F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VETRINI FILIPPO (all’epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante p.t. della società US Gavorrano 1930 Srl), SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 Srl – (nota n. 9364/766 pf18-19 GP/GT/ag dell’1.3.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VETRINI FILIPPO (all’epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante p.t. della società US Gavorrano 1930 Srl), SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 Srl - (nota n. 9364/766 pf18-19 GP/GT/ag dell’1.3.2019).
Il deferimento
Con atto di deferimento prot. n. 9364/766 pf18-19 GP/GT/ag dell’1.3.2019, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito:
- Vetrini Filippo, all’epoca dei fatti direttore generale e legale rappresentante p.t. della società US Gavorrano 1930 Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 5, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina del proprio profilo del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società US Alessandria Calcio 1912 e dei collaboratori della Procura federale designati per il controllo della gara Lucchese – Alessandria disputata in data 27 Gennaio 2019, valevole per il campionato di Lega Pro, girone A, giungendo anche a giustificare il comportamento e la condotta tenuti nella circostanza dal sig. Favarin Giancarlo, allenatore tesserato per la società AS Lucchese Libertas, squalificato dal Giudice Sportivo per aver colpito un tesserato della società US Alessandria Calcio 1912 Srl con “una violenta testata al volto facendolo cadere a terra”; nel citato “post”, in particolare, venivano utilizzate le seguenti, testuali espressioni: “Nel nostro mondo pieno di ipocriti, falsi moralisti, nani e ballerine, dopo essere stato deriso, offeso, schernito, ha reagito da Uomo e, come sempre, ne pagherà le conseguenze. Ci siete mai stati a giocare ad Alessandria? Ci siete mai stati in quel salotto tutto chiacchiere e distintivi che trasuda spese folli di denari venuti da chissà dove? Vi hanno mai spaccato il naso ad un giocatore dopo venti secondi senza che nessuno vedesse nulla? Li avete mai visti due esponenti della Procura federale venirti dietro come segugi per appuntare come sceriffi implacabili la rottura di una porta che non venderebbero nemmeno all'Ikea? Ci siete mai entrati nella sala stampa dello stadio di Alessandria con 5 giornalisti (sic!!) che ti prendono per il culo prima che tu ti metta a sedere? Io sì. Ero insieme a lui. E ne sono orgoglioso. Leggete il comunicato stampa dell'Alessandria di oggi. Cinquanta righe di niente, di luoghi comuni e di accuse ad un Uomo Vero. E a una persona perbene. Perché lo sei. Garantisco io. Ti rialzerai ancora più forte di prima, ne sono certo. Onore a te, Giancarlo Favarin”;
- la società US Gavorrano 1930 Srl, per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Vetrini Filippo.
Le memorie difensive
Il Signor Filippo Vetrini nella qualità di direttore generale della USD Gavorrano 1930 e la USD Gavorrano 1930, in persona del legale rappresentante p.t. Paolo Balloni hanno fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale, ricostruiti i fatti, evidenziano:
- l’assenza di lesività delle dichiarazioni rese dal sig. Vetrini sul proprio profilo social “Facebook” a seguito della gara Lucchese – Alessandria disputata in data 27 Gennaio 2019;
- la circostanza che il sig. Vetrini, “mediante una narrativa un po' colorita ed a effetto”, si sarebbe limitato a descrivere “alcuni episodi subiti in prima persona nel recente passato ad Alessandria … accaduti realmente”;
- la forma allegorica “un po' forte e colorita” non sarebbe idonea a ledere la reputazione dei rappresentanti della Procura destinatari delle dichiarazioni;
- nel caso in esame, il deferito avrebbe manifestato liberamente il proprio pensiero così come costituzionalmente garantito dall’art. 21 della Costituzione.
