F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 14/FTN del 06 Agosto 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE CAIATA (all’epoca dei fatti Presidente onorario e socio dotato di poteri di firma della società Potenza Calcio Srl, nonché componente del Consiglio Direttivo della Lega Pro), SOCIETÀ POTENZA CALCIO SRL – (nota n. 680/1064 pf 18-19 GP/GT/blp del 12.7.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE CAIATA (all’epoca dei fatti Presidente onorario e socio dotato di poteri di firma della società Potenza Calcio Srl, nonché componente del Consiglio Direttivo della Lega Pro), SOCIETÀ POTENZA CALCIO SRL -  (nota n. 680/1064 pf 18-19 GP/GT/blp del 12.7.2019).

Il deferimento

Con nota del 12 Luglio  2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1. il Sig. Salvatore Caiata, all’epoca dei fatti presidente onorario e socio dotato di poteri di firma della società Potenza Calcio Srl, nonché componente del Consiglio direttivo della Lega Pro, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, contrariamente ai principi di lealtà, correttezza e probità, contattato telefonicamente il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli dopo la gara Trapani-Potenza di Coppa Italia Lega Pro del 28 febbraio 2019, per segnalargli presunti torti arbitrali subiti in quella gara e in altre della medesima stagione, affermando di essere in possesso di una registrazione audio fatta da un suo amico, nella quale un “direttore di gara” avrebbe detto “dobbiamo farla pagare al Potenza” e avere poi negato tale circostanza in sede di audizione davanti alla  Procura Federale in data 16 maggio 2019, affermando di non avere mai avuto una registrazione di tale tenore e di non averne mai parlato al Presidente della Lega Pro; suscitando, con tale comportamento, un comprensibile quanto ingiustificato allarme in capo al presidente della Lega Pro e inducendo quest’ultimo a denunciare il contenuto di tale conversazione ai competenti organi federali;

b) alla violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, essendo venuto a conoscenza di attività poste in essere da soggetti, allo stato non identificati (tra i quali anche un arbitro) dirette ad alterare i risultati di gare del Potenza  Calcio  nella  stagione sportiva 2018-2019, così come comunicato al Presidente della Lega Pro nei termini di cui alla precedente lettera a), non adempiva all’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC;

2. la società Potenza Calcio Srl, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio presidente  onorario,  socio  dotato  di poteri di firma, Sig. Salvatore Caiata, così come sopra descritti.

Entrambi i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 26 Luglio  2019 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Francesco Bevivino, riportatosi all’atto di  deferimento, ha chiesto irrogarsi  le  seguenti  sanzioni giustificate dal vincolo di continuazione dei fatti contestati:

- Salvatore Caiata 13 (tredici) mesi di inibizione e ammenda di € 35.000,00 (trentacinquemila/00);

- Potenza Calcio Srl ammenda di € 35.000,00 (trentacinquemila/00);

Per entrambi i deferiti è comparso il difensore Avv. Eduardo Chiacchio il quale ha concluso per il proscioglimento in via principale ed in subordine per circoscrivere la contestazione alla sola violazione dell’art. 1-bis, comma 1 del CGS con applicazione della sanzione minima.

È comparso personalmente il deferito Salvatore Caiata.

Motivazione della decisione

L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 17 giugno 2019.

Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 12 Luglio  2019, è parzialmente fondato e va accolto in parte qua, come da dispositivo pubblicato in data 26/7/2019 CU n. 13/TFN, per le seguenti considerazioni.

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in esame, sono stati acquisiti elementi istruttori, fra i quali appaiono assumere particolare rilevanza quelli che di seguito si indicano:

- lettera del Presidente della Lega Pro datata 5 marzo 2019, depositata alla Procura Federale in data 6 marzo 2019;

- copia di articoli di stampa relativi a dichiarazioni del Sig. Salvatore CAIATA in ordine allo svolgimento della partita suindicata e a presunti torti arbitrali subiti;

- verbale di audizione in data 14 maggio 2019 del Sig. Salvatore CAIATA;

- verbale di audizione in data 21 maggio 2019 del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, con allegata produzione documentale dell’audito.

Con comunicazione in data 6 marzo 2019 il Presidente della Lega Pro, Dott. Francesco Ghirelli denunciava di essere stato  contattato, dopo la partita Trapani-Potenza di Coppa Italia Lega Pro del 28 febbraio 2019, dal Presidente del Potenza e Consigliere di Lega Salvatore Caiata, il quale gli aveva segnalato presunti torti arbitrali subiti in quella gara e in altre della medesima stagione, affermando di essere in possesso di una registrazione audio fatta da un suo amico, nella quale un “direttore di gara” avrebbe detto “Dobbiamo farla pagare al Potenza”;

- il Presidente Ghirelli consigliava al Caiata di denunciare tali fatti alla Procura Federale, se non anche all’Autorità giudiziaria ordinaria, fornendo la sua disponibilità ad accompagnarlo nelle

sedi degli organi di giustizia ma, non avendo avuto riscontri in tal senso, si era determinato a denunciare direttamente la vicenda;

- la segnalazione del Ghirelli veniva confermata e dettagliata in sede di sua audizione nel corso dell’indagine: in occasione dell’audizione, il Presidente Ghirelli consegnava altresì copia di messaggi telefonici scambiati nel periodo dei fatti con il Caiata;

- di contro il Presidente Caiata, anch’egli audito in corso di indagini, negava di aver riferito al Ghirelli di avere la registrazione sopra indicata, anzi negava del tutto di esserne in possesso. La contestata violazione dell’art. 7, comma 7 del CGS svolta nei confronti del Caiata per essere venuto meno all’obbligo di denuncia di un presunto illecito risulta priva di riscontri probatori ed oggettivi. Le affermazioni del Presidente Ghirelli di cui al verbale di audizione del 21/5/2019  circa  la  presenza  di  “una  registrazione  audio  nella  quale  un  direttore  di  gara avrebbe detto: dobbiamo farla pagare al Potenza”, non sono riscontrabili ne confermate da soggetti terzi e sono state negate dal Caiata.

Peraltro, la giurisprudenza della Corte Federale di appello ha chiarito che affinché possa dirsi integrata l’ipotesi dell’omessa denuncia, è necessario l’esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti  appartenenti  al  contesto sportivo di riferimento. Al contrario, non è sufficiente, al fine di affermarne la responsabilità un semplice sospetto ovvero un mero presentimento. In altri termini per integrare gli estremi della violazione dell’obbligo di denuncia, l’incolpato deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti l’illecito, ma anche averne colto la loro antigiuridicità ed il  relativo disvalore sportivo.

Applicando tali principi al caso di specie, avendo il Caiata smentito di aver mai posseduto, né ascoltato la registrazione contestata, e mancando un riscontro oggettivo al riguardo, deve ritenersi che il Presidente onorario del Potenza Calcio Srl vada prosciolto della contestazione di violazione dell’art. 7, comma 7 CGS.

Per contro risultano provate, per stessa ammissione del Caiata rese in sede di audizione, le affermazioni di “essere stati perseguitati dalla classe arbitrale visti gli innumerevoli episodi sfavorevoli subiti nel corso di questa stagione sportiva”.

Tali dichiarazioni integrano gli estremi della violazione dell’art. 1 bis,  comma  1  del  CGS  per essere contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità.

Sotto tale profilo, pertanto, il deferimento è fondato sia in relazione al Caiata che alla responsabilità diretta della società Potenza Calcio Srl ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS.

In relazione al quantum, avendo il deferimento avuto solo un parziale accoglimento e per la violazione meno grave, anche la sanzione va equamente ridotta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento dell’atto di deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- per Salvatore Caiata, inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);

-  per la società Potenza Calcio Srl, ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

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