F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 70/FTN del 24 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHILELLI LUCIANO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD SS Lazio Calcio a 5) e la Società ASD SS LAZIO CALCIO A 5 – (nota n. 11611/298 pf18-19 GP/AA/ep del 16.4.2019)
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHILELLI LUCIANO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD SS Lazio Calcio a 5) e la Società ASD SS LAZIO CALCIO A 5 - (nota n. 11611/298 pf18-19 GP/AA/ep del 16.4.2019)
Il deferimento
La Procura Federale il 16.04.2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Luciano Chilelli, nella qualità di presidente della Società ASD SS Lazio Calcio a 5, a motivo della violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 94 ter comma 2 e 91 comma 2 NOIF per avere egli omesso di depositare presso la Divisione Calcio a 5 l’accordo economico con la calciatrice Claudia Alvino al momento della sottoscrizione del relativo modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018, pur avendo corrisposto alla predetta tesserata il rimborso spese relativo alle mensilità di Settembre ed Ottobre 2017, pari ad € 450,00 mensili, mediante l’emissione di due distinti bonifici bancari datati rispettivamente 11 Ottobre e 16 Novembre 2017.
È stata contestualmente deferita la Società ASD SS Lazio Calcio a 5 ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC (responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio rappresentante legale).
Il patteggiamento
Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura Federale l’avv. Luca Zennaro e per i deferiti l’avv.ssa Monica Fiorillo, in sostituzione dell’avv. Michele Cozzone, al fine di richiedere ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC l’applicazione di sanzione concordata.
Le suddette parti, dando seguito a tale richiesta, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: Chilelli Luciano, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), ridotta di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); Società ASD SS Lazio Calcio a 5, sanzione base ammenda di € 450,00, ridotta di 1/3, sanzione finale ammenda di € 300,00 (trecento).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento.
Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento entrambi i deferiti, a mezzo del loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate.
Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.
Visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.
Rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione.
Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue; comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, adotta il provvedimento di seguito riportato.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- Chilelli Luciano, nella qualità, inibizione di mesi 2 (due);
- Società ASD SS Lazio Calcio a 5, ammenda di € 300,00 (trecento). Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei predetti.
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