F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRILLO FILIPPO (all’epoca dei fatti Presidente della ASD Igea Virtus Barcellona), ASPRILLA LOAIZA NICOLAS (calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale), SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA – (nota n. 11143/538 pf18-19 GC/GP/ma del 5.4.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRILLO FILIPPO (all’epoca dei fatti Presidente della ASD Igea Virtus Barcellona), ASPRILLA LOAIZA NICOLAS (calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale), SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA - (nota n. 11143/538 pf18-19 GC/GP/ma del 5.4.2019).

Il deferimento

La Procura Federale in data 4 Aprile 2019 ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti:

- Grillo Filippo, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Igea Virtus Barcellona, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articoli 61, comma 1 e 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019:

a) consentito o comunque non impedito il tesseramento, per la società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero Nicolas Asprilla Loaiza, che non ne aveva diritto in quanto precedentemente tesserato per Federazione estera, e per aver consentito o comunque non impedito che lo stesso prendesse parte alla gara ASD Igea Virtus Barcellona/Marsala del 04/11/2018, senza averne titolo;

b) per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara ASD Igea Virtus Barcellona/Marsala del 04/11/2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Nicolas Asprilla Loaiza, sottoscrivendo la relativa distinta, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara;

- Asprilla Loaiza Nicolas, calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale; Violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019:

a) falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 per la società ASD Igea Virtus Barcellona, senza averne alcun titolo, come descritto nella parte motiva;

b) disputato nelle fila della ASD Igea Virtus Barcellona, partecipante al campionato Nazionale di Serie D, la gara ASD Igea Virtus Barcellona/Marsala del 04/11/2018, senza averne titolo, perché non regolarmente tesserato per i motivi di cui al punto A;

- ASD Igea Virtus Barcellona, in punto di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto rispettivamente ascritto al Signor Filippo Grillo (già suo Presidente all’epoca dei fatti), nonché al Signor Nicolas Asprilla Loaiza (calciatore).

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura Federale l’avv. Dario Perugini e per i deferiti Grillo Filippo e la società ASD Igea Virtus Barcellona, l’avv. Martina Pelizzi, munita di delega con facoltà di patteggiare.

Le suddette parti, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per Grillo Filippo, sanzione base inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita di 1/3 pari a giorni 15 (quindici) - sanzione finale inibizione di giorni 30 (trenta); per la società ASD Igea Virtus Barcellona, sanzione base ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta), diminuita di 1/3 pari ad € 150,00 (centocinquanta), sanzione finale ammenda di € 300,00 (trecento).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Grillo Filippo e la società ASD Igea Virtus Barcellona, a mezzo del proprio difensore avv. Martina Pelizzi, munita di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata.

Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura federale all’organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente Ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309  000000001083,  adotta  il  seguente  provvedimento.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il dibattimento

La riunione è proseguita per la trattazione del deferimento del sig. Asprilla Loaiza Nicolas, nei confronti del quale la Procura Federale, preso atto della mancata notifica sia  dell’atto di deferimento che dell’avviso di convocazione all’odierna riunione, risultando in entrambi casi, nelle buste delle raccomandate ar allo stesso indirizzate e tornate indietro al mittente, come sconosciuto, probabilmente perché non più dimorante in Italia, si è rimessa alle decisioni del Tribunale circa una eventuale declaratoria di improcedibilità.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il sig. Asprilla Loaiza Nicolas è risultato sconosciuto sia per quanto riguarda la notifica dell’atto di deferimento che dell’avviso di convocazione all’odierna riunione. Tale situazione depone per la declaratoria di improcedibilità del deferimento nei confronti di tale incolpato.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Grillo Filippo, sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la società ASD Igea Virtus Barcellona, sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento). Dichiara improcedibile il deferimento del calciatore Asprilla Loaiza Nicolas.

 

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