F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 69/FTN del 18 Giugno 2019 RICORSO DI GAVILLUCCI CLAUDIO (ASSOCIATO A.I.A. – SEZIONE DI LATINA).

RICORSO DI GAVILLUCCI CLAUDIO (ASSOCIATO A.I.A. – SEZIONE DI LATINA).

Il ricorso

Con ricorso, inviato, mezzo pec il 10.4.2019, all’Associazione Italiana Arbitri (in prosieguo, per brevità, anche “A.I.A.”), alla Federazione Italiana Gioco Calcio e al Tribunale Federale, il Sig. Claudio Gavillucci, Associato A.I.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Ciotti e Leonardo Guidi, ha chiesto “l’annullamento della delibera di cui al comunicato ufficiale n. 1 (stag. 2018/2019) dell’AIA e della “graduatoria di merito”.

Il ricorrente ha impugnato sostanzialmente i medesimi atti già gravati con ricorso davanti al tribunale Federale in data 23.7.2018, tra cui in particolare la delibera A.I.A. n. 1 del 30.6.2018 che ha determinato il suo avvicendamento dall’Organico degli arbitri appartenenti alla CAN “A”, per profili di illegittimità della delibera ulteriori rispetto al precedente ricorso già deciso da questo tribunale che asserisce di aver conosciuto soltanto dopo aver avuto “accesso alle visionature degli osservatori arbitrali, con relative valutazioni e voti, delle prestazioni rese dagli arbitri della CAN “A” nella stagione sportiva 2017/2018, delle lettere di rilievo, in esito alle quali il ricorrente è stata dismesso”.

In particolare, il Sig. Claudio Gavillucci ha contestato l’illegittimità della “graduatoria di merito” per manifesta irrazionalità ed illogicità, “poiché fondata su referti degli osservatori arbitrali per la stagione sportiva 2017/2018 che, in relazione alle prestazioni oggetto di valutazione, sono per primi manifestamente irragionevoli ed irrazionali e risultati privi dei requisiti di imparzialità e non discriminazione”.

Le memorie difensive

Il 20.5.2019 la FIGC, con gli avv. Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto con il ricorso introduttivo il sig. Gavillucci avrebbe impugnato atti già gravati con precedente ricorso rigettato dal Tribunale Federale.

Né secondo le difese della Federazione il ricorso del sig. Gavillucci avrebbe potuto essere considerato tempestivo, poiché sarebbe stato in precedenza privato della disponibilità di documenti, la cui conoscenza avrebbe consentito di censurare gli ulteriori profili di illegittimità della delibera, in quanto “l’interessato, ove avesse ritenuto imprescindibile ai fini del compiuto esercizio del proprio diritto di difesa, l’acquisizione dei documenti in parola, avrebbe potuto (e dovuto) richiederne la produzione in atti per ordine del giudice, formulando una richiesta istruttoria in tal senso”.

Secondo i difensori della FIGC, “anche ad ammettere (quod non) che le relazioni degli osservatori arbitrali, acquisite dopo la conclusione dell’intero percorso impugnatorio previsto dal sistema giudiziale sportivo (TFN, CFA, Collegio di Garanzia), sarebbero tali da evidenziare “profili di illegittimità” aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente stigmatizzati, certo è che gli stessi non possono essere fatti valere, se non al prezzo di una palese incongruenza sistemica, nella cornice di un giudizio restituito alla cognizione del giudice di prima istanza, nonostante quest’ultimo functus sit munere suo e, dunque, impossibilitato a riappropriarsi di una congiunzione oramai esaurita”.

Il 31.5.2019 l’Associazione Italiana Arbitri si è costituita in giudizio con gli avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello, i quali, ripercorsi velocemente i contenuti dell’Istanza, hanno dedotto, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per violazione del “principio fondamentale desumibile dall’art. 2909 cod. civ., secondo cui l’’”accertamento” contenuto nella predetta decisione “passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti” del processo sportivo così definito e , dunque, tra Claudio Gavillucci, l’AIA, la FIGC ed il controinteressato Luca Pairetto”. In tale prospettiva nessun pregio avrebbero le deduzioni avversarie secondo le quali il ricorrente avrebbe avuto conoscenza soltanto successivamente degli ulteriori profili d’illegittimità della delibera, in quanto le difese dell’AIA sin dal deposito della memoria del 30.7.2018 avrebbero allegato le relazioni degli osservatori e dei componenti dell’Organo Tecnico.

