F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 26 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUERRINO AMADORI (Amministratore unico e legale rappresentante della società Vis Pesaro Dal 1898 Srl) – (nota n. 00227/731 pf18-19 GP/jg del 4.7.2019).

DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:   GUERRINO   AMADORI (Amministratore unico e legale rappresentante della società Vis Pesaro Dal 1898 Srl) - (nota n. 00227/731 pf18-19 GP/jg del 4.7.2019).

Il deferimento

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) Gruppo Regionale Marche il 26.10.2018 segnalava alla propria Segreteria Nazionale che l’allenatore  sig.  Massimiliano  Fiscaletti (matricola 46930) nel corso della corrente stagione sportiva 2018/2019 aveva svolto l’attività nel Settore Giovanile della Società ASD Carissimi 2016 (matricola 945275) di Fano, nonostante che fosse tesserato per la Società Vis Pesaro 1898 (matricola 61487) Categoria Giovanissimi. Tale segnalazione, recepita dalla Direzione Generale dell’Associazione, l’11 dicembre 2018 giungeva a conoscenza della Procura Federale, che, aperto e protocollato il fascicolo, svolgeva le indagini di rito, aventi ad oggetto l’accertamento della presunta doppia attività del suddetto tecnico.

In questo contesto, la Procura Federale, acquisite in sede di audizione le dichiarazioni dello stesso tecnico Fiscaletti e del sig. Massimo Giuliani, quale presidente della Società ASD Carissimi 2016, raccolti atti e documenti attinenti al caso, riteneva in capo ai soggetti coinvolti la sussistenza di violazioni al CGS - FIGC testo previgente, in relazione alle NOIF ed al Regolamento del Settore Tecnico,  sicché,  concluse le indagini,  si induceva ad inviare la Comunicazione di conclusione delle indagini (CCI) alle parti investite dal procedimento, con le quali, fatta eccezione per l’odierno deferito, veniva raggiunto l’accordo ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS - FIGC, testo previgente.

Veniva così deferito a questo Tribunale il solo sig. Guerrino Amadori, amministratore e legale rappresentante della Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl, a cui era contestata la violazione del previgente art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 38 comma 4 Regolamento Settore Tecnico, per aver consentito - si legge nel provvedimento - e comunque non impedito al tecnico Massimiliano Fiscaletti di svolgere nel corso delle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 l’attività di allenatore e/o comunque di espletare mansioni all’interno della Società ASD Carissimi 2016, mentre lo stesso svolgeva l’attività di allenatore delle squadre minori della Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl, presso la quale egli era regolarmente tesserato.

La memoria difensiva

Il sig. Guerrino Amadori ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva datata 15 Luglio  2019, a firma degli avv.ti Carlo Vitalini Sacconi e Curzio Cicala, con la quale ha chiesto in via principale il rigetto del deferimento e, in via subordinata, nell’ipotesi del suo accoglimento, l’applicazione di sanzioni ridotte al minimo edittale.

Ha dedotto il deferito di essere totalmente estraneo ai fatti contestati, in quanto nulla sapeva della doppia attività del Fiscaletti in favore tanto della Società Vis Pesaro, quanto della Società Carissimi 2016, di guisa che non avrebbe potuto né consentire, né impedire che ciò accadesse; ha eccepito l’assoluta mancanza di prova in merito all’addebito che gli era stato contestato ed ha aggiunto che non era configurabile in suo danno una sorta di responsabilità oggettiva, che, pur essendo prevista per le società, deve essere ripudiata per quel che riguarda il loro legale rappresentante,  all’oscuro  dei  fatti.

Ha chiesto l’ammissione di prova testimoniale su tre articolati capitoli, finalizzati a dimostrare, attraverso l’escussione del Fiscaletti e della Segretaria generale della Società Vis Pesaro, a nome sig.ra Silvia Canfora, che egli comunque era del tutto ignaro delle circostanze poste a base del suo deferimento.

Ad ogni buon fine, ha evidenziato la propria buona fede e, tutto a voler concedere, l’assoluta tenuità del fatto.

Il dibattimento

Alla riunione del 18 Luglio  2019 è comparsa la Procura Federale (avv. De Santis), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) a carico del deferito. È altresì comparso per quest’ultimo l’avv. Vitalini Sacconi, che si è riportato alla memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate, previa ammissione della prova per testi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risulta dagli atti del procedimento e, più in particolare dalle dichiarazioni rese dal Fiscaletti in risposta all’interrogatorio della Procura Federale, che lo stesso Fiscaletti nella stagione 2017 - 2018 si era tesserato con la Società Vis Pesaro e che in tale periodo aveva continuato a frequentare la Società Carissimi 2016, con la quale aveva iniziato a collaborare nel 2016. Egli, nella vigenza del tesseramento con la Società Vis Pesaro, si era limitato ad effettuare sporadiche visite presso la Società Carissimi 2016, che erano finalizzate a valutare da parte del Fiscaletti la bontà dell’operato dei giovani tecnici di detta Società, che egli aveva istruito nella stagione sportiva 2016 - 2017.

Agli atti vi è una foto pubblicata il 18.06.2018 su di un sito web, che ritrae il Fiscaletti con indosso la tuta della Società ASD Carissimi 2016 insieme a giovani calciatori della medesima Società.

Non può pertanto dubitarsi del fatto che il Fiscaletti, nella sua accertata ed incontestata qualità di allenatore di base iscritto nei ruolo del Settore Tecnico, in costanza di tesseramento con la Vis Pesaro ha svolto attività tecnica anche in favore del Settore Giovanile di altra Società, la ASD Carissimi 2016, che, seppur definibile attività di natura esterna, in quanto finalizzata a supervisionare l’operato dei tecnici di detta Società, costituisce violazione dell’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico (“Preclusioni e sanzioni”), per il quale i tecnici, nel corso della medesima      stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse. Accertato tutto questo, depone a sfavore delle tesi difensive del deferito la circostanza del patteggiamento della Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl da lui presieduta, che, raggiunta dalla CCI, si è avvalsa dell’art. 32 sexies CGS - FIGC, testo previgente; la Società, infatti, come tra l’altro si evince dalla comunicazione inviata dalla sua Segreteria alla Procura Federale, da quest’ultima ricevuta il  23 aprile 2019,  ha patteggiato  la sanzione,  così  determinando  la  chiusura del procedimento riferito alla sua posizione.

Codesta iniziativa non poteva essere ignota all’Amadori, la cui carica di legale rappresentante della Società lascia presupporre, oltre ogni ragionevole dubbio, che egli l’aveva autorizzata, ben sapendo come si erano svolti i fatti.

In base al principio, più volte affermato da questo Tribunale, della immedesimazione organica tra società e chi è chiamato a rappresentarla, va dunque affermata la responsabilità del deferito, che appare sussistente nel merito, ma che va sanzionata, ai sensi dell’art. 9 comma 1 inciso H) CGS – FIGC nuovo testo, in misura ridotta rispetto al chiesto, stante la oggettiva tenuità del caso per come si è in pratica concretizzato.

Alla luce delle sue estese considerazioni, l’istanza istruttoria del deferito si appalesa inconferente e va pertanto respinta.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie, per quanto di ragione, il deferimento e, per l’effetto, commina al sig. Amadori Guerrino, nella qualità, l’inibizione di mesi 3 (tre).

 

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