F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 8/FTN del 19 Luglio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VUKCEVIC MARIJA (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Calcio Femminile Chieti), SOCIETÀ ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI – (nota n. 13010/1285 pf17-18 GP/GT/ag dell’8.6.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VUKCEVIC MARIJA (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Calcio Femminile Chieti), SOCIETÀ ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI - (nota n. 13010/1285 pf17-18 GP/GT/ag dell’8.6.2018).

Il deferimento

Con nota prot. 13010/1285 pf17-18 GP/GT/ag dell’8.6.2018, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la Signora Vukcevic Marijia, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Calcio Femminile Chieti, e la società ASD Calcio Femminile Chieti.

La Signora Vukcevic Marijia, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Calcio Femminile Chieti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 5, e 5 comma 1 del CGS, per avere ella, a mezzo di un “post” pubblicato sul social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società SSD Roma Calcio Femminile Srl e dei suoi tesserati, nonché adombrato sospetti in merito alla regolarità della gara disputata in data 13 maggio 2018 tra la SSD Roma Calcio Femminile Srl e la ASD Roma XIV Decimoquarto, valevole per l’ultima giornata del Campionato Nazionale Femminile di Serie B, e per aver altresì ipotizzato l’alterazione del risultato della gara stessa al fine di favorire la società ASD Roma XIV Decimoquarto in danno della società ASD Calcio Femminile Chieti. Nel citato “post”, in particolare, venivano utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Una cosa è certa, nessun risultato si vende, nessuna partita si regala, ma voi invece l’avete fatto perché vi brucia e non vi passerà mai e poi mai dalla testa il 22 maggio 2016. Vendute!!! Io quando ho vinto il campionato, l’ho vinto da imbattuta, con una squadra imbattuta. Voi siete stati bravi a vendervi. Vedremo cosa succederà, ma l’Abruzzo non vi ha portato bene. Vi consiglio di andarvi a mangiare due arrosticini invece di presentarvi lì a non fare punti”.

La società ASD Calcio Femminile Chieti, per la violazione dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dalla sua tesserata, Sig.ra Vukcevic Marija.

Il  patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e il difensore dei deferiti Vukcevic Marijia e ASD Calcio Femminile Chieti, al fine di richiedere ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC vigente ratione temporis l’applicazione di sanzione concordata. Le suddette parti, dando seguito a tale richiesta, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: Vukcevic Marijia, sanzione base squalifica di mesi 3 (tre), ridotta di 1/3 – mesi 1 (uno), sanzione finale squalifica di mesi 2 (due); ASD Calcio Femminile Chieti, sanzione base ammenda di € 900,00 (novecento/00), ridotta di 1/3 - € 300,00 (trecento/00), sanzione finale ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale –  Sezione Disciplinare, risultata  ritualmente formulata  la proposta e ritenute congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento gli anzidetti deferiti, a mezzo del loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate. Visto l’art. 23 comma 1 CGS, vigente ratione temporis, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. Visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI ed adotta la relativa entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione. Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue; comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309000000001083, adotta il provvedimento di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Vukcevic Marijia, mesi 2 (due) di squalifica;

- ASD Calcio Femminile Chieti, ammenda di € 600,00 (seicento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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