F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 05 Luglio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO DELL’ARTE (all’epoca dei fatti Presidente della ASD Troina, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società), RAFAEL GOMES GUERRA (Calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale), SILVESTRO DARIO DELL’ARTE (all’epoca dei fatti Dirigente della società ASD Troina e sottoscrittore, nella richiamata qualità, delle distinte gara relative agli incontri ASD Troina/Città Di Acireale del 16/09/2018 e Turris / ASD Troina del 23/09/2018, tutti valevoli per il campionato Nazionale Serie D), SOCIETÀ ASD TROINA – (nota n. 12587/395 pf18- 19 GC/GP/ma del 9.5.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO DELL’ARTE (all’epoca dei fatti Presidente della ASD Troina, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società), RAFAEL GOMES GUERRA (Calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale), SILVESTRO DARIO DELL’ARTE (all’epoca dei fatti Dirigente della società ASD Troina e sottoscrittore, nella richiamata qualità, delle distinte gara relative agli incontri ASD Troina/Città Di Acireale del 16/09/2018 e Turris / ASD Troina del 23/09/2018, tutti valevoli per il campionato Nazionale Serie D), SOCIETÀ ASD TROINA - (nota n. 12587/395 pf18- 19 GC/GP/ma del 9.5.2019).

Con provvedimento del 9 Maggio 2019, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Pietro Dell’Arte, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Troina, per il rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS, relativamente agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, poiché, nella stagione sportiva 2018/2019, aveva consentito o non aveva, comunque, impedito il tesseramento, per la società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero Rafael Gomes Guerra, che non ne aveva diritto perché precedentemente tesserato per una Federazione estera, e per aver consentito o, comunque, per non avere impedito che lo stesso calciatore partecipasse alle gare ASD Troina / Città Di Acireale del 16.09.2018 e Turris / ASD Troina del 23.09.2018 (quest’ultima disputata dopo la revoca del tesseramento) senza averne titolo;

- il sig. Rafael Gomes Guerra, calciatore straniero, non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS poiché aveva svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, poiché, nella stagione sportiva 2018/2019 :

a) aveva falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 per la società ASD Troina, senza averne alcun titolo, come descritto nella parte motiva;

b) aveva disputato nelle fila della ASD Troina, partecipante al campionato Nazionale di Serie D, le gare ASD Troina/Città Di Acireale del 16.09.2018 e Turris / ASD Troina del 23.09.2018, senza averne titolo, perché non regolarmente tesserato per i motivi di cui al punto A;

- il sig. Silvestro Dario Dell’Arte, all’epoca dei fatti Dirigente  della società ASD Troina e sottoscrittore, nella richiamata qualità, delle distinte di gara relative agli incontri ASD Troina/Città Di Acireale del 16.09.2018 e Turris / ASD Troina del 23/09/2018, tutti valevoli per il campionato Nazionale Serie D, della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 61, comma 1 ed in riferimento all’ articolo 40, comma 6, delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Rafael Gomes Guerra, sottoscrivendo le relative distinte, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnate al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara;

- la società ASD Troina a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, in relazione agli addebiti rispettivamente ascritti al suo Presidente, sig. Pietro Dell’Arte, ed ai sigg.ri Rafael Gomes Guerra e Silvestro Dario Dell’Arte.

Il deferimento

Il deferimento trae origine dai seguenti fatti.

Il calciatore Gomes Guerra Rafael, di nazionalità portoghese, allo scopo di essere tesserato dalla ASD Troina, sottoscriveva con la ASD Troina la richiesta di tesseramento n° DL7579702, autocertificando con sua dichiarazione del 21/08/2018 di non essere mai stato tesserato per Federazioni estere.

Il tesseramento veniva autorizzato in data 31/08/2018 per poi essere revocato, ex art 42, 1 comma, lettera a) delle NOIF, in data 20/09/2018 dall’ufficio tesseramenti FIGC, poiché, a seguito dei necessari riscontri della Federazione, si accertava che il calciatore era stato tesserato, nella stagione 2017/2018, per la società Gremio Esportivo Osasco LTDA, affiliata regolarmente alla federazione Brasiliana.

In conseguenza di ciò il calciatore svolgeva attività agonistica e veniva inserito nelle distinte delle gare ASD Troina / Città Di Acireale del 16.09.2018 e Turris / ASD Troina del 23.09.2018, valevoli per il campionato Nazionale di Serie D.

Per entrambe le gare risultava indicato il sig. Silvestro Dario Dell’Arte quale Dirigente Accompagnatore della ASD Troina.

Venivano depositate memorie difensive nell'interesse del sig. Silvestro Dario Dell’Arte, della società ASD Troina e del sig. Pietro Dell’Arte.

La difesa dei detti deferiti rilevava come fosse praticamente impossibile accertare che il calciatore fosse tesserato con altra società.

Da costoro si poteva pretendere solamente l’acquisizione di una dichiarazione del calciatore in tal senso.

Per quanto riguarda l’altra accusa, consistente nel fatto che il calciatore avesse disputato il secondo incontro dopo la revoca del tesseramento (disposta dall’Ufficio tesseramenti con nota del 20.09.2018), la difesa osservava che in quel momento la notifica della detta revoca non era ancora pervenuta alla società ASD Troina.

La difesa precisava ancora al riguardo che in base all’art. 42, comma 1, lett. A, delle NOIF, la revoca ha effetto, in ogni caso, dopo cinque giorni dalla notifica. Conseguentemente il giorno in cui fu disputato il secondo incontro la revoca non era conosciuta dalla società ed in ogni caso non  aveva  effetto.

L’istruttoria

Venivano acquisiti numerosi documenti, costituenti fonti di prova, durante l’attività istruttoria e precisamente:

1) nota dell’ufficio tesseramento della FIGC del 21.09.2018;

2) richiesta di tesseramento N°. DL7579702 della società ASD Troina relativa al calciatore Gomes Guerra Rafael;

3) dichiarazione del 21.08.2018 sottoscritta dal calciatore Gomes Guerra Rafael di non essere mai stato tesserato per Federazioni Estere;

4) mail del 31.08.2018 dell’ufficio tesseramento centrale della FIGC alla Federazione Brasiliana;

5) nota del 03.09.2018 della Federazione brasiliana all’Ufficio tesseramento centrale FIGC, dalla quale si evince che il calciatore Gomes Guerra Rafael è stato tesserato per la società Gremio Esportivo Osasco LTDA, affiliata regolarmente alla stessa federazione, sino al Gennaio 2018;

6) revoca del tesseramento del calciatore Gomes Guerra Rafael per la società ASD Troina disposta dall’Ufficio tesseramenti con nota del 20.09.2018;

7) interrogazione estratto As400 per la società ASD Troina;

8) interrogazione As400 Storico Tesseramento per il calciatore Gomes Guerra Rafael;

9) distinte gara ASD Troina / Città di Acireale del 16.09.2018 e Turris /ASD Troina del 23.09.2018.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto:

- l’irrogazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica nei confronti di Gomes Guerra Rafael da scontarsi dal momento in cui avverrà il primo tesseramento utile per il calciatore;

- l’irrogazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione nei confronti del sig. Pietro Dell’Arte;

- l’irrogazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione nei confronti del sig. Silvestro Dario Dell’Arte;

- l’irrogazione della sanzione di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00) di ammenda solamente a titolo di responsabilità oggettiva per la società ASD Troina, rinunciando alla richiesta di condanna a titolo di responsabilità diretta.

Eccetto che per il sig. Rafael Gomes Guerra, sono comparsi i difensori degli altri deferiti, i quali si sono riportati alle proprie memorie difensive ed hanno richiesto il proscioglimento dei loro assistiti da ogni addebito.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale osserva quanto segue:

Per quanto concerne la posizione del calciatore Gomes Guerra Rafael è da ritenersi senza dubbio provata l’accusa a lui addebitata. Egli era certamente consapevole dell’esistenza del suo tesseramento presso altra federazione ed è, pertanto, da ritenersi fondato il deferimento nei suoi confronti in relazione a tutte le violazioni contestate dalla Procura Federale.

Diverso ragionamento deve essere sviluppato per gli altri deferiti.

I due dirigenti, della società ASD Troina, in buona fede, avevano tesserato il calciatore in quanto egli, sotto la propria personale responsabilità aveva dichiarato di non essere stato tesserato presso federazioni di altri Paesi.

In relazione alle uniche due gare disputate dal calciatore, si rileva che al momento della disputa della prima gara (ASD Troina / Città Di Acireale del 16.9.2018) non fosse conosciuta e neppure fosse conoscibile la posizione irregolare del calciatore; all'epoca dell'incontro, non vi era stata neppure la revoca del tesseramento.

Per la seconda gara (Turris / ASD Troina del 23.9.2018) è da ritenersi che nonostante il fatto che quest’ultima sia stata disputata tre giorni dopo la data di revoca del tesseramento, in quel momento la revoca non fosse conosciuta dai deferiti. In ogni caso, l'articolo 42 comma 1 lettera

a) delle NOIF prevede che "la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento", e nel caso in questione avrebbe avuto efficacia sicuramente non prima del 25.9.2018.

La revoca del tesseramento, pertanto, al momento della disputa delle due gare non era conosciuta dai deferiti, o comunque non era ancora efficace.

Il deferimento, pertanto, non può essere accolto nei confronti dei suddetti dirigenti. Da ciò deriva l'assenza di responsabilità anche per la società ASD Troina.

In conclusione, a seguito dell’attività istruttoria sopra illustrata, risultano confermati e comprovati oltre ogni ragionevole dubbio i comportamenti e le violazioni poste a sostegno del deferimento unicamente nei confronti del calciatore Rafael Gomes Guerra.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il sig. Pietro Dell’Arte ed il sig. Silvestro Dario Dell’Arte e la società ASD Troina da ogni addebito e condanna il calciatore Gomes Guerra Rafael a mesi 3 (tre) di squalifica, da scontarsi dal momento in cui avverrà il suo primo tesseramento  utile.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it