nel corso dell’attività di indagine, accertava, inoltre, che l’incontro si era svolto senza la necessaria autorizzazione della Lega (circolare n. 1 della Lega Pro del 3 Luglio 2018 e circolare n. 4 LND del 1 Luglio 2018).

Risultava, altresì, che già nel passato la Società Juve Stabia (20 Agosto 2016) aveva organizzato e disputato gare amichevoli (con la società Frattese), senza alcuna autorizzazione, con direzione della gara affidata sempre allo stesso sig. Romano.

Al tempo dell’incontro i legali rappresentanti delle squadre risultavano essere il sig. Pasquale Martinelli ed il sig. Lorenzo Ragosta; dell’organizzazione dell’incontro si erano interessati il sig. Alessandro Amarante, dirigente del Portici ed il sig. Nicola Scarica.

Emergeva, inoltre che il sig. Nicola Scarica, si qualificava come il Team Manager della società SS Juve Stabia Srl, quando, invece, il conferimento di tale incarico sarebbe avvenuto solo alcuni giorni dopo l’incontro (il termine ultimo per la presentazione della variazione del Team Manager era il 3 Settembre  2018; l’apposito modello Q, nel quale è segnalato il suddetto termine reca, invece, la data del 17 Ottobre 2018 e la stessa lettera di conferimento di incarico è del 17 Ottobre 2018; la mail dell’avv. Monica Fiorillo alla Procura indica che il modulo è stato inviato il 3 Settembre  2018; nella distinta di gara, acquisita dalla Procura federale, il sig. Nicola Scarica risulta ammesso al terreno di giuoco nella panchina aggiuntiva con le funzioni di magazziniere).

L’istruttoria

La  Procura  federale  compiva  numerosi  atti  di  indagine  e  venivano  acquisiti  numerosi documenti:

- Nota Procura Arbitrale F.I.G.C. del 10.10.2018;

- Segnalazione Presidente A.I.A. Castellammare di Stabia del 10.10.2018

- Organigramma Soc. SS Juve Stabia Srl SS 2018/2019;

- Organigramma Soc. SSD Portici 1906 a r.l. SS 2018/2019;

- Verbale audizione 06.12.2018 rilasciate dal sig. Mauro Chianese;

- Verbale audizione 07.12.2018 rilasciate dal sig. Lorenzo Ragosta;

- Verbale audizione 11.12.2018 rilasciate dal sig. Clemente Filippi;

- Verbale audizione 11.12.2018 rilasciate dal sig. Pasquale Martinelli;

- Verbale audizione 13.12.2018 rilasciate dal sig. Alessandro Amarante;

- Verbale audizione 19.12.2018 rilasciate dal sig. Giuseppe Di Maio;

- Verbale audizione 28.12.2018 rilasciate dal sig. Fabio Caserta;

- Verbale audizione 28.12.2018 rilasciate dal sig. Nicola Scarica;

- Modulo variazione Team Manager;

- piattaforma Youtube del 08.09.2018 – 20.08.2016;

- pagine   web   testate   giornalistiche   Castellammare   di   Stabia   pubblicità   evento   del 08.09.2018;

- Circolare Lega Pro n. 1 del 03.07.2018

- Circolare L.N.D. n. 4 del 01.07.2018

- Nota Lega Pro del 27.12.2018;

Il patteggiamento

Alla riunione odierna é comparso per la Procura federale l’avv. Francesco Bevivino e per i sig.ri Martinelli Pasquale, Scarica Nicola e la società SS Juve Stabia Srl, l’avv. Eduardo Chiacchio, munito di delega con facoltà di patteggiare.

Le suddette parti, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per Martinelli Pasquale e Scarica Nicola, sanzione base inibizione di mesi 2 (due) ciascuno, diminuita di 1/3 pari a giorni 20 (venti), sanzione finale inibizione di giorni 40 (quaranta) ciascuno; per la Società SS Juve Stabia Srl, sanzione base ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento), diminuita di 1/3 pari ad € 500,00 (cinquecento), sanzione finale ammenda di € 1.000,00 (mille).

Il  Tribunale  Federale  Nazione  –  Sezione  Disciplinare,  risultando  ritualmente  formulata  la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sig.ri Martinelli Pasquale, Scarica Nicola e la società SS Juve Stabia Srl, a mezzo del proprio difensore avv. Eduardo Chiacchio, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata.

Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura federale all’organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente Ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione. Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua.

Comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083,  adotta  il  seguente  provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- l’irrogazione della sanzione dell’inibizione mesi 1 (uno) nei confronti del sig. Lorenzo Ragosta;

- l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti del sig. Alessandro Amarante;

- l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di euro 500,00 (cinquecento) nei confronti della SS Portici 1906 a r.l.;

Per i deferiti nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La copiosa documentazione acquisita dalla Procura federale, assieme  alle  audizioni consacrate nei verbali, hanno fornito ampia e convincente prova circa il fatto che la gara Juve Stabia-Portici, svoltasi il giorno 8 Settembre  2018, si svolse senza la  necessaria autorizzazione della competente Lega, in violazione della circolare della Lega Pro n. 1 del 3 Luglio 2018 e della circolare L.N.D. n. 4 del 1 Luglio 2018.

Gli stessi elementi fattuali hanno, altresì, comprovato che la direzione della  gara  venne affidata a soggetti ex associati AIA, già i destinatari di provvedimenti di ritiro della tessera. La stessa società ospitante Juve Stabia non chiese alcuna autorizzazione per l’organizzazione dell’evento e per la designazione della terna arbitrale.

La partita si svolse in un contesto di ampia partecipazione popolare (mille spettatori circa), la cui presenza allo stadio non si sarebbe potuta giustificare se non nell’ambito di una programmata esibizione, organizzata in termini di visibilità e pubblicità dell’evento  tale da renderli edotti sullo svolgimento della partita e coinvolgerli sportivamente.

Va soggiunto che le testate giornalistiche locali fecero riferimento, nell’occasione, ad un “’incontro amichevole”.

Tutti questi elementi depongono nel senso di ritenere che nella fattispecie si sia trattato non già di un semplice allenamento di gruppo, occasionale o improvvisato, bensì, di un vero e proprio evento sportivo, previamente organizzato e di dominio pubblico; in altri termini, che si sia trattato di una vero e proprio incontro di calcio, ancorché amichevole.

La circostanza che prima dell’inizio della gara si fosse svolto un allenamento di 30-40 minuti circa non confuta la sostanza delle cose; è notorio, infatti, che prima di una partita le squadra usino fare un congruo riscaldamento, anche piuttosto lungo, certamente compatibile con il tempo utilizzato dalle due squadre per il riscaldamento pre-gara; che si sia trattato di una gara a tutti gli effetti e non di un semplice allenamento, lo dimostra altresì  il  fatto  che l’incontro si è svolto su due tempi di 45 minuti ognuno, diretto da una terna arbitrale che si è presentata in campo indossando la divisa dell’A.I.A.

Il Collaboratore della Procura federale, avv. Agostino Allegro, nella sua relazione del 14 Gennaio 2019, ha evidenziato la possibilità di visionare le immagini dell’incontro sulla piattaforma telematica “Youtube”; sulla detta piattaforma (denominazione “Juve Stabia Portici amichevole del 08 Settembre  2018”) è possibile accedere alla visione dell’intero incontro di calcio tra le due squadre, la cui esibizione viene presentata ed esibita a tutti gli effetti come una vera e propria partita di calcio amichevole, con le squadre in divisa ufficiale, terna arbitrale in divisa A.I.A., commento sportivo e pubblico (oltre 500 persone secondo il commentatore; circa mille per gli organi federali); tra l’altro, nel corso della gara è stato possibile accertare anche un increscioso episodio : al minuto 1:18:30 si vede l’arbitro fare il movimento di una testata verso l’allenatore della squadra ospitata, con il successivo abbandono del campo da parte della Squadra del Portici.

In ordine alle responsabilità dei deferiti, il tribunale osserva quanto segue.

Risulta comprovata, alla stregua di quanto sin qui argomentato, la disputa della gara amichevole Juve Stabia – Portici del giorno 8 Settembre  2018, tenutasi senza previa autorizzazione della Lega competente e sotto la direzione di una terna arbitrale non effettiva né tesserata e in assenza della preventiva autorizzazione dell’AIA.

L’Ufficio di Segreteria della Lega Italiana calcio professionistico, con comunicazione del 27 Dicembre  2018, ha riferito, infatti, che nessuna autorizzazione era stata richiesta o rilasciata per la suddetta gara.

Per quanto riguarda i deferiti sig. Lorenzo Ragosta, e sig. Alessandro Amarante, è stato dimostrato che all’epoca dei fatti, gli stessi rivestivano rispettivamente i ruoli di Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante e di Dirigente della squadra della società ospitata SSD. PORTICI 1906 a r.l.

In conclusione, a seguito dell’attività istruttoria sopra illustrata, risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascrivibili pertanto ai Signori Lorenzo Ragosta, Alessandro Amarante, ed alla società SS Portici 1906 a r.l., con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Martinelli Pasquale e Scarica Nicola, sanzione inibizione di giorni 40 (quaranta) ciascuno;

- per la società SS Juve Stabia Srl, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille). Per il resto, in accoglimento del deferimento proposto, irroga:

- la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti del sig. Lorenzo Ragosta;

- la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti del sig. Alessandro Amarante;

- la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento) nei confronti della società SS Portici 1906 a r.l.

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