F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 26 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO SCIOTTO (all’epoca dei fatti AU Legale Rapp.te p.t. della società ACR Messina SSD a rl), SOCIETÀ ACR MESSINA SSD a rl – (nota n. 14975/795 pf18-19 GC/GP/ma del 24.6.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO SCIOTTO (all’epoca dei fatti AU Legale Rapp.te p.t. della società ACR Messina SSD a rl), SOCIETÀ ACR MESSINA SSD a rl - (nota n. 14975/795 pf18-19 GC/GP/ma del 24.6.2019).

Il Deferimento

Con provvedimento n. 14975/795pf18-19/GC/GP/ma del 24 giugno 2019 la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Pietro Sciotto, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società ACR Messina SSD a r.l., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS FIGC in relazione all’art. 91, comma 1, delle NOIF, ai punti 3 e 6 del Protocollo d’intesa firmato in data 21.10.2004 tra l’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti, nonché all’art. 10, comma 11, del CGS FIGC, per non aver provveduto ad assicurare al calciatore Sig. Russo Genny, in assenza di una giusta causa, la partecipazione  all’attività  agonistica,  di  addestramento  e  di  allenamento,  della  prima  squadra

della ACR Messina SSD a r.l., iscritta al campionato Nazionale di Serie D girone I; ciò nel corso della stagione sportiva 2018/2019, in particolare a far tempo dal 3 dicembre 2018 e, comunque, dopo che il tesserato, con raccomandata A.R. in data 05.12.2018, contestando l’esclusione dalla rosa, chiedeva alla Società il reintegro e la possibilità di proseguire l’attività agonistica;

- la società SSD ACR Messina a r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS FIGC, per il comportamento ascritto al Sig. Pietro Sciotto (Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società).

Esponeva la Procura Federale che l’indagine aveva preso avvio da una denuncia con la quale il calciatore Genny Russo dichiarava che la SSD ACR Messina a r.l. gli aveva impedito, a partire dal 3.12.2018, di svolgere regolarmente l’attività agonistica, di addestramento e di allenamento con la prima squadra, malgrado formale vincolo di tesseramento per la S.S. 2018-2019 secondo il relativo accordo economico sottoscritto in data 2.9.2018.

L’illiceità dell’esclusione dalla rosa della prima squadra, tra l’altro, era contestata dal calciatore con due diffide del 5.12.2018 e del 12.11.2018 con le quali chiedeva, senza ottenere alcun effetto, il reintegro e la possibilità di proseguire l’attività agonistica.

Secondo quanto dichiarato dal denunciante lo stesso giocatore in data 14.12.2018 a causa della pressione psicologica indottagli si determinava poi a interrompere il vincolo sportivo.

In base agli accertamenti della Procura Federale sarebbe emerso, da un lato, che la società aveva effettivamente deciso che il calciatore non rientrasse più nei piani tecnici societari, dall’altro lato, che il calciatore sarebbe stato effettivamente obbligato dalla società ad allenarsi separatamente dalla prima squadra sotto la direzione di un professionista esterno.

Memorie difensive

I deferiti non hanno depositato memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 18.7.2019 la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Sig. Pietro Sciotto 2 (due) mesi di inibizione;

- nei confronti del SSD ACR Messina a r.l.: € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Per il sig. Pietro Sciotto interveniva l’avv. Rodolfo Hall in sostituzione dell’avv. Giuseppe Cicciari il quale insisteva per il proscioglimento dell’assistito.

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio il deferimento risulta fondato.

Innanzitutto, non si può fare a meno di ribadire che l’estromissione di un tesserato dall’attività di formazione e addestramento costituisce un inadempimento agli obblighi derivanti dal tesseramento, inquadrabile alla stregua di una violazione disciplinare.

In particolare, il protocollo d’intesa stipulato tra A.I.C. e L.N.D. il 21.10.200, con il quale sono stati integrati i Doveri delle Società previsti dall’art. 91 delle NOIF, ha previsto che “le società si impegnano a far partecipare tutti i calciatori/calciatrici all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento, nonché a curarne la migliore efficienza, fornendo loro attrezzature idonee alla preparazione tecnico/atletica e mettendo a disposizione ambienti quanto più possibile idonei” (punto 3) e che “sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva nei limiti e con i criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza, in conformità ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale”(punto 6).

In base a tali disposizioni, dunque, anche alla luce delle precedenti  decisioni di Codesto Tribunale, la società che non consente al tesserato di svolgere regolarmente l’attività agonistica, di addestramento e di allenamento della prima squadra, in assenza di condotte disciplinarmente rilevanti da parte del giocatore, è sanzionabile per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza (TFN C.U. n. 6 2018/2019 e n. 81 2015/2016).

Dagli atti del procedimento emerge con chiarezza che il calciatore Genny Russo senza alcuna specifica ragione è stato escluso dalla rosa della prima squadra In particolare, a questo ultimo è stato precluso il regolare svolgimento dell’attività agonistica, di addestramento e di allenamento con la prima squadra.

Il sig. Oberdan Biagioni responsabile dell’area tecnica della società nel corso dell’audizione del 2.4.2019 ha, infatti, ammesso che il giocatore sia stato messo fuori rosa,  senza  tuttavia indicare né le motivazioni  di tale scelta societaria, né il soggetto responsabile di siffatta decisione.

Parimenti, il sig. Giuseppe La Spada ha confermato che al sig. Genny Russo era stato precluso a partire dal 3.12.2018 la possibilità di allenarsi con la prima squadra.

Tra l’altro la circostanza che il calciatore Genny Russo “dal 1.12.2018 anche per non creare frizioni con i calciatori rimanenti, essendo lo stesso conscio del trasferimento, è stato utilizzato separatamente”, è stata pacificamente ammessa dallo stesso deferito nel corso dell’audizione del 20.6.2019.

Né possono assumere rilievo esimente le affermazioni del deferito secondo le quali allo stesso non possono essere attribuite le condotte contestate, in quanto non si sarebbe mai interessato in prima persona di tali vicende.

Innanzitutto, la circostanza dedotta a discarico dal deferito risulta priva di qualsivoglia prova a suffragio.

Inoltre, essendo lo stesso deferito all’epoca dei fatti contestati il legale rappresentante della società evidentemente lo stesso risulta responsabile di tutte le decisioni societarie.

Ne consegue, dunque, che il sig. Pietro Sciotto è senz’altro responsabile della violazione delle disposizioni contestate dalla Procura.

Essendo il sig. Pietro Sciotto all’epoca dei fatti il legale rappresentante della SSD ACR Messina a r.l. sussiste la responsabilità diretta della società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione  Disciplinare accoglie il deferimento e infligge le seguenti   sanzioni:

- per Pietro Sciotto, inibizione di mesi 2 (due);

- per la società ACR Messina SSD arl, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

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