F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 06 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 15/FTN del 02 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FARTHING ANN ELIZABETH (all’epoca dei fatti calciatrice straniera minorenne svolgente attività calcistica nell’interesse della società ASD Calcio Padova Femminile) – (nota n. 580/723 pf18-19 GC/AA/ep del 10.7.2019). Con provvedimento del 10 Luglio 2019 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto deferivano al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la Sig.ra Farthing Ann Elizabeth, all’epoca dei fatti calciatrice straniera minorenne, svolgente attività calcistica nell’interesse della società ASD Calcio Padova Femminile, per la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità e di osservanza delle norme federali, di cