F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISITI MAURIZIO (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Roccella), VULETIC NIKOLA (calciatore all’epoca dei fatti non regolarmente tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 CGS), BALDARI BIAGI LUIGI (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società ASD Roccella), SOCIETÀ ASD ROCCELLA – (nota n. 11060/396 pf18-19 GC/GP/ma del 4.4.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISITI MAURIZIO (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Roccella), VULETIC NIKOLA (calciatore all’epoca dei fatti non regolarmente tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 CGS), BALDARI BIAGI LUIGI (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società ASD Roccella), SOCIETÀ ASD ROCCELLA - (nota n. 11060/396 pf18-19 GC/GP/ma del 4.4.2019).

Il deferimento

La Procura Federale in data 4 Aprile 2019 ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti:  

1°) Misiti Maurizio, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Roccella, per violazione dell’art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice e 40 comma  6  NOIF,  per  avere  consentito  o  comunque  non  impedito  nella  ss  2018/2019  il tesseramento in favore della società da lui stesso rappresentata del calciatore di nazionalità non  italiana  a  nome  Nikola  Vuletic,  che  non  aveva  diritto  di  essere  tesserato  in  quanto precedentemente tesserato per Federazione estera e per avere consentito o comunque non impedito che il medesimo calciatore prendesse parte alle gare ASD Roccella - Turris del 16.09.2018 e Marsala - ASD Roccella del 23.09.2018 (quest’ultima disputata dopo la revoca del tesseramento) senza averne titolo e quindi in posizione irregolare;

2°) Nikola Vuletic, calciatore all’epoca dei fatti non regolarmente tesserato ma riconducibile tra  i soggetti di cui all’art. 1bis comma 5 CGS - FIGC, per violazione degli artt. 1bis commi 1 e 5, 10 comma 2 stesso Codice, 40 comma 6 NOIF, per avere nella ss 2018/2019:   A) falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, allo scopo di ottenere il tesseramento in favore della società ASD Roccella, senza che ne avesse titolo; B) disputato nelle file della ASD Roccella, partecipante al Campionato Nazionale Serie D, le gare ASD Roccella - Turris del 16.09.2018 e Marsala - ASD Roccella del 23.09.2018, senza averne titolo, perché non tesserato;

3°) Biagio Luigi Baldari, dirigente accompagnatore ufficiale della società ASD Roccella e sottoscrittore nella richiamata qualità delle distinte relative alle due gare di cui sopra, per violazione dell’art.1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 61 comma 1 NOIF ed in riferimento all’art. 40 comma 6 NOIF, avendo egli attestato, a mezzo di dette sottoscrizioni, il regolare tesseramento del Vuletic e consentito che quest’ultimo partecipasse alle gare;

4°) società ASD Roccella, in punto di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS - FIGC per quanto rispettivamente ascritto ai soggetti sub. 1°, 2° e 3°.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l’avv. Dario Perugini, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto il parziale accoglimento limitatamente alla posizione dei sigg.ri Misiti e Baldari e della società ASD Roccella, da sanzionare con l’inibizione di mesi 2 (due) per il Misiti ed il Baldari e con l’ammenda di € 600,00 (seicento) a carico della società, con declaratoria di improcedibilità per il Vuletic, perché risultato irreperibile e, probabilmente, non più dimorante in Italia.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Occorre partitamente esaminare i due capi di imputazione del Misiti.

Risultano acquisiti agli atti dell’odierno procedimento la dichiarazione resa dal calciatore Vuletic in data 16.08.2018 su modulistica predisposta dalla FIGC di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a federazioni estere; la richiesta di tesseramento alla FIGC sottoscritta dal calciatore e dal Presidente della società ASD Roccella, sulla quale risulta barrata la casella “nazionalità straniera - comunitario - mai tesserato all’estero”; l’informativa della Croatian Football Federation 21.08.2018 concernente i precedenti tesseramenti del calciatore Vuletic in favore di clubs croati, di cui uno denominato NK Inter Zapresic; la comunicazione della FIGC datata 20.09.2018 di revoca del tesseramento del Vuletic in favore della società ASD Roccella, con contestuale trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Ai sensi dell’art. 40 comma 6 NOIF i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per federazioni estere, possono tesserarsi in Italia a condizione che documentino la residenza in Italia e dichiarino sotto la propria responsabilità di non essere mai stati tesserati per federazioni estere.

Alla società che intende procedere al tesseramento del calciatore non è richiesto altro se non acquisire preventivamente o contestualmente al tesseramento siffatta documentazione; nessuna ulteriore attività compete alla società, la quale, una volta entrata in possesso di detta documentazione, può procedere al tesseramento.

Nel caso in esame, la società ASD Roccella aveva tesserato il calciatore Vuletic perché egli, sotto la propria personale responsabilità, aveva dichiarato di essere residente in Italia e di non essere mai stato tesserato presso federazioni di altri Paesi, sicché l’incolpazione a carico del Misiti e della società in relazione alla violazione dell’art. 40 comma 6 NOIF deve ritenersi infondata.

Permane tuttavia il fatto di particolare rilevanza che il Vuletic ebbe comunque a partecipare in posizione irregolare a due gare di campionato; siffatta circostanza, che non è attenuata dalla colpa del calciatore di aver sottaciuto il suo precedente tesseramento per clubs della Federazione Croata, costituisce di per sè violazione al principio di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC, che è ascrivibile al Misiti, al Baldari ed alla stessa società, per quest’ultima in punto di responsabilità diretta ed oggettiva.

Per quel che riguarda più particolarmente il Baldari, costituisce costante  orientamento  di questo Tribunale la punibilità del dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, che, sottoscrivendo la distinta dei calciatori partecipanti alla gara, attesti il regolare tesseramento degli stessi e la loro partecipazione sotto la responsabilità della società, quando invece uno o più dei calciatori è in posizione irregolare per difetto di tesseramento o per altra causa, come è avvenuto nel caso in esame per il calciatore Vuletic.

Quanto infine alla posizione di quest’ultimo, l’improcedibilità del deferimento a suo carico scaturisce dalla irreperibilità del calciatore, che non è stato raggiunto dalla notifica del deferimento e dagli avvisi di questo Tribunale.

Il deferimento va pertanto parzialmente accolto, con riduzione della sanzione a carico del Misiti, essendo venuto meno un capo di imputazione e conseguentemente a carico della società e con conferma della sanzione chiesta per Biagio Luigi Baldari, quale dirigente accompagnatore ufficiale della società, firmatario delle due distinte relative alle gare disputate dal Vuletic in posizione irregolare.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, infligge al sig. Misiti Maurizio l’inibizione di mesi 1 (uno); al sig. Baldari Biagio Luigi l’inibizione di mesi 2 (due); alla società ASD Roccella l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Dichiara improcedibile il deferimento del calciatore Vuletic Nikola.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it