F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISCITIELLO MICHELE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società US Folgore Caratese ASD), SOCIETÀ US FOLGORE CARATESE ASD – (nota n. 11027/467 pf18-19 GC/GP/ma del 3.4.2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISCITIELLO MICHELE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società US Folgore Caratese ASD), SOCIETÀ US FOLGORE CARATESE ASD - (nota n. 11027/467 pf18-19 GC/GP/ma del 3.4.2019).

Il deferimento

La Procura Federale in data 3 Aprile 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Michele Criscitiello, all’epoca dei fatti Presidente della società US Folgore Caratese ASD, per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC per aver effettuato, a mezzo stampa, dichiarazioni, poi confermate in sede di audizione, insinuanti presunte responsabilità disciplinari di altri tesserati, legate alla circostanza che il nominativo dell’arbitro designato per la direzione della gara Lecco

- Folgore Caratese del 21.10.2018, valida per il Campionato Nazionale Serie D, da una sua fonte, della quale non ne rivelava il nominativo, gli sarebbe stato indicato sin dal mercoledì precedente la gara, quindi anteriormente alla comunicazione ufficiale, con la conseguenza che le suddette dichiarazioni, coinvolgenti altri tesserati, si erano rivelate sfornite di prova ed impeditive all’accertamento delle responsabilità connesse alla divulgazione non consentita della designazione.

È stata altresì deferita la società US Folgore Caratese ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC per la violazione ascritta al proprio rappresentante legale.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi l’avv. Dario Perugini per la Procura Federale e per i deferiti l’avv. Monica Fiorillo in sostituzione dell’avv. Cesare Di Cintio. Le parti, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il sig. Michele Criscitiello, sanzione base inibizione di gg. 45 (quarantacinque), diminuita di 1/3 (gg. 15), sanzione finale inibizione di giorni 30 (trenta); per la società US Folgore Caratese, sanzione base ammenda di € 900,00 (novecento), diminuita di 1/3 (€ 300,00), sanzione finale ammenda di € 600,00 (seicento).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Michele Criscitiello e la società US Folgore Caratese ASD hanno fatto pervenire a questo Tribunale istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate.

Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. Comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, adotta il seguente.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Michele Criscitiello, nella qualità come in atti, inibizione di gg. 30 (trenta); per la società US Folgore Caratese ASD ammenda di € 600,00 (seicento).  Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

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