F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 66/FTN del 23 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOLMBRINO ANTONIO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Futsal Fuorigrotta, attualmente tesserato per la società ASD Massa Vesuvio) – (nota n. 10300/296 pf18-19 GP/AA/mg del 20.3.2019).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  SOLMBRINO  ANTONIO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Futsal Fuorigrotta,  attualmente tesserato per la società ASD Massa Vesuvio) - (nota n. 10300/296 pf18-19  GP/AA/mg del 20.3.2019).

Il deferimento

Con provvedimento n. 10300/296 pf18-19 GP/AA/mg del 20.3.2019. la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare – Solombrino Antonio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Futsal Fuorigrotta, attualmente tesserato per la società ASD Massa Vesuvio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 92 NOIF, per esser venuto meno ai principi di lealtà e correttezza  connessi agli impegni sportivi ed  agonistici assunti con l’ASD Futsal Fuorigrotta, astenendosi, senza giustificato motivo, dal partecipare agli allenamenti ed alle gare, né dando risposta alle sollecitazioni rivoltegli dal Presidente e dai dirigenti della società anzidetta; Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

A seguito di esposto  denuncia a firma dell’Avv. Antonietta D’Angelo dell’11 Maggio 2018 nell’interesse della società ASD Futsal Fuorigrotta la Procura Federale avviava le indagini di rito, da cui emergeva l’atleta in questione senza alcun giustificato motivo né comunicazione, improvvisamente aveva iniziato a disertare gli allenamenti e le gare, senza che la società fosse venuta meno ai propri obblighi e senza rispondere alle sollecitazioni inviate anche per iscritto.

In sede di Audizione personale espletata dalla Procura, l’atleta riferiva genericamente che per motivi di lavoro e studio non aveva potuto più attenersi agli obblighi dell’esistente vincolo con la società Futsal Fuorigrotta, sostenendo di aver comunicato e risposto verbalmente alle comunicazioni scritte della stessa società.

Alla luce dell’istruttoria così espletata, quindi, la Procura incardinava il presente  giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente  trascritto.

Il deferito non ha depositato memorie difensive.

Il dibattimento

Per il deferito nessuno è comparso.

La Procura Federale ha concluso chiedendo 6 (sei) giornate di squalifica a carico del deferito, da scontarsi in gare ufficiali.

I motivi della decisione

È fondato il deferimento della Procura Federale, alla luce della documentazione acquisita all’indagine e delle dichiarazioni rese dal deferito, che non possono assumere valenza esimente a fronte degli obblighi derivanti in capo all’atleta nei confronti della società titolare del vincolo, la quale, per parte sua, ha dato prova di aver rispettato gli obblighi su di essa gravanti.

La condotta tenuta dall’atleta, pertanto, risulta in contrasto con il disposto di cui agli art. 1 bis,

comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 92 NOIF, e la richiesta sanzionatoria della Procura Federale risulta congrua in relazione alla fattispecie concreta

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- dichiara la responsabilità disciplinare di Solombrino Antonio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Futsal Fuorigrotta, attualmente tesserato per la società ASD Massa Vesuvio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 92 NOIF, per esser venuto meno ai principi di lealtà e correttezza connessi agli impegni sportivi ed agonistici assunti con l’ASD Futsal Fuorigrotta, astenendosi, senza giustificato motivo, dal partecipare agli allenamenti ed alle gare, né dando risposta alle sollecitazioni rivoltegli dal Presidente e dai dirigenti della società anzidetta;

- per l’effetto, dispone irrogarsi la sanzione di n. 6 (sei) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali.

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