F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 66/FTN del 23 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL – (nota n. 9988/25 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL – (nota n. 9997/26 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL – (nota n. 10002/27 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL – (nota n. 10005/28 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 9988/25 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 9997/26 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 10002/27 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 10005/28 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).
Con provvedimenti del 18 Marzo 2019 recanti i deferimenti numero 212-213-214-215, il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la società Lupa Roma FC Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, Sig.ra Rosa Scavo, consistente nella violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, comma 15 del CGS, poiché non aveva provveduto a pagare ai calciatori Alessandro Celli, Stefano D’Agostino, Pasquale Laderesta, Luca Baldassin, le somme accertata dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con i lodi del 04.05.2018 (vertenze 036-037-038-039 del 2017), nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle suddette decisioni.
Il deferimento
Il Tribunale deve preliminarmente disporre la riunione dei quattro deferimenti recanti i numeri 212-213-214-215, al fine di una trattazione unitaria, siccome sono rivolti allo stesso soggetto per fatti identici, commessi in un unico contesto, cioè il mancato pagamento da parte della Società Lupa Roma FC Srl degli emolumenti spettanti a quattro calciatori.
Il Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, con quattro lodi del 04.05.2018 (vertenze 036 – 037 - 038 - 039 del 2017) condannava, infatti, la Società Lupa Roma FC Srl al pagamento, in favore dei calciatori Alessandro Celli, Stefano D’Agostino, Pasquale Laderesta, Luca Baldassin, delle somme a loro rispettivamente spettanti di Euro 4.346,76, Euro 6.374,10, Euro 3.415,74, Euro 20.520,54.
Le decisioni venivano regolarmente notificate alla Società.
I quattro calciatori segnalavano alla Procura Federale il mancato pagamento degli importi detti nel termine previsto.
Ne seguiva l’indagine da parte della Procura Federale con le conseguenti notifiche delle CCI per i mancati adempimenti.
A seguito della notifica delle CCI la Sig.ra Rosa Scavo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Lupa Roma FC Srl e la stessa Società, al fine di definire la propria posizione, rivolgevano istanza per l’applicazione delle sanzioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 sexies del CGS.
Con l’accordo, reso noto con il C.U. 109/AA del 16.11.2018, si stabilivano le sanzioni finali di 6 mesi di inibizione per la Sig.ra Rosa Scavo e di 2 punti di penalizzazione ed Euro 3.000,00 di ammenda per la Società.
La Società non provvedeva neppure al versamento dell’ammenda nel termine perentorio di 30 giorni.
Con C.U. n. 171/AA del 26.02.2019, si dava atto, pertanto, della intervenuta risoluzione del predetto accordo, con i conseguenti deferimenti che qui ci occupano.
L’istruttoria
Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti numerosi documenti costituenti fonti di prova e precisamente:
- gli esposti avanzati nell’interesse dei calciatori Alessandro Celli, Stefano D’Agostino, Pasquale Laderesta, Luca Baldassin, inviati via PEC alla Procura Federale;
- i lodi del Collegio Arbitrale presso la Lega Pro del 04.05.2018 (relativi alle vertenze 036 – 037 - 038 - 039 del 2017), comunicati alla società Lupa Roma FC Srl mediante messaggi di posta elettronica certificata;
- organigramma delle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 della Società Lupa Roma FC Srl.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto:
- l’irrogazione nei confronti della Società Lupa Roma FC Srl della sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione e dell’ammenda di € 3.000,00, per ogni contestazione, per un totale di 4 (quattro) punti di penalizzazione, tenendo conto che la società ha già scontato 2 punti di penalizzazione con il patteggiamento ex art. 32 sexies del CGS, e di € 12.000,00 (€ dodicimila/00) di ammenda.
Per la società deferita nessuno è comparso.
I motivi della decisione
I deferimenti sono fondati sull’acquisizione di documentazione idonea alla ricostruzione dei passaggi che hanno originato i procedimenti.
Gli atti dell’indagine depositati dalla Procura Federale hanno consentito di dimostrare l’inadempimento della Sig.ra Rosa Scavo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl, e della stessa Società.
Il Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, con i quattro lodi del 04.05.2018 aveva correttamente condannato la Società Lupa Roma FC Srl al pagamento, in favore dei calciatori Alessandro Celli, Stefano D’Agostino, Pasquale Laderesta, Luca Baldassin, delle somme a loro dovute. Nonostante la regolare notifica delle decisioni la Società non adempiva affatto.
I quattro calciatori si vedevano, pertanto, costretti ad informare la Procura Federale circa il mancato pagamento degli importi detti nel termine previsto.
Ne seguiva l’indagine da parte della Procura Federale con le conseguenti notifiche delle CCI per i mancati adempimenti.
La Società ed il suo Amministratore Unico ritenevano di presentare istanza per l’applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 sexies del CGS.
Con l’accordo reso noto con il C.U. 109/AA del 16.11.2018, si stabilivano le sanzioni finali di 6 mesi di inibizione per la Sig.ra Rosa Scavo e di 2 punti di penalizzazione ed Euro 3.000,00 di ammenda per la Società.
La Società Lupa Roma FC Srl non provvedeva, purtroppo, neppure al versamento dell’ammenda nel termine perentorio previsto.
È dimostrato che la Società Lupa Roma FC Srl abbia avuto notizia degli addebiti ad essa mossi con la possibilità di svolgere le sue difese.
Nonostante tutto, la Società deferita non è addivenuta al pagamento di quanto dovuto. Risulta evidente la conclamata inadempienza da parte della Società Lupa Roma FC Srl relativamente a qualunque impegno su di essa gravante, sia in ordine al pagamento delle spettanze dei calciatori, sia in ordine al pagamento di quanto successivamente stabilito ex art. 32 sexies del CGS.
Si osservi, inoltre, che gli importi pretesi dai calciatori ammontano ad una somma di non scarsa importanza.
In conclusione, a seguito dell’attività istruttoria sopra illustrata, risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base dei deferimenti, con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti ed a seguito di riunione degli stessi, irroga le seguenti sanzioni:
- penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza
- s.s. 2019/20 e ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) nei confronti della società Lupa Roma FC Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte.
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