F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 8/FTN del 19 Luglio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMARA DRISSA alias CAMARA DRISSA GUI (all’epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl), KONE MOUSSA alias CISSE MOUSSA AMBA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato dapprima per la società US Audace e successivamente nonché attualmente per la società Parma Calcio 1913 Srl), TRAORE ALASSANE alias GNOUKOURI ASSANE DEMOYA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato dapprima per la società SSD Calcio Marano Srl poi FCD Altovicentino Srl e successivamente nonché attualmente per la società FC Internazionale Milano Spa), ZATE WILFRIED MICHAEL alias GNOUKOURI ZATE WILFRIED Demoya (all’epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la società FC Internazionale Milano Spa), SOCIETÀ FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, PARMA CALCIO 1913 Srl, US AUDACE – (nota n. 14158/295 pf18- 19 GP/AA/mg del 10.6.2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMARA DRISSA alias CAMARA DRISSA GUI (all’epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl), KONE MOUSSA alias CISSE MOUSSA AMBA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato dapprima per la società US Audace e successivamente nonché  attualmente  per  la società Parma Calcio 1913 Srl), TRAORE ALASSANE alias GNOUKOURI ASSANE DEMOYA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato dapprima per la società SSD Calcio Marano Srl poi FCD Altovicentino Srl e successivamente nonché attualmente per la società FC Internazionale Milano Spa), ZATE WILFRIED MICHAEL alias GNOUKOURI ZATE WILFRIED Demoya (all’epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la società FC Internazionale Milano Spa), SOCIETÀ FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, PARMA CALCIO 1913 Srl, US AUDACE - (nota n. 14158/295 pf18-

19 GP/AA/mg del 10.6.2019).

Il deferimento

Con provvedimento del 10 Giugno 2019, prot. n. 14158/295 pf18-19 GP/AA/mg del 10.6.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Camara Drissa alias Camara Drissa Gui, all’epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl,

a) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere contratto il tesseramento del 30.08.2016 con la società Parma Calcio 1913 Srl nascondendo la propria reale identità e fornendo la documentazione attestante le false generalità di Camara Drissa Gui in luogo di Camara Drissa, così come poi identificato, nonché per aver continuato a celare la propria reale identità anche successivamente all’instaurazione del vincolo di tesseramento;

- Kone Moussa alias Cisse Moussa Amba, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dapprima per la società US Audace e successivamente nonché attualmente per la società Parma Calcio 1913 Srl,

a) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere contratto il tesseramento del 19.09.2015 con la società US Audace nascondendo la propria reale identità e fornendo la documentazione attestante le false generalità di Cisse Moussa Amba in luogo di Kone Moussa, così come poi identificato, nonché per aver continuato a celare la propria reale identità anche successivamente all’instaurazione del vincolo di tesseramento;

b) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere contratto i tesseramenti dei 12.01.2016 e 30.08.2016 con la società Parma Calcio 1913 Srl nascondendo la propria reale identità e fornendo la documentazione attestante le false generalità di Cisse Moussa Amba in luogo di Kone Moussa, così come poi identificato, nonché per aver continuato a celare la propria reale identità anche successivamente all’instaurazione del vincolo di tesseramento;

- Traore Alassane alias Gnoukouri Assane Demoya, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dapprima per la società SSD Calcio Marano Srl poi FCD Altovicentino Srl e successivamente per la società FC Internazionale Milano Spa,

a) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere contratto il tesseramento del 29.11.2013 con la società SSD Calcio Marano Srl (poi FCD Altovicentino Srl) nascondendo la propria reale identità e fornendo la documentazione attestante le false generalità di Gnoukouri Assane Demoya in luogo di Traore Alassane, così come poi identificato, nonché per aver continuato a celare la propria reale identità anche successivamente all’instaurazione del vincolo di tesseramento;

b) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere contratto il tesseramento del 18.09.2014 con la società FC Internazionale Milano Spa nascondendo la propria reale identità e fornendo la documentazione attestante le false generalità di Gnoukouri Assane Demoya in luogo di Traore Alassane, così come poi identificato, nonché per aver continuato a celare la propria reale identità anche successivamente all’instaurazione del vincolo di tesseramento;

c) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del CGS, perché, sebbene ritualmente convocato, contravveniva all’obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale in occasione dell’audizione del 31.01.2019, senza fornire idonea giustificazione;