Anche le difese dell’AIA hanno contestato, dunque, la mancata proposizione nei precedenti giudizi da parte del Gavillucci d’istanza d’esibizione dei predetti documenti.

Le difese dell’AIA hanno eccepito, poi, che, comunque, il sig. Gavillucci avrebbe errato nel proporre un nuovo ricorso originario, in quanto l’unico rimedio esperibile a seguito della definizione dei precedenti giudizi e del conseguentemente esaurimento della potestas iudicandi del Tribunale sarebbe stato la revocazione.

Secondo i difensori dell’AIA le censure proposte avendo a oggetto valutazioni di natura tecnica discrezionale sarebbero insindacabili. Tra l’altro è contestato che il sig. Gavillucci nel ricorso in esame non contesta le valutazioni tecniche e i voti attribuiti alle sue prestazione tecniche, risultando incontestata l’ultima posizione occupata dal Gavillucci nella graduatoria di merito.   In ultimo, le difese dell’AIA richiedevano la condanna del ricorrente alle spese per lite temeraria. Il 3.6.2019 il sig. Claudio Gavillucci ha depositato un ulteriore memoria di replica alle eccezioni dedotte dall’AIA e dalla FIGC.

In particolare, in ordine alla eccezione secondo la quale in ordine al presente giudizio si sarebbe già formato un giudicato sugli atti che hanno determinato la destituzione del Gavillucci e pertanto lo stesso sarebbe decaduto dalla possibilità di proporre ulteriori nuove censurare avverso i medesimi atti, le difese del Gavillucci sostengono sia palesemente infondata, in quanto trattandosi di giudizio impugnatorio “un medesimo atto può essere gravato tutte le volte che, come nella specie, sopravvengano profili di illegittimità in principio non conosciuti, né conoscibili”. Del resto secondo le difese del Gavillucci nei due giudizi, “mentre il petitum è lo stesso (l’annullamento della delibera di dismissione), la causa petendi è del tutto nuova, riconducendosi alla illegittimità di diversi presupposti (le relazioni degli osservatori arbitrali) che hanno condotto alla formazione della graduatoria finale di merito”.

Parimenti destituita di fondamento è, secondo le difese del Gavillucci, l’eccezione di tardività del ricorso dedotta dall’AIA, in quanto l’onere d’impugnazione decorerebbe soltanto dalla piena conoscenza della lesività degli atti, che tra l’altro nel caso di specie sarebbe stata acquisita con grave ritardo a causa dell’illegittima e colpevole inerzia dell’AIA a fronte dell’istanza proposta dal medesimo ricorrente.

Il Gavillucci ribadisce poi che nel caso di specie non vi sarebbe alcun rischio di violazione del giudicato formatosi in relazione al precedente ricorso, in quanto con le decisioni richiamate dall’AIA non è stata accertata la legittimità della delibera impugnata, bensì l’infondatezza dei motivi di gravame precedentemente proposti.

Per quanto concerne l’ulteriore eccezione sollevata dall’AIA relativa all’insindacabilità delle valutazioni esercizio della discrezionalità tecnica, le difese del Gavillucci sostengono che la manifesta irragionevolezza e il travisamento dei fatti sono sempre valutabili.

Nel merito sono stati ribaditi i profili irragionevolezza ed illogicità delle relazioni contenenti le valutazioni tecniche e soprattutto nei relativi voti che ne sono scaturiti, attraverso la rappresentazione di alcuni clamorosi errori nell’ambito dei quali sarebbero stati concessi a Daniele Orsato e allo stesso Gavillucci nell’ambito dei quali i punteggi non sarebbero stati corrispondenti ai giudizi attribuiti.

Il 4.6.2019 le difese del Gavillucci hanno depositato un’istanza di differimento dell’udienza ad altro giorno o al pomeriggio, poiché entrambi i difensori del ricorrente sarebbero stati impossibilitati a partecipare.

Conseguentemente il Presidente del Tribunale Federale con comunicazione del 5.6.2019 differiva l’udienza al pomeriggio del 7.6.2019.

Il dibattimento

Alla camera di consiglio del 7.4.2019 hanno partecipato, oltre al ricorrente, l’avv. Gianluca Ciotti, per l’AIA, gli avv.ti Giancarlo Perinello e Valerio Di Stasio, e per la FIGC, gli avv.ti Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno e Giancarlo Viglione.

I predetti difensori dopo ampia discussione sia in relazione alle eccezioni d’inammissibilità dedotto nelle memorie dell’AIA e della FIGC, sia relativa al merito dei motivi dedotti con il ricorso si sono riportati alle conclusioni contenute nei precedenti scritti difensivi.

