F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 23 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DELL’ARTE SILVESTRO DARIO (all’epoca dei fatti Dirigente della ASD Troina), SOCIETÀ ASD TROINA – (nota n. 208/644 pf18-19 MS/CS/cf del 3.7.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DELL’ARTE SILVESTRO DARIO (all’epoca dei fatti Dirigente della ASD Troina), SOCIETÀ ASD TROINA - (nota n. 208/644 pf18-19 MS/CS/cf del 3.7.2019).

Il deferimento

Con provvedimento n. 208/644pfi 18-19/MS/CS/cf del 3 Luglio  2019 la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Dell’Arte Silvestro Dario, all’epoca dei fatti Dirigente della ASD Troina, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva FIGC vigente all’epoca dei fatti, per aver in data 18/12/2018 posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara ASD Canicattì – Citta di S. Agata che si sarebbe disputata il 19/12/2018 e valevole per la Coppa Italia di Eccellenza organizzata dalla L.N.D. – C.R. Sicilia nel corso di un incontro svoltosi presso un bar in Catania con l’A.E. Sig. Papaserio arbitro designato per la gara oggetto del tentativo di illecito;

- la società ASD Troina (matricola 58516), ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, quale responsabilità oggettiva per le violazioni addebitate al proprio dirigente sig. Dell’Arte Silvestro Dario;

Esponeva la Procura Federale che l’indagine ha avuto origine da una denuncia di illecito che il C.R.A. Sicilia ha trasmesso in data 19/12/2018 in quanto alla stessa pervenuta in pari data, presentata dal sig. Papaserio Fortunato Carmelo, arbitro effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Catania, in relazione ad un tentativo di illecito sportivo per la gara ASD Canicattì - Città di S. Agata valevole per la Coppa Italia di Eccellenza organizzata dalla L.N.D. - C.R. Sicilia.

A seguito di audizione il Sig. Papaserio confermava quanto già dedotto in denuncia, evidenziando di essere stato contattato, in data 18 dicembre 2018, verso le 15,00, mediante messaggio ricevuto sul profilo Facebook, dal sig. Dario Dell’Arte che, qualificandosi come direttore del Troina, chiedeva di interloquire con lui per lavoro in merito ad un suo locale ristorante, chiedendogli il numero di telefono.

Il Sig. Papaserio forniva il proprio recapito telefonico, precisando, però di non poter parlare di calcio.

Subito dopo aver fornito il numero telefonico, il Fortunato riceveva la telefonata del sig. Dell’Arte che gli spiegava che nel suo locale di Troina aveva bisogno di una cd. brigata di sala e gli proponeva di formarla, dandogli, poi, appuntamento dopo circa un’ora.

Nel corso dell’incontro tuttavia, l’odierno deferito dopo aver iniziato a parlare di sé e dopo aver affermato di avere stretti contatti con tante società e dopo aver fatto riferimento anche ad alcune partite precedentemente dirette dal Fortunato. Ha, poi, nello specifico parlato della società Canicattì e delle sue ambizioni di proseguire il cammino in Coppa Italia Eccellenza; mentre parlava, poi, gli ha mostrato una mazzetta di banconote che celava all’interno di una tasca per “aggiustare” la gara di coppa Italia. Il Papaserio ha precisato, poi, di essersi insospettito del tenore della discussione e dall’atteggiamento e, dopo essersi allontanato ha consultato la mail, accorgendosi di essere stato designato a dirigere proprio la gara  del Canicattì di Coppa Italia del giorno successivo (Canicattì-Città di Sant’Agata), cosa che, prima di allora non aveva ancora appurato.

Ha precisato, inoltre, che durante il discorso il Dell’Arte illustrava a parole la prassi che avrebbe dovuto seguire in caso di accettazione della proposta, vale dire inviargli un messaggio di conferma su whatsapp, incontrarsi il giorno della gara lungo la strada per Ravanusa e riferire, poi, alla dirigenza del Canicattì una frase in codice da lui comunicatagli.