- Zate Wilfried Michael alias Gnoukouri Zate Wilfried Demoya, all’epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la società FC Internazionale Milano Spa,

a) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere contratto il tesseramento del 30.07.2014 con la società FC Internazionale Milano Spa nascondendo la propria reale identità e fornendo la documentazione attestante le false generalità di Gnoukouri Zate Wilfried Demoya in luogo di Zate Wilfried Michael, così come poi identificato, nonché per aver continuato a celare la propria reale identità anche successivamente all’instaurazione del vincolo di tesseramento;

b) violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del CGS, perché, sebbene ritualmente convocato, contravveniva all’obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale in occasione dell’audizione del 31.01.2019, senza fornire idonea giustificazione;

- società FC Internazionale Milano Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati, come sopra descritti;

- Parma Calcio 1913 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati, come sopra descritti;

- società US Audace, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato, come sopra descritti.

Il  patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e tutti i deferiti rappresentati dai propri legali, al fine di richiedere ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC vigente ratione temporis l’applicazione di sanzione concordata. Le suddette parti, dando seguito a tale richiesta, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate:

- Camara Drissa alias Camara Drissa Gui, all’epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl, sanzione base mesi 4 (quattro) di squalifica, diminuita di 1/3 – giorni 40 (quaranta), sanzione finale mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di squalifica;

- Kone Moussa alias Cisse Moussa Amba, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dapprima per la società US Audace e successivamente nonché attualmente per la società Parma Calcio 1913 Srl, sanzione base mesi 9 (nove) di squalifica, diminuita di 1/3 – mesi 3 (tre), sanzione finale mesi 6 (sei) di squalifica;

- Traore Alassane alias Gnoukouri Assane Demoya, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dapprima per la società SSD Calcio Marano Srl poi FCD Altovicentino Srl e successivamente per la società FC Internazionale Milano Spa, sanzione base mesi 12 (dodici) di squalifica, diminuita di 1/3 – mesi 4 (quattro), sanzione finale mesi 8 (otto) di squalifica;

- Zate Wilfried Michael alias Gnoukouri Zate Wilfried Demoya, all’epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la società FC Internazionale Milano Spa, sanzione base mesi 9 (nove) di squalifica, diminuita di 1/3 – mesi 3 (tre), sanzione finale mesi 6 (sei) di squalifica;

- società  FC  Internazionale  Milano  Spa,   sanzione base ammenda di € 21.000,00 (ventunomila/00), diminuita di 1/3 – € 7.000,00 (settemila/00), sanzione finale ammenda di € 14.000,00 (quattordicimila/00);

- società Parma Calcio 1913 Srl, sanzione base ammenda di € 12.000,00 (dodicimila/00), diminuita di 1/3 – € 4.000,00 (quattromila/00), sanzione finale ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00);

- società US Audace, sanzione base ammenda di € 900,00 (novecento/00), diminuita di 1/3 – € 300,00 (trecento/00), sanzione finale ammenda di € 600,00 (seicento/00);

Il Tribunale  Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  risultata ritualmente  formulata la proposta e ritenute congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento gli anzidetti deferiti, a mezzo del loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate. Visto l’art. 23 comma 1 CGS, vigente ratione temporis, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. Visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI ed adotta la relativa entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione. Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue; comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309000000001083, adotta il provvedimento di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione  Disciplinare,  dispone l’applicazione  delle  seguenti sanzioni:

- per Camara Drissa alias Camara Drissa Gui, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di squalifica;

- per Kone Moussa alias Cisse Moussa Amba, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per Traore Alassane alias Gnoukouri Assane Demoya, mesi 8 (otto) di squalifica;

- per Zate Wilfried Michael alias Gnoukouri Zate Wilfried Demoya, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per la società FC Internazionale Milano Spa, ammenda di € 14.000,00 (quattordicimila/00);

- per la società Parma Calcio 1913 Srl, ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00);

- per la società US Audace, ammenda di € 600,00 (seicento/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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