F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LO MONACO PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società Calcio Catania Spa), SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA – (nota n. 9802/887 pf18-19 GP/GT/ag del 12.3.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LO MONACO PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società Calcio Catania Spa), SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA - (nota n. 9802/887 pf18-19 GP/GT/ag del 12.3.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

Visto il deferimento della Procura federale n. 9802/887 pf18-19 GP/GT/ag, datato 12 Marzo  2019, disposto nei confronti di Lo Monaco Pietro, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società Calcio Catania Spa, e della Società Calcio Catania Spa; Vista la documentazione allegata all’atto di deferimento;

Viste la memorie difensive presentate per entrambi i deferiti in data 6 Maggio 2019 dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Monica Fiorillo;

Sentiti all’udienza i rappresentanti della Procura federale e i difensori dei deferiti;

Considerato che in esito alla discussione orale, incentratasi sul documento allegato alle memorie difensive sub 3, le difese dei deferiti hanno chiesto termini a difesa, con sospensione degli stessi, al fine di regolarizzare il menzionato documento, come da dichiarazione a verbale;

Dato atto che la Procura federale ha aderito alla richiesta di sospensione dei termini, opponendosi invece ad ulteriori produzioni documentali;

Ritenuta da parte del Collegio meritevole di accoglimento l’istanza formulata dalle difese dei deferiti, in quanto necessaria in via istruttoria per l’acquisizione di indispensabili elementi di fatto, utili a schiarire la vicenda dedotta in giudizio con riguardo alla sussistenza dei presupposti  fondanti  l’illecito  contestato;

Ritenuto pertanto a tal fine di acquisire il documento allegato sub 3) in forma integrale e riproduttivo esattamente dell’originale, munito dei dati identificativi relativi alla avvenuta pubblicazione della smentita a stesso mezzo stampa richiesta dal sig. Pietro Lo Monaco;

P.Q.M.

Assegna alle parti deferite il termine perentorio di giorni 15 (quindici) per il deposito presso la segreteria del Tribunale della documentazione di cui in premessa, onerando le parti medesime di dare contestuale comunicazione dell’avvenuto adempimento alla Procura federale per eventuali controdeduzioni da presentarsi nei successivi 15 (quindici) giorni.

Sospende i termini di cui all’art. 34bis, comma 5 CGS. Rinvia a nuovo ruolo la trattazione del procedimento.

 

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