A seguito dell’arbitraggio favorevole al Canicattì, avrebbe ricevuto dal Dell’Arte una somma di denaro il giorno successivo alla gara nella città di Catania.

A seguito del predetto incontro, il Papaserio a riferito di aver avvertito immediatamente i vertici della Sezione AIA di Catania, e per l’effetto, veniva esonerato dal dirigere la gara in questione.

Il sig. denunciante chiariva altresì di non aver mai conosciuto in precedenza il sig. Dell’Arte ritenendo di essere stato contattato in quanto il Dell’Arte avrebbe potuto aver appreso notizie da qualche conoscenza in comune, lavorando anch’egli nel medesimo campo della ristorazione ed avendo inviato diversi curriculum a persone di sua conoscenza.

Nel corso dell’indagine è stato ascoltato anche l’odierno deferito che ha confermato l’incontro con il Sig. Papaserio e di essersi qualificato quale dirigente del Troina nonché quale imprenditore nel campo della ristorazione. Il sig. Dell’Arte precisava che qualche mese prima, senza essere in grado di indicare il giorno, avendo intenzione di fare un catering presso una struttura di Troina contattava il sig. Papaserio attraverso Facebook, chiedendogli se fosse stato possibile incontrarsi. Riferiva che l’incontro avveniva presso un bar al centro di Catania e in tale occasione gli chiedeva: se avesse una brigata per un catering; il Papaserio gli rispose che gli avrebbe fatto sapere anche se da quel momento non era stato più contattato. Precisava che  in  quell’occasione  non  avevano  avuto  modo  di  parlare  di  altro.  Negava  di  essere  a conoscenza dell’attività arbitrale del sig. Papaserio. Richiestogli come mai avesse specificato in un messaggio inviato al sig. Papaserio la sua qualifica di Direttore della ASD Troina sia quella di titolare di un ristorante, lo stesso riferiva di averlo precisato in quanto immaginava che dopo cinque mesi potesse non ricordare chi fosse. Aggiungeva di conoscere genericamente qualche tesserato delle squadre di Licata, Milazzo e Canicattì e, in particolare di quest’ultima, conosceva l’allenatore al quale aveva inviato gli auguri in occasione della vittoria in Coppa Italia. Il sig. Dell’Arte dichiarava altresì di non essere a conoscenza che il sig. Papaserio fosse stato designato a dirigere la gara di Coppa Italia ASD Canicattì - Città di S. Agata, programmata per il giorno seguente al loro incontro.

Specificava, pertanto, di essersi limitato a proporre al sig. Papaserio la formazione di una brigata poiché, in occasione del precedente incontro al ristorante, gli aveva fatto comprendere di essere un bravo organizzatore di eventi.

Sono stati ascoltati, poi, sia l’allenatore della società ASD Canicattì che confermava di conoscere il dirigente il Dell’Arte per averlo incontrato in alcune gare di campionato e per essere stato contattato all’inizio di stagione per allenare una società di Eccellenza Gir. A con ambizioni di promozione, precisando, poi, di non essere stato più contattato dal Dell’Arte se non in occasione della vittoria di Coppa Italia a seguito della quale gli avrebbe inviato un messaggio whatsapp di congratulazioni. Negava, poi, di avere avuto contatti prima della gara ASD Canicattì- Citta di S. Agata, per falsare il risultato della partita.

Anche il Presidente dell’ASD Canicattì dichiarava di non essere a conoscenza, in genere, del nominativo dell’arbitro designato per la direzione delle loro partite e negando di conoscere il dirigente della squadra del Troina sig. Dell’Arte Dario, nonché di avere avuto contatti con lo stesso per “aggiustare” la medesima gara;

Nel corso dell’indagine è stato sentito il sig. Longo Cirino, Presidente della Sezione A.I.A. di Catania, che confermava il fatto che, in data 18 dicembre 2018 il Papaserio, dopo averlo ripetutamente cercato, gli aveva riferito dell’incontro con un dirigente di una società sportiva che, incontratolo gli aveva parlato di una gara di Coppa Italia Eccellenza da svolgersi a Canicattì che avrebbe dovuto vincere il Canicattì. Il denunciante, inoltre gli aveva aggiunto che, insospettitosi per la discussione in argomento, guardando il suo profilo sinfonia, si era accorto di essere stato designato a dirigere la gara in questione.

Il sig. Longo riferiva di aver immediatamente contattato il Presidente del C.R.A. Sicilia il quale, reso edotto dell’accaduto, provvedeva alla sostituzione del sig. Papaserio quale arbitro della gara e chiariva, inoltre che le designazioni arbitrali vengono effettuate dal CRA Sicilia il lunedì antecedente la gara e che le stesse sin dal martedì sono visibili sul sito dell’AIA e, quindi pubbliche.

Ha poi evidenziato che, al momento della predetta telefonata il presidente del CRA si era accorto che il Papaserio, durante la giornata del martedì 18/12/2018, non aveva ancora accettato l’incarico di direzione gara in argomento.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati sono state prodotte le memorie difensive degli odierni deferiti, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe  Chiacchio.

Nelle memorie difensive i legali dei deferiti hanno negato la sussistenza dei fatti addebitati sia in ragione del fatto che la proposta riguardava una società diversa da quella di appartenenza del deferito sia in ragione della spiegazione alternativa degli accadimenti fornita dal Dell’Arte. Sono stati ripercorsi, pertanto, i lati salienti dell’interrogatorio del Dell’Arte, dell’allenatore e del Presidente dell’ASD Canicattì per evidenziare che alcun contatto è mai stato intrattenuto fra il Dell’Arte ed i tesserati del Canicattì idoneo a far ritenere plausibile un interessamento del deferito per le sorti dell’ASD Canicattì, rendendo, di fatto del tutto illogica la ricostruzione fornita dalla procura.

Ha posto in evidenza che l’unico scopo dell’incontro con il Papaserio fosse quello lavorativo e, solo per tale motivo, aveva preso contatti con lo stesso.

Ha contestato invece l’affermazione del Papaserio relativa al fatto che, prima di quell’incontro non avesse mai conosciuto il Dell’Arte, ribadendo di essersi incontrati in un ristorante presso il Teatro Massimo di Catania e che, in quell’occasione si era presentato quale “dirigente del Troina” e, pertanto, il riferimento a tale qualifica nel messaggio inviato su facebook avrebbe permesso al Papaserio di ricordarsi più facilmente di lui.

Ha, poi, argomentato in ordine all’assenza di prova di causazione dell’illecito contestato, sottolineando anche il mancato deferimento della società “ASD Canicattì” a titolo di responsabilità presunta.

Hanno concluso per l’assoluzione dei loro assistiti ovvero, in subordine, per una derubricazione della fattispecie contestata nell’alveo dell’art.1, comma 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC vigente al momento della commissione dei fatti.

Il dibattimento

All’udienza del 18 Luglio  2019 la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Dell’Arte Silvestro Dario, inibizione di anni 4 (quattro);

- per la Società ASD Troina, ammenda pari ad € 5.000,00 (cinquemila).

La difesa dei deferiti ha insistito nel richiedere il rigetto del deferimento evidenziando che, pur non mettendo in dubbio la buona fede del denunciante, le ipotesi accusatorie sono frutto di un grosso equivoco.

I motivi della decisione

Alla luce della rappresentazione dei fatti come evincibile dagli atti depositati in giudizio, il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato.

Va necessariamente premesso che, nei procedimenti per illecito sportivo, la giurisprudenza sportiva ha più evidenziato che l’illecito sportivo sussiste anche nel caso in cui lo svolgimento o il risultato di  una competizione non siano,  poi, stati effettivamente alterati  e, quindi, non si sia giunti quindi al risultato “combinato”, essendo sanzionato, fra l’altro, anche il mero tentativo. Sul punto il Collegio di Garanzia ha, infatti, sottolineato che “l’art. 7, comma 1, CGS FICG. Infatti, come  in  precedenza  preannunciato,  l’illecito  sportivo  si  configura  come  un  illecito  di  attentato per cui il bene giuridico tutelato - il leale e corretto svolgimento di una competizione sportiva - riceve una protezione rafforzata che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l’effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso. Procedendo ad un parallelismo tra istituti di branche del diritto diverse si può ragionevolmente affermare che la fattispecie considerata equivale a quella che il diritto penale ricomprende nei reati di pericolo. In questo caso, infatti, la soglia di punibilità arretra al compimento di un’attività idonea ad alterare il naturale svolgimento di una competizione.” (Collegio di Garanzia CONI, 19 dicembre 2017, n. 93).

Nel caso di specie la semplice circostanza che ha portato l’AIA a modificare la designazione arbitrale in questione, a seguito della denuncia del Papaserio dimostra inequivocabilmente che gli atti posti in essere sono stati idonei a ledere potenzialmente il regolare svolgimento della competizione sportiva.

Nel merito, poi, occorre evidenziare che, in tali casi, proprio perché il procedimento si basa sul doveroso adempimento dell’obbligo di denuncia, sussistente in capo al tesserato (nel caso di specie il Papaserio), il riscontro delle dichiarazioni rese dal dichiarante devono essere valutate secondo un grado di ragionevole certezza dei fatti denunciati, secondo anche la valutazione di indizi gravi, precisi e concordanti posti a base delle dichiarazioni effettuate.

Nei casi di illecito sportivo, poi, il Supremo organo di giustizia sportiva ha posto in evidenza che “È consolidato e condivisibile orientamento anche di questo Collegio che lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito (giacché in molti casi tale criterio vanificherebbe del tutto la possibilità di perseguire illeciti disciplinari, come nel caso che ci occupa), ma neppure sino al superamento del ragionevole dubbio, come è invece nell’ordinamento penale. Il grado di prova sportiva sufficiente per ritenere sussistente una violazione deve essere certo superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, cfr. Collegio di Garanzia, Sez. Un., dec. n. 6 del 2016)” (collegio di Garanzia CONI, Sez. Un., 4 Agosto 2016, n.37).

Dall’esame degli atti di indagine il Collegio ritiene, infatti, che, la dinamica degli eventi, così come denunciata e così come confermata dal Presidente della sezione catanese dell’AIA sia idonea a corroborare le ipotesi accusatorie formulate dalla Procura Federale.

Non può, in primo luogo, accogliersi l’eccezione difensiva secondo la quale i fatti, così come denunciati siano frutto di un equivoco giacché la denuncia formulata appare alquanto circostanziata, nonché supportata da elementi documentali idonei a corroborare, ad avviso del Collegio, la sussistenza degli elementi tipici dell’illecito.

E valga il vero.

L’immediata segnalazione dei fatti effettuata dal Papaserio e delle conseguenti azioni cautelative intraprese dal Presidente del CRA Sicilia a seguito dell’incontro con il Dell’Arte è certamente sintomatica della gravità dei fatti come percepiti dallo stesso Papaserio; la stessa circostanza che lo stesso fosse ignaro della designazione arbitrale appare affermazione credibile alla luce di quanto dichiarato dallo stesso presidente della Sezione AIA in relazione alla mancata accettazione della designazione da parte del Papaserio al momento dell’incontro.

Di contro, appare del tutto anomala la circostanza che il Dell’Arte, pur dovendo formulare al Papaserio una proposta di lavoro, si sia qualificato inizialmente quale Direttore del Troina e ciò a maggior ragione dal momento che lo stesso ha affermato di non essere a conoscenza della circostanza che il Papaserio svolgesse attività sportiva.

Invero proprio il fatto che l’odierno deferito ha dichiarato di aver conosciuto il Papaserio non in circostanze legate a manifestazioni sportive, in quanto incontrato solo una volta mesi prima presso un ristorante nei pressi del Teatro Massimo di Catania e di essersi qualificato, in quella circostanza, come Direttore del Troina e come imprenditore nel campo della ristorazione, oltre a non aver trovato riscontro fattuale, comunque non spiega il motivo per il quale l’odierno deferito, dovendo formulare una proposta di lavoro e non essendo a conoscenza del fatto che il Papaserio svolgesse attività in ambito sportivo, abbia ritenuto di presentarsi utilizzando il proprio ruolo all’interno dell’ordinamento sportivo piuttosto che quello – sicuramente più consono alla proposta di lavoro che avrebbe dovuto formulare - professionale, limitandosi, invece, successivamente, ad aggiungere genericamente, di “avere un ristorante”.

