F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 05 Luglio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LO MONACO PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società Calcio Catania Spa), SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA – (nota n. 9802/887 pf18-19 GP/GT/ag del 12.3.2019).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  LO  MONACO  PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società Calcio Catania Spa), SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA - (nota n. 9802/887 pf18-19 GP/GT/ag del 12.3.2019).

Il deferimento

Con nota prot.9802/887 pf18-19/GP/GT/ag del 12.3.2019, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Lo Monaco Pietro, all’epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società Calcio Catania Spa e la società Calcio Catania Spa, per rispondere: il primo, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista resa in data 17/02/2019, riportata in pari data sui siti web www.itasportpress.it“ e “La Gazzetta dello Sport.it, a seguito della sconfitta per 20 a 0 subita dalla società Pro Piacenza nella gara disputata contro la società Cuneo in data 17.2.2019 e valevole per il campionato di Lega Pro - girone A, espresso pubblicamente

dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso considerata;

la seconda, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i  comportamenti  disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Lo Monaco Pietro.

La fase predibattimentale

Notificata in data 22/02/2019 la comunicazione di conclusione delle indagini, i deferiti non hanno chiesto di essere ascoltati, né fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Fissato il dibattimento per l’udienza del 9.5.2019, i deferiti, con tempestive e separate memorie a firma dei loro difensori, tra loro sovrapponibili, dedotto il mancato rilascio dell’intervista, peraltro seguita da immediata smentita pubblicata sul sito web www.itasportpress.it”, hanno chiesto di essere prosciolti dalle incolpazioni loro ascritte.

All’odierna udienza, cui è stata differita la precedente del 9.5.2019 per consentire ai deferiti la produzione del documento attestante l’avvenuta smentita, non chiaramente evincibile dal documento già allegato alla memoria del 6.5.2019, il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) e dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) per il sig. Lo Monaco Pietro e dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) per la società.

I difensori dei deferiti, riportatisi alle memorie in atti, ribadita l’avvenuta smentita e relativa pubblicazione sul sito web “www.itasportpress.it”, come da link inviato in ottemperanza all’ordinanza istruttoria assunta all’esito dell’udienza del 9.5.209 (CU n. 64/TFN Sezione Disciplinare - 2018/2019), ne hanno chiesto il proscioglimento.

Motivi della decisione

Il deferimento non merita accoglimento e va rigettato per i motivi di seguito specificati.

Si addebita, al sig. Lo Monaco Pietro, di avere reso in data 17/02/2019 un’intervista apparsa in pari data sui siti web “itasportpress.it” e “LaGazettadelloSport.it” le dichiarazioni ampiamente riportate nell’atto di deferimento, da ritenersi pubbliche, ai sensi dell’art. 5 comma 4, CGS in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione.

Secondo l’impianto accusatorio, le dichiarazioni ascritte al Lo Monaco travalicherebbero i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione, in quanto lederebbero il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso considerata.

A supporto della tesi accusatoria la Procura ha prodotto le copie degli articoli dei due siti.

In disparte la verifica della valenza lesiva delle dichiarazioni ascritte al Lo Monaco, va preliminarmente scrutinata l’effettività della smentita da questi richiesta al responsabile del sito “itasportpress.it”, atteso che, quanto al sito “La Gazettadello Sport.it”, il suo responsabile ha dichiarato di avere ripreso la notizia dal primo (doc. 1 memoria 6.5.2019).

Ebbene, in ossequio alla richiamata ordinanza istruttoria (CU n.64/TFN Sezione Disciplinare - 2018/2019), i deferiti hanno depositato il documento riportante la smentita in forma integrale, con l’indicazione del       link “http://www.itasportpress.it/altre-notizie/caos-pr-piacenza-lo- monaco-vergognoso-epilogo-e-tutti-sanno-chi-sta-dietro-al-club-emiliano/?refresh ce-cp” dalla cui consultazione emerge la conformità del documento prodotto a quello ivi pubblicato. L’avvenuta smentita, per quanto sospetta perché richiesta alle ore 21:09 del 22.2.2019 (doc. 2 memoria 6.2.2019), quando già era stata comunicata alle ore 15:08 dello stesso giorno la conclusione delle indagini, non consente comunque di ascrivere all’incolpato le espressioni attribuitegli, avendo espressamente dichiarato e pubblicato sul sito in oggetto, il suo responsabile, Giuseppe Castro, che “le dichiarazioni in oggetto sono state diffuse da fonti locali non identificate e sono state erroneamente attribuite al sig. Pietro Lo Monaco, che non ha mai rilasciato detta intervista alla nostra testata”.

Pur non potendosi escludere con sufficiente certezza che il Lo Monaco abbia reso in altre sedi le espressioni ascrittegli, circostanza comunque estranea al presente procedimento, avente ad oggetto la presunta intervista rilasciata ai siti sopra specificati, la natura assorbente del rilievo che precede rende superflua la verifica della portata lesiva del contenuto dell’intervista asseritamente ascritta all’incolpato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie il sig. Pietro Lo Monaco e la società Calcio Catania Spa dagli addebiti contestati.

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