Concludono chiedendo la audizione personale, il rigetto del deferimento ed il proscioglimento della società e del tesserato dall’addebito contestato.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale (Avv. Lorenzo Giua), la quale, illustrati i termini del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per Vetrini Filippo, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre);
- per la società US Gavorrano 1930 Srl, la sanzione dell’ammenda di € 900.00 (Euro novecento/00);
Sono comparsi i deferiti Vetrini e Balloni quest’ultimo nella qualità di Presidente della società deferita, assistiti dall’avv. Lorenzo Maestrini, in sostituzione dell’avv. Mattia Grassani, il quale si è riportato alle argomentazioni esposte nella memoria ritualmente depositata, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e merita accoglimento.
L’esame della documentazione prodotta dalla Procura federale conferma l’accaduto e la consistenza del fatto addebitato ai deferiti. Il sig. Vetrini ha reso, a mezzo di un post pubblicato sulla propria pagina “Facebook”, le dichiarazioni oggetto dell’odierno procedimento. Tale assunto, invero, neppure è stato contestato dai deferiti.
Passando all’esame delle dichiarazioni, al fine di valutarne la consistenza in relazione alle norme federale, il Collegio osserva che le stesse contengono espressioni ben lontane dal così detto “diritto di critica”, e si caratterizzano per argomentazioni ed espressioni che, contestualizzate e valutate nella loro organicità espressiva, appaiono altrettanto distanti dalla qualificazione riduttiva attribuita loro dal difensore (“… un po’ forte o colorita …”).
Le dichiarazioni rese da Vetrini per giustificare il comportamento tenuto dal sig. Giancarlo Favarin (allenatore della Lucchese) vanno, infatti, contestualizzate e di esse occorre darne una interpretazione in chiave necessariamente sistematica. Il testo delle dichiarazioni è stato sopra riportato. Va annotato che il sig. Giancarlo Favarin, nel corso della gara Lucchese – Alessandria del 27 Gennaio 2019, aveva colpito al volto con “una violenta testata” un tesserato della Alessandria.
Si è trattato di una condotta in alcun modo giustificabile, soprattutto nell’ambito sportivo. E pur tuttavia, nonostante la sua evidente e obiettiva gravità, essa è stata giudicata positivamente dal deferito che, con le espressioni pubblicate, l’ha giustificata e apprezzata (il Favarin “ha reagito da uomo”), in tal modo aderendo e valorizzando siffatto comportamento fino a farne una apologia e comunque favorendo forme di istigazione alla violenza e di reazioni a catena da parte dei lettori.
Un comportamento, questo, irresponsabile, che non si addice a un tesserato della federazione sportiva; senz’altro diseducativo soprattutto verso i più giovani lettori, Maggiormente sensibili a forme di provocazione.
Va soggiunto, che il deferito, nel rendere le su esposte dichiarazioni, ha anche gettato ombre e sospetti gravi e ingiustificati sulla società Alessandria e il contesto in cui essa opera laddove a scritto della provenienza dei denari con cui la società sostiene il sodalizio sportivo, inducendo al sospetto della illiceità (“spese folli di denari venuti da chissà dove?)”.
Del pari inaccettabili e disciplinarmente rilevanti, anche in considerazione del loro disvalore generale, sono i giudizi spesi nei confronti dei rappresentanti della Procura federale e dello stesso organo di giustizia sportiva. Parole espresse in termini irridenti, rese in un contesto in cui acquisiscono una Maggiore enfasi e risonanza che va al di là del loro significato intrinseco.
Le argomentazioni difensive rese dai deferiti, anche attraverso la memoria ritualmente depositata, non possono trovare, dunque, accoglimento.
All’accertato compimento dell’illecito da parte del sig. Vetrini consegue la responsabilità diretta della US Gavorrano 1930 Srl.
Vanno accolte le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura federale.
PQM
- per Vetrini Filippo, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre);
- per la società US Gavorrano 1930 Srl, la sanzione dell’ammenda di € 900.00 (Euro novecento/00);
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