Allo stesso modo non si comprende come mai, dal momento che lo stesso ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che il Papaserio svolgesse attività in ambito sportivo, il Dell’Arte non abbia manifestato stupore in ordine al fatto che il Papaserio avesse accettato di incontrarlo “precisando di non poter parlare di calcio”. Tale affermazione, se non inserita nel contesto legato al ruolo svolto dal Papaserio non trova alcuna giustificazione, nell’ambito di un contatto lavorativo.

Giova anche rilevare che, a seguito della improvvisa urgenza di contattare il Papaserio e di fissare un incontro, sorprende anche la circostanza che non ha più fatto seguito alcun ulteriore scambio, né epistolare, né telefonico, per verificare la disponibilità del Papaserio.

In altri termini appare contradditoria la circostanza che il Dell’Arte, pur essendo un imprenditore operante nel campo della ristorazione e, quindi, si presume conosca diverse persone del settore, abbia avvertito l’impellente necessità e urgenza di contattare - in maniera estremamente generica tramite facebook e non mediante appropriati canali referenziali - ed incontrare, in un ristrettissimo lasso di tempo, una persona conosciuta una sola volta mesi prima per il semplice fatto che tale persona gli avrebbe fatto capire, nell’unica circostanza in cui si sono conosciuti e senza alcuna ulteriore valutazione professionale di essere un bravo organizzatore degli eventi (vedasi audizione resa dal Dell’Arte alla Procura Federale), per poi scomparire di nuovo senza ricevere ovvero richiedere alcun riscontro ufficiale.

Sotto altro profilo, anche la circostanza secondo la quale il Dell’Arte abbia un ristorante (come affermato nel messaggio indirizzato al Papaserio) risulterebbe smentita dalle stesse dichiarazioni rese dal Dell’Arte alla Procura Federale nel corso delle quali ha espressamente affermato di essere un commerciante, di avere un chiosco (che sembra cosa diversa da un ristorante) per lo più dato in gestione e di aver avuto un ristorante fino a due anni prima.

Sotto altro profilo, inoltre, appare verosimile che lo stesso fosse a conoscenza del fatto che il Papaserio fosse stato designato per l’arbitraggio della gara in questione, atteso che, come dichiarato dal Sig. Longo, le designazioni sono pubbliche sin dal martedì precedente l’incontro. Tali elementi, a parere del Collegio, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che inducono a ritenere plausibile la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale che risulta, allo stato degli atti, non contraddittoria, né scevra da vizi logici, contrariamente alla versione fornita dall’odierno deferito.

Del tutto irrilevante, ai fini dell’odierno procedimento, è la circostanza, frutto di un’autonoma scelta della Procura Federale di non procedere al deferimento della società ASD Canicattì in assenza di ulteriori elementi idonei a supportare il procedimento sanzionatorio.

Il fatto in questione, così come rappresentato, appare, pertanto, al di là dei concreti risultati raggiunti, idoneo a far ritenere sussistente la condotta illecita posta in essere dall’odierno deferito e ciò a prescindere dall’eventuale, allo stato non provato, coinvolgimento  di altri soggetti e, pertanto, a ritenere congrua l’applicazione della sanzione richiesta dalla Procura Federale.

Dalla condotta del proprio tesserato deriva, pur in assenza di alcun beneficio alla stessa arrecato, la responsabilità oggettiva dell’ASD Troina; quest’ultima circostanza, tuttavia, induce il Collegio a ritenere congrua la sanzione dell’ammenda pari ad € 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per Dell’Arte Silvestro Dario, sanzione dell’inibizione di anni 4 (quattro);

- per la società ASD Troina, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

 

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