F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 11 Luglio 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE FLAMMIA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico (con poteri di rappresentanza legale e firma) della società Potenza Calcio Srl), LUIGI LUCARELLI, ALESSIO RUTA, SIMONE MARZOCCHELLA, GIUSEPPE MIANO, SIMONE SENESE (calciatori non regolarmente tesserati al momento della consumazione delle violazioni in contestazione ma comunque elementi rientranti tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale), ROCCO COVIELLO (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore del Potenza Calcio Srl), SOCIETÀ POTENZA CALCIO Srl – (nota n. 14744/729 pf18-19 GC/GP/ma del 19.6.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE FLAMMIA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico (con poteri di rappresentanza legale e firma)  della  società Potenza Calcio Srl), LUIGI LUCARELLI, ALESSIO RUTA, SIMONE MARZOCCHELLA, GIUSEPPE MIANO, SIMONE SENESE (calciatori non regolarmente tesserati al momento della consumazione delle violazioni in contestazione ma comunque elementi rientranti tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale), ROCCO COVIELLO (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore del Potenza Calcio Srl), SOCIETÀ POTENZA CALCIO Srl - (nota n. 14744/729 pf18-19 GC/GP/ma del 19.6.2019).

Il deferimento

La Società Potenza Calcio Srl, nel periodo corrente dal 30 Settembre al 1° dicembre 2018, aveva utilizzato in gare del Campionato Nazionale Under 15 Lega Pro girone G stagione sportiva 2018/2019 cinque calciatori giovani di serie, a nome Luigi Lucarelli, Alessio Ruta, Simone Marzocchella, Giuseppe Miano e Simone Senese, che si trovavano in posizione irregolare, perché sprovvisti di tesseramento.

Si era trattato delle gare disputate dalla Società contro Bisceglie (30.09.2018), Teramo Calcio (23.09.2018), Casertana (7.10.2018), Gubbio (14.10.2018), Juve Stabia (21.10.2018), Ternana (4.11.2018), Cavese (11.11.2018), Fermana (25.11.2018) e Paganese Calcio (01.12.2018).

Era accaduto che la Società in data 30.11.2018 aveva trasmesso per PEC al Settore Giovanile e Scolastico la richiesta di tesseramento in deroga di detti calciatori, ma, nel fare questo, non aveva rispettato il termine perentorio del 15 novembre 2018, inderogabilmente fissato dall’art. 40 comma 3 bis NOIF, sicché la Segreteria del Settore il 5 dicembre 2018 aveva comunicato alla Società che la richiesta non era stata accolta.

In questo contesto ed in relazione ai fatti, la Procura Federale il 19 giugno 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Daniele Flammia, amministratore unico della Società; il sig. Rocco Coviello, dirigente accompagnatore della squadra che aveva disputato le gare oggettivate, sottoscrivendo le relative distinte Potenza Calcio; nonchè i giovani Luigi Lucarelli, Alessio Ruta, Simone Marzocchella, Giuseppe Miano e Simone Senese, ai quali tutti ha contestato la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC (principio di lealtà, correttezza e probità), posto in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice e 40 commi 3 e 3bis NOIF.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale, a mani dell’avv. Zennaro, ha depositato la richiesta di patteggiamento sottoscritta dai sigg.ri Flammia e Coviello, nonchè dalla Società Potenza, che ha rimesso alla valutazione di questo Tribunale;

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento sottoscritte dai sigg.ri Daniele Flammia e Rocco Coviello, nelle loro rispettive qualità, nonchè dalla Società Potenza Calcio Srl, che risultano depositate presso la Procura Federale il 10 Luglio  2018; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 nuovo CGS - FIGC; esaminate le sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Daniele Flammia, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di gg. 80 (ottanta); per il sig. Rocco Coviello, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3, sanzione finale di gg. 60 (sessanta); per la Società Potenza Calcio Srl, sanzione base ammenda di euro 900,00 (novecento) e penalizzazione in classifica di punti 9 (punti), ridotta di 1/3, sanzione finale ammenda di euro 600,00 (seicento) e penalizzazione in classifica di punti 6 (sei) da scontarsi nel Campionato Nazionale Under 15 della ss 2019/2020; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Daniele Flammia, il sig. Rocco Coviello e la Società Potenza Calcio Srl, ai sensi dell’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 127 comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”;

rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3 suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il dibattimento

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

La Procura Federale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive a carico di ciascuno dei giovani calciatori, presenti in aula accompagnati dai rispettivi genitori.

È intervenuto nel dibattimento il calciatore Lucarelli, il quale, anche a nome dei compagni, ha dichiarato che non conosceva la irregolarità del tesseramento e di aver comunque vissuto una esperienza positiva grazie all’organizzazione non solo di giuoco ma anche di studio che era stata offerta dalla Società. Ha preso la parola uno dei genitori presenti, che si è associato al Lucarelli. È altresì intervenuto per il calciatore Simone Marzocchella l’avv. Malagnini, il quale ha eccepito l’inosservanza del termine di notifica della convocazione alla riunione odierna, rinunciando al trattamento del merito del deferimento.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare al riguardo osserva quanto segue.  Risulta dagli atti del procedimento che la Società aveva richiesto il tesseramento in deroga dei calciatori giovani di serie, di cui all’odierno deferimento, in data 30 novembre 2018 e che il Settore Giovanile e Scolastico aveva comunicato alla Società (e alla LICP) di non accogliere la richiesta in quanto effettuata oltre il termine, di natura perentoria, del 15 novembre, previsto dall’art. 40 comma 3 NOIF.

Le gare, alle quali i suddetti calciatori avevano preso parte, si erano svolte tutte nel periodo corrente dal 30 Settembre al 1° dicembre 2018 e quindi prima della comunicazione del Settore Giovanile e Scolastico di diniego del tesseramento.

Sussiste pertanto la presunzione che i calciatori Luigi Lucarelli, Alessio Ruta, Simone Marzocchella, Giuseppe Miano e Simone Senese non fossero a conoscenza del fatto di essere privi di tesseramento e di non avere pertanto titolo di partecipare alle gare di che trattasi.

È pertanto sufficiente codesta circostanza, non smentita da alcuna prova contraria, per assolvere i predetti dall’addebito loro contestato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

- visto l’art. 127 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Flammia Daniele, nella qualità, inibizione di giorni 80 (ottanta);

- per Coviello Rocco, nella qualità, inibizione di giorni 60 (sessanta);

- per la società Potenza Calcio Srl, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato Under 15 – s.s. 19-20 oltre all’ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Proscioglie  dall’addebito  i  calciatori  Luigi  Lucarelli,  Alessio  Ruta,  Simone  Marzocchella, Giuseppe Miano, Simone Senese.

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