F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPREAFICO LUIGI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società AC Renate Srl) – (nota n. 9310/308 pf18-19 GC/GP/ma del 28.2.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:  SPREAFICO LUIGI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società AC Renate Srl) - (nota n. 9310/308 pf18-19 GC/GP/ma del 28.2.2019).

Il deferimento

Il sig. Luigi Spreafico, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della AC Renate Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione alle disposizioni di cui alla Circolare della Lega Pro n. 1 del 3 Luglio 2018 per aver organizzato - o comunque per non aver impedito di organizzare - una gara amichevole a Renate, in data 2 Settembre  2018, tra la AC Renate Srl e la Aurora Pro Patria 1919 Srl senza aver richiesto alla Lega Pro l’autorizzazione ufficiale alla disputa della gara né, tantomeno, la designazione della terna arbitrale.

L’indagine traeva origine da una segnalazione della Lega Pro di Firenze, a firma del segretario generale dott. Francesco Ghirelli, il quale riferiva di avere appreso dagli organi di stampa che si era tenuta una gara amichevole senza che fosse stata richiesta la necessaria autorizzazione alla Lega-Pro. Tale gara aveva visto contrapposte la AC Renate 1947 Srl e la Aurora Pro Patria 1919 Srl, nel corso della quale la persona che ricopriva il ruolo di direttore di gara veniva colpita da un grave malore che rendeva necessario avvalersi dell’elisoccorso. Nella segnalazione si evidenziava, altresì, che soltanto la richiesta di autorizzazione alla lega e il suo previo rilascio (previsti dalla circolare n. 1 del 03.07.2018 della Lega Pro, come ribadita dalla comunicazione del 30.08.2018) consente l’organizzazione di una gara amichevole tra società affiliate e garantisce la designazione da parte dell’A.I.A. di una terna arbitrale ufficiale.

L’istruttoria

La Procura federale compiva numerosi atti di indagine e venivano acquisiti numerosi documenti:

- nota 3 Settembre  2018, ed i relativi allegati, inoltrata alla Procura federale dalla Segreteria Generale della Lega Pro, prot. n. 2099 Procura FIGC del 4 Settembre  2018;

- il foglio di censimento della società AC Renate per la stagione sportiva 2018/19;

- il foglio di censimento della società Aurora Pro Patria 1919 per la stagione sportiva 2018/19;

- estratti della stampa locale;

- la circolare n. 1 Lega Pro del 3 Luglio 2018;

- i verbali delle audizioni dei tesserati sig.ra Testa Patrizia, sig. Spreafico Luigi, sig. Turotti Sandro, sig. Narciso Nicola, sig. Gonnella Giuseppe.

Veniva notificata ritualmente la comunicazione della conclusione delle indagini ed il sig. Luigi Spreafico inviava delle memorie difensive, con le quali chiedeva in via principale l’archiviazione e, gradatamente, di essere sentito, anche al fine di valutare l’ipotesi di cui all’art. 32 sexies CGS

La stessa difesa del sig. Spreafico depositava entro i termini previsti, una memoria difensiva.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto confermarsi il deferimento con l’irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione nei confronti del sig. Luigi Spreafico,

Per il deferito è comparso il difensore, il quale si è riportato alla propria memoria difensiva ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento del proprio assistito da ogni addebito.

I motivi della decisione

Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni sollevate dalla difesa del deferito con la propria memoria difensiva.

Con la prima eccezione la difesa del deferito lamenta il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC per giungere alla conclusione che il deferimento sarebbe stato tardivamente adottato e, dunque, da ritenersi illegittimo con la conseguente improcedibilità del giudizio.

L’eccezione non è persuasiva.

Dopo un primo orientamento di segno contrario di questo Tribunale, si è formato un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale a seguito dell’intervento della Corte federale d’appello, al quale questo Collegio aderisce non ravvedendo sopravvenuti per cui discostarsene, secondo cui i termini del procedimento disciplinare in cura alla Procura federale hanno carattere ordinatorio e non perentorio.

L’eccezione deve, pertanto essere respinta.

Con la seconda eccezione, la difesa del deferito ritiene che non sia stato rispettato il termine relativo alla fissazione dell’udienza.

Il riferimento normativo evocato dal deferito non è conferente.

Al caso di specie non trova applicazione l’art. 29, comma 1, del CGS CONI bensì, ratione materiae, giusto principio di specialità, l’art. 30, comma 10, del CGS FIGC secondo il quale il Presidente del tribunale federale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti, a cura della Procura federale, dell’atto di contestazione degli addebiti, dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio.

