F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 5/FTN del 16 Luglio 2019 RICORSO DELLA SOCIETÀ JUVENTUS FC SPA, AI SENSI DEGLI ARTT. 43 BIS CGS FIGC E 31 DEL CGS CONI.

RICORSO DELLA SOCIETÀ JUVENTUS FC SPA, AI SENSI DEGLI ARTT. 43 BIS CGS FIGC E 31 DEL CGS CONI.

Il fatto

Al fine di introdurre correttamente la materia del contendere, è opportuno rendere un breve excursus storico che trae spunto dai lontani accadimenti occorsi in occasione dell’atto di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” al FC Internazionale Milano Spa, a cura del Commissario Straordinario della FIGC Avv. Guido Rossi, relativo al campionato di serie A 2005/2006. Infatti su impulso della Società Juventus FC Spa, numerose Magistrature hanno avuto modo di dibattere l’argomento, in passato, con esiti sfavorevoli per la parte ricorrente, per cui all’esito in un iter procedurale oltremodo articolato e all’esame di recenti pronunce rese dalla suprema Corte di Cassazione, la Società Juventus FC Spa si determinava a procedere a un nuovo riesame individuando quali Magistrati competenti il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare e il Collegio di Garanzia.

Promuoveva così in data 11/01/2019, dinanzi a questo Tribunale, un nuovo ricorso ex art. 43 bis CGS FIGC e 31 CGS CONI, tendente a ottenere l’annullamento della delibera del Consiglio Federale della FIGC del 18/07/2011 n. 219/CF, pubblicata il 19/07/2011, di revoca in autotutela del Provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC Avv. Guido Rossi del 26/07/2006, di assegnazione al FC Internazionale Milano SPA del titolo di Campione d’Italia per il Campionato di calcio degli anni 2005/2006; nonché la revoca dell’atto del predetto Commissario Straordinario della FIGC di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” al FC Internazionale Milano Spa per il campionato di calcio degli anni 2005/2006.

Parallelamente depositava altro ricorso aventi medesimi oggetto e ratio dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI, duplicando sostanzialmente l’oggetto della contesa dinanzi a due distinti Organi della giustizia sportiva.

Il Tribunale Federale Nazionale –Sezione Disciplinare, con C.U. n. 54 del 01/04/2019 disponeva il rinvio della trattazione del procedimento di sua pertinenza, in attesa della pronuncia a cura del Collegio di Garanzia, onerando la ricorrente a formulare la istanza per la fissazione della nuova udienza entro 30 giorni dalla Pronuncia resa dal Collegio di Garanzia. Quest’ultimo, a sua volta, con provvedimento del 06/05/2019, pronunciava la inammissibilità del ricorso in virtù delle motivazioni rassegnate in data 27/05/2019.

Preso atto della menzionata pronuncia di inammissibilità resa dal Collegio di Garanzia (del 06- 27 maggio 2019), in data 21/06/2109 la Società Juventus FC Spa conferiva nuovo impulso al procedimento in esame, mediante il deposito della istanza di prelievo e del citato Provvedimento reso dal CONI, per cui il TFN fissava al 11/07/2019 la nuova udienza di comparizione. Tuttavia in data 10/07/2019, la medesima Società Juventus FC Spa depositava una richiesta di sospensiva relativa a questo giudizio, adducendo la pregiudizialità processuale derivante dalla pendenza di un nuovo ricorso avente medesimo oggetto dinanzi al TAR per il Lazio (introdotto il 10/07/2019, n. 8897/2019), tendente a ottenere l’annullamento della menzionata decisione del Collegio di Garanzia del CONI del (06-27/05/2019.

Le memorie

Tutti gli interessati hanno depositato proprie memorie difensive a sostegno delle rispettive posizioni processuali, insistendo per la bontà del proprio pensiero e concludendo: la Società Juventus FC Spa per la richiesta di non assegnazione dello scudetto 2005/2006; mentre gli altri contraddittori hanno enunciato le difese in adesione all’operato svolto illo tempore dal Commissario Straordinario della FIGC.

Il dibattimento

In sede dibattimentale la Società Juventus FC Spa insisteva per la istanza di sospensiva, concludendo per l’accoglimento delle proprie ragioni di merito. Tutte le parti presenti in udienza si opponevano alla richiesta di rinvio, ribadendo le conclusioni ostative all’accoglimento della domanda integralmente intesa, rassegnate in precedenza.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale non può esimersi dal constatare come i procedimenti parallelamente intentati per un verso in questa sede, per altro verso dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI, siano perfettamente identici. La indubbia duplicazione risulta ulteriormente acuita dalla promozione del recente ricorso dinanzi al TAR Lazio che aggiunge un altro Organo giurisdizionale amministrativo riferito a una vicenda per la quale si dibatte da anni. A buon conto, per quanto concerne la questione oggi in esame di competenza del TFN, è opportuno focalizzare il tema sulla recente pronuncia di inammissibilità a cura del Collegio di Garanzia del CONI (del 06-27 maggio 2019), per giungere alla condivisione di questo precedente giudico e dunque pronunciare la inammissibilità della richiesta anche dinanzi a questo Tribunale che intende fare propria ogni esplicazione per le medesime ragioni ivi rassegnate.

Una ultima considerazione merita la richiesta di sospensiva svolta dalla Società Juventus FC Spa, peraltro contrastata dalle altre parti in dibattimento. Il Tribunale non ritiene di aderire alla domanda poiché la pronunciata inammissibilità si reputa assorbente e dirimente anche per tale domanda.  La  vicenda connessa  alla  assegnazione  dello  scudetto  2005/2006  è  quindi  da intendere  conclusa  dinanzi  alla  Magistratura  sportiva,  avendo  esaurito  il  suo  corso  in considerazione delle intervenute pronunce.

P Q M

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta la istanza di sospensione promossa dalla Società Juventus FC Spa e dichiara inammissibile il ricorso promosso dalla medesima Società.

Dispone addebitarsi la tassa.

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