F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 26 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo) (DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI SALVO (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società SSD Albalonga), SOCIETÀ SSD ALBALONGA – (nota n. 15136/1117 pf18-19 GC/GP/ma del 26.6.2019).

(DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI SALVO (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società SSD Albalonga), SOCIETÀ SSD ALBALONGA - (nota n. 15136/1117 pf18-19 GC/GP/ma del 26.6.2019).

Il deferimento

Con provvedimento Prot. 15136/1117pf18-19/GC/GP/ma del 26 Luglio  2019 la Procura Federale ha deferito:

- il Sig. Nicola Di Salvo, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società SSD Albalonga, per rispondere, sotto il profilo di una responsabilità disciplinare, della violazione dell’art. 1, comma 1bis, del CGS (quale vigente all’epoca dei fatti in contestazione), ovvero, stante il principio di immedesimazione organica esistente tra esso e la Società da egli rappresentata, di fatti - rilevanti ex art. 11, comma 3, del CGS vigente “ratione temporis” - occorsi durante la gara SSD Albalonga vs ASD Trastevere Calcio disputata in data 27.03.2019, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Gir. G, stagione sportiva 2018/19 - quali concretatisi nell’aver un gruppo di tifosi della squadra ospitante (SSD Albalonga) presenti sulla tribuna dell’impianto sportivo teatro dell’evento (Stadio Comunale di Albano Laziale) preso di mira, per tutta la durata della gara, l’Assistente arbitrale Sig.ra Laura Cordiani della Sez. A.I.A. di Piacenza, rivolgendo all’indirizzo della stessa, ogniqualvolta il gioco si spostava nella zona di propria pertinenza, grida dal contenuto offensivo ed espressione di discriminazione di genere in quanto arrecanti insulto per motivi di sesso (ripetutamente la stessa veniva apostrofata con l’epiteto “m…….”, appellativo sicuramente integrante e costituente insulto di natura sessista in quanto volto ad evocare una caratteristica negativa considerata tipica del sesso femminile);

- la Società SSD Albalonga, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS FIGC (quale vigente all’epoca dei fatti in contestazione), delle violazioni ascritte  al  proprio  Presidente.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati non sono pervenute memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 18 Luglio  2019 la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, evidenziando la speciale valenza probatoria della relazione del commissario di campo che ha anche confermato in atti quanto già affermato nel proprio referto al giudice sportivo, e, pertanto, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Nicola Di Salvo, 30 (trenta) giorni inibizione;

- la Società SSD Albalonga, 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Per la società deferita è intervenuto, su delega del presidente, il sig. Bruno Camerini, già sentito in sede di indagini dalla Procura Federale, che ha ribadito l’infondatezza delle ipotesi accusatorie formulate che non sono state riscontrate da nessuno degli altri soggetti coinvolti nel procedimento ed appositamente interpellati, ivi compreso l’assistente di gara che sarebbe stata oggetto degli insulti di natura sessista.

I motivi della decisione

Va preliminarmente ricordato che l’indagine trae le mosse da una mail inviata dal  Giudice Sportivo LND con la quale si chiedevano ulteriori accertamenti in ordine ai fatti sopra esposti atteso che i fatti riportati dal Commissario di campo non venivano confermati né dall’arbitro, né dall’assistente   arbitrale.

Alla luce di quanto emerge dagli atti il collegio ritiene che il deferimento sia infondato

Va ricordato, infatti, che l’art.11, comma 3 del Codice di giustizia Sportiva della FIGC in vigore al momento dei fatti contestati, punisce, a titolo di responsabilità oggettiva, la società per i comportamenti dei propri sostenitori nei casi di cori discriminatori, come quelli in esame.

Tale responsabilità è correlata, pertanto, alla violazione di specifiche condotte imputate a soggetti non facenti parte dell’ordinamento sportivo e per i quali si ritiene che la società debba esercitare un doveroso dovere di vigilanza, tanto è vero che sono anche previste delle forme di attenuazione e/o esenzione di responsabilità nel caso in cui la società ponga in essere misure idonee a far cessare le condotte censurabili.

Nel caso di specie, invece, la Procura Federale ha deferito il Presidente della S.S.D, Albalonga ex art.1, comma 1 bis del codice di Giustizia sportiva FIGC per fatti e comportamenti che lo stesso non ha commesso, né che possono essere allo stesso in alcun modo imputabili.

Alcun ruolo attivo nell’esecuzione dei presunti cori, infatti, risulta allo stesso addebitabile.

Pur a voler ammettere, in linea astratta, configurabile una sua condotta omissiva per aver evitato di porre in essere, nell’immediatezza degli eventi, le misure idonee a far cessare i presunti cori sessisti, nel caso di specie è sufficiente rilevare che tale condotta non è mai stata censurata, né potrebbe allo stesso essere addebitato alcunché, giacché, dagli atti in giudizio non sembra evincersi che il commissario di campo abbia sollecitato una tale iniziativa ed abbia fatto rilevare, nel corso della gara, la sussistenza dei cori incriminati.

Ne deriva che, anche la responsabilità diretta della società, per effetto della condotta del proprio presidente, è insussistente; né sarebbe ipotizzabile ritenere configurabile la responsabilità oggettiva della società in quanto, non sarebbe ammessa in tale sede una riqualificazione della fattispecie sanzionatoria, atteso che nel deferimento la condotta della società viene contestata soltanto in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente.

Tale considerazione rende superfluo l’esame dei fatti contestati nel deferimento, pur dovendo il Collegio rilevare che alcun elemento nuovo è stato addotto dalla Procura Federale rispetto a quanto rilevato dal Giudice Sportivo, idoneo a corroborare la fattispecie illecita evidenziata nel referto del Commissario di campo che di per se solo era stato ritenuto inidoneo dal giudice sportivo per l’irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti della società.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione  Disciplinare  rigetta  il  deferimento  e  proscioglie  i deferiti  dagli  addebiti  contestati.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it