F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 70/FTN del 24 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CONCAS DAVIDE (all’epoca dei fatti dirigente della società ASD Atletico Oristano CF), FLORE LUCIANO (all’epoca dei fatti presidente della società ASD Atletico Oristano CF), DERIU ALESSANDRA (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per lasocietà ASD Atletico Oristano CF), MADAUELENA (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF), MARCANGELI CHIARA, (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF), MATTANA MAURA (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF) e la società ASD ATLETICO ORISTANO CF – (nota n. 11513/315 pf18-19 GP/AS/ac del 15.4.2019)

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CONCAS DAVIDE (all’epoca dei fatti dirigente della società ASD Atletico Oristano CF), FLORE LUCIANO (all’epoca dei fatti presidente della società ASD Atletico Oristano CF), DERIU ALESSANDRA (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per lasocietà ASD Atletico Oristano CF), MADAUELENA (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF), MARCANGELI CHIARA, (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF), MATTANA MAURA (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF) e la società  ASD ATLETICO ORISTANO CF - (nota n. 11513/315 pf18-19 GP/AS/ac del 15.4.2019)

Il deferimento

Con atto del 15 Aprile 2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Concas Davide, all’epoca dei fatti dirigente della società ASD Atletico Oristano CF; Flore Luciano, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Atletico Oristano CF; Deriu Alessandra, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF; Madau Elena, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF; Marcangeli Chiara, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF; Mattana Maura, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF e la società ASD Atletico Oristano CF, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per rispondere:

1) Concas Davide, all’epoca dei fatti dirigente della società ASD Atletico Oristano CF, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Calcio Femminile della FIGC – LND per la stagione sportiva 2017/18, pag. 13, per essere venuto meno ai doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e in particolare per aver svolto l’attività di allenatore della squadra della società ASD Atletico Oristano CF, militante nel Campionato Nazionale Femminile di Serie B, in occasione delle gare Atletico Oristano – Inter Milano del 10.12.2017, Atletico Oristano – Orobica Bergamo del 23.12.2017 e Atletico Oristano – Fiammamonza 1970 del 14.1.2018, nel corso delle quali ha rivestito il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale, nonché in occasione delle gare Calcio Padova – Atletico Oristano del 7.1.2018, Atletico Oristano – Caprera Calcio del 21.1.2018, Atletico Oristano – Sassari Torres del 3.2.2018, Riozzese – Atletico Oristano dell’11.2.2018, Real Meda – Atletico Oristano del 18.3.2018, Atletico Oristano – Marcon  del 25.3.2018, Inter Milano – Atletico Oristano del 15.4.2018 e Atletico Oristano – Azalee dell’11.3.2018, pur non essendo abilitato dal Settore Tecnico e senza essere tesserato per la società ASD Atletico Oristano CF né come allenatore, né come operatore sanitario;

2) Flore Luciano, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Atletico Oristano CF, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Calcio Femminile della FIGC – LND per la stagione sportiva 2017/18, pag. 13, per essere venuto meno ai doveri di lealtà correttezza  e probità in  ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e in particolare per aver consentito o comunque non impedito al sig. Davide Concas l’espletamento dell’attività di allenatore della società ASD Atletico Oristano CF, militante nel Campionato Nazionale Femminile di Serie B, in occasione delle gare Atletico Oristano – Inter Milano del 10.12.2017, Atletico Oristano – Orobica Bergamo del 23.12.2017 e Atletico Oristano – Fiammamonza 1970 del 14.1.2018, nel corso delle quali il Concas Davide ha rivestito il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale, nonché in occasione delle gare Calcio Padova – Atletico Oristano del 7.1.2018, Atletico Oristano – Caprera Calcio del 21.1.2018, Atletico Oristano – Sassari Torres del 3.2.2018, Riozzese – Atletico Oristano dell’11.2.2018, Real Meda – Atletico Oristano del 18.3.2018, Atletico Oristano – Marcon del 25.3.2018, Inter Milano – Atletico Oristano del 15.4.2018 e Atletico Oristano – Azalee dell’11.3.2018, nel corso delle quali il Concas Davide ha rivestito il ruolo di massaggiatore, pur non essendo costui abilitato dal Settore Tecnico e senza essere costui tesserato per la società ASD Atletico Oristano CF né come allenatore, né come operatore sanitario;

3) Deriu Alessandra, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del vigente CGS, per non essersi presentata davanti agli organi della Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocata, per essere sentita in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento,  senza addurre alcun legittimo impedimento;

4) Madau Elena, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del vigente CGS, per non essersi presentata davanti agli organi della Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocata, per essere sentita in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento;

5) Marcangeli Chiara, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del vigente CGS, per non essersi presentata davanti agli organi della Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocata, per essere sentita in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento,  senza addurre alcun legittimo impedimento;

6) Mattana Maura, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS, e in particolare per essere venuta meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, per avere tenuto un comportamento palesemente reticente e non collaborativo in occasione della sua audizione davanti agli organi inquirenti del 3.12.2018, peraltro in relazione a fatti non attinenti a sé ma bensì a terze persone;

7) la società ASD Atletico Oristano CF, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai sig.ri Concas Davide, Flore Luciano, Mancino Francesco, Deriu Alessandra, Madau Elena, Marcangeli Chiara e Mattana Maura;

I deferiti Davide Concas, Luciano Flore e Maura Mattana hanno fatto pervenire memoria difensiva a mezzo del loro difensore avv. Matteo Sperduti.

Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale ed i deferiti 1) Davide Concas; 2) Luciano Flore e ASD Atletico Oristano CF e 3) Maura Mattana hanno depositato tre distinte proposte di accordi ai sensi dell’art. 23, CGS.

Il patteggiamento

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, pronuncia il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti 1) Davide Concas; 2) Luciano Flore, e ASD Atletico Oristano CF e 3) Maura Mattana per il tramite del loro difensore avv. Matteo Sperduti, munito di procura speciale hanno depositato tre distinte istanze di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS.

Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante  della Procura Federale, avv. Annamaria De Santis;

Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa  la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Esaminata la documentazione inerente l’odierno deferimento e ritenute congrue, in relazione ai fatti accertati, alle contestazioni sollevate ed al materiale probatorio acquisito, le sanzioni proposte;

Comunicato, infine, che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IBAN: IT 50 K 01005   03309000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- Davide Concas mesi 4 (quattro) di inibizione;

- Luciano Flore mesi 4 (quattro) di inibizione;

- ASD Atletico Oristano CF € 800,00 (ottocento/00) di ammenda;

- Maura Mattana giorni 40 (quaranta) di squalifica.

Il dibattimento prosegue nei confronti dei restanti deferiti.

Alla stessa riunione del 13 Giugno  2019, il rappresentante della Procura Federale, avv. Annamaria De Santis, riportatasi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- Alessandra Deriu 2 (due) mesi di squalifica;

- Elena Madau 2 (due) mesi di squalifica;

- Chiara Marcangeli 2 (due) mesi di squalifica; Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 24 Gennaio 2019.

Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 15 Aprile 2019, è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.

Le sig.re Alessandra Deriu, Elena Madau e Chiara Marcangeli, tutte calciatrici della società ASD Atletico Oristano CF, sono tutte incorse nella violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del vigente CGS, per non essersi presentate davanti agli organi della Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocate, per essere sentite in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento.

Alla società ASD Atletico Calcio Oristano CF è stato imputato di essersi avvalsa, di fatto, del sig. Davide Concas nella conduzione tecnica della squadra militante nel Campionato Femminile di Serie B per la stagione sportiva 2017/18 - dal 29 Novembre 2017 fino alla fine del Campionato, benché costui non fosse tesserato per la società in qualità di allenatore, né tanto più iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC.

Le  calciatrici sono state convocate per le esigenze istruttorie di indagine volte all’accertamento dei fatti.

Il  loro  comportamento  non  è  stato  collaborativo,  sostanziandosi  in  un  ostacolo  nella conduzione delle indagini.

I fatti (mancata presentazione alla convocazione della Procura federale) risultano comprovati per tabulas alla luce degli atti del procedimento: relazione del 13 Dicembre  2018 della Procura Federale; convocazioni delle tre calciatrici per i giorni 26 Novembre 2018 - all. 13 - e 3 Dicembre  2018 - all. 14.

L’art. 1 bis del CGS così recita: “Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva”.

La regola di condotta è stata frontalmente infranta dalle deferite.

I  comportamenti  delle  calciatrici,  privi  di  giustificazione,  integrano  pertanto  la  violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del citato Codice.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Federale  Nazionale  -  Sezione  Disciplinare,  visto  l’art.  23  CGS,  dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- Davide Concas mesi 4 (quattro) di inibizione;

- Luciano Flore mesi 4 (quattro) di inibizione;

- ASD Atletico Oristano CF € 800,00 (ottocento/00) di ammenda;

- Maura Mattana giorni 40 (quaranta) di squalifica.

- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- Alessandra Deriu 2 (due) mesi di squalifica;

- Elena Madau 2 (due) mesi di squalifica;

- Chiara Marcangeli 2 (due) mesi di squalifica.

 

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