I motivi della decisione

In via preliminare, il Collegio non può fare a meno di condividere le eccezioni delle difese dell’AIA circa la tardività delle censure proposte con ricorso.

Invero, il ricorrente, in quanto arbitro appartenente alla CAN di A era (o quantomeno avrebbe dovuto essere) a conoscenza dell’esistenza delle relazioni relative alle prestazioni degli arbitri della CAN A e pertanto avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per ottenere l’accesso alla predetta documentazione.

Anche a voler ammettere che il Sig. Gavillucci non fosse a conoscenza dell’esistenza della predetta documentazione nella memoria depositata innanzi a questo Tribunale il 30.7.2018 era espressamente affermato “con particolare riferimento alla valutazione tecnica delle prestazioni degli arbitri, ogni gara del campionato di Serie A è visionata da tre componenti della CAN A (ex arbitri di provata competenza e professionalità) e/o da osservatori arbitrali […]. In ogni gara visionata, i componenti dell’Organo tecnico e gli osservatori attribuiscono all’arbitro un voto, che da un massimo di 8.70 decresce di un decimo di punto alla volta (8.60, 8.50 e così via) fino al voto minimo di 8.20”.

Conseguentemente, avendo il ricorrente presentato all’AIA istanza di accesso agli atti soltanto in data 5.12.2018, dopo oltre cinque mesi, appare evidente che la tardività della conoscenza degli atti e conseguentemente della proposizione dei correlati motivi sia imputabile alla mancata diligenza del Sig. Gavillucci.

Del resto secondo i consolidati orientamenti del Consiglio di Stato laddove il ricorrente si è attivato tardivamente, non rileva la sopravvenuta disponibilità della documentazione utile ai fini della riapertura dei termini per la proposizione di nuove censure, essendo la tardiva conoscenza di vizi del provvedimento determinata dalla mancata diligenza del ricorrente (recentemente, VI, 15.3.2017, n.1181; si v. anche IV, n. 6875/2010 e n. 3265/2010). Una diversa interpretazione, d’altronde, come correttamente individuato nel corso dell’udienza dalle difese della FIGC, consentirebbe di eludere la regola del termine di decadenza per impugnare.

Tra l’altro il ricorso appare inammissibile anche perché le difese del Sig. Gavillucci non hanno dimostrato il superamento della c.d. prova di resistenza.

Il ricorrente non deduce, né allega alcuna prova che l’attribuzione di un punteggio diverso alle valutazioni attribuite dagli organi tecnici e dagli osservatori in relazione agli specifici arbitraggi dei sig.ri Daniele Orsato, in relazione alla partita Internazionale vs Juventus del 22.4.2018, Rosario Abisso, in relazione alla partita Udinese vs Sassuolo del 18.3.2018, Piero Giacomelli, in relazione alla partita Lazio vs Torino 11.12.2017, Luca Pairetto, in relazione alla partita Internazionale vs Benevento del 24.2.2018, avrebbero determinato una modifica della graduatoria tale da non determinare la dismissione del sig. Claudio Gavillucci.

Nel merito poi le censure proposte riguardano valutazioni tecnico-discrezionali particolarmente complesse insuscettibili di essere sussunte nella categoria della manifesta irragionevolezza o illogicità.

Nel caso di specie, invero, gli appartenenti alla CAN di A sono tutti ottimi arbitri, i migliori scelti tra oltre trentamila associati dopo numerosi anni d’esperienza, tantissime valutazioni e molteplici promozioni. Conseguentemente la differenza tra una valutazione ottima e una valutazione buona o sufficiente, è connotata da differenze quasi impercettibili che soltanto gli organi tecnici e gli osservatori possono cogliere appieno. Ne deriva che la differenza tra pochi decimali è talmente lieve che soltanto i rappresentanti dell’AIA sono in grado di valorizzare le differenti  sfumature.

Ne consegue che in assenza di macroscopici vizi procedimentali (nel caso di specie non contestati), ovvero della palese illogicità o irragionevolezza dei punteggi attribuiti dagli organi tecnici (nel caso di specie non evidente) le valutazioni tecnico discrezionali dei rappresentanti dell’AIA non possono essere oggetto di sindacato da parte di questo Collegio.

P.Q.M.

Si dichiara l’inammissibilità del ricorso, ai sensi di quanto specificato in motivazione. Si dispone incamerare la tassa.

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