Ad ogni modo e comunque, anche a voler seguire la tesi del deferito, l’art. 29 neppure appare violato. I termini  indicati dalla citata norma afferiscono, infatti, alla tempistica relativa alla fissazione dell’udienza di discussione che va calendarizzata (ma non necessariamente celebrata) entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento. E tanto risulta adempiuto

per tabulas. Nel caso di specie il  deferimento risale alla  data  del 28 Febbraio mentre la comunicazione di fissazione dell’udienza è stata notificata il successivo 20 Marzo .

Nel merito, il Collegio svolge le seguenti considerazioni.

La copiosa documentazione acquisita dalla Procura federale, assieme  alle  audizioni consacrate nei verbali, hanno ampiamente comprovato che la gara tra A.C. Renate 1947 Srl e la Aurora Pro Patria 1919 Srl sia stata organizzata e si sia svolta senza la necessaria autorizzazione, ciò in frontale violazione della circolare della Lega-Pro n. 1 del 03.07.2018.

La circolare n. 1 della Lega Pro del 3 Luglio 2018 prevede espressamente che per la disputa di incontri amichevoli debbano essere rispettate alcune precise condizioni, e che sia necessario il versamento di una somma di denaro.

La circostanza che non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione alla Lega ha avuto come ulteriore conseguenza che neppure la stessa si sia potuta attivare per le designazioni della terna arbitrale.

Il che ha determinato una duplice infrazione particolarmente grave sotto il profilo delle mancate garanzie di trasparenza, sicurezza e controllo.

Tale omissione è stata infelicemente concomitante con la arbitraria individuazione di un direttore di gara di 64 anni che, seppure formalmente idoneo in virtù di certificazione medica, è di fatto apparso agli stessi presenti in una condizione di evidente sovrappeso, tanto da accusare un gravissimo malore poco prima che terminasse il primo tempo di gioco.

Come appurato nel corso delle numerose audizioni, soltanto l’intervento del medico sociale della squadra ospitata, dotato di defibrillatore automatico e dell’elisoccorso, ha scongiurato un epilogo drammatico.

Nessun dubbio può sussistere, inoltre, in ordine al fatto che non vi sia stato un semplice “allenamento congiunto”, ma si sia svolta una vera e propria partita, con squadre in divisa e sotto la guida un arbitro, ancorché non designato dall’A.I.A. E’ emerso dagli atti che soltanto nel post-partita era stato programmato un allenamento riservato ai calciatori che non avessero partecipato all’incontro; allenamento che poi non si è svolto per le vicende susseguitesi.

L’esaustiva, univoca e concordante documentazione probatoria, anche fotografica, consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che nella circostanza si sia svolto un vero e proprio incontro di calcio amichevole, non autorizzato e non diretto da un arbitro federale.

Il deferito, nella memoria conclusiva, ha insistito sulla circostanza di non avere avuto responsabilità e ruolo nell’organizzazione dell’evento sportivo perché ignaro della vicenda; di avere delegato ogni questione organizzativa al direttore sportivo Mariani; di non essere responsabile dell’accaduto neppure a titolo di culpa in vigilando o in eligendo avendo conferito la delega a persona capace e competente (il sig. Mariani).

La tesi del deferito non è persuasiva.

Accertati i fatti come sopra esposti, la responsabilità del sig. Spreafico non è indiretta, come ipotizzato nella memoria (colpa in vigilando o in eligendo), bensì diretta, a lui ascrittagli nella qualità di rappresentate legale della società e centro di imputazione dei relativi interessi, e trova fondamento nell’art. 1-bis del CGS

La responsabilità in questione sconta una presunzione di colpa iuris tantum che ammette, secondo i principi ordinamentali, la prova contraria. Tuttavia, nella circostanza il deferito non ha allegato alcun elemento fattuale oggettivo in grado di revocare in dubbio siffatta presunzione di responsabilità, che l’ordinamento pretende e giustifica in ragione della posizione di preminenza del soggetto all’interno della compagine societaria. Il sig. Spreafico si è limitato, infatti, semplicemente ad affermare, in modo tautologico e apodittico, di non essere responsabile in quanto all’oscuro dell’organizzazione della partita, senza  tuttavia fornire il benché minimo principio di prova in ordine alla presenza di una causa esimente oggettiva e incontestabile, in grado di operare una cesura tra causa ed effetto.

Risultano, pertanto, confermati e comprovati, i comportamenti posti alla  base del deferimento, ascrivibili al sig. Luigi Spreafico, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della AC RENATE SRL con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga al del sig. Luigi Spreafico la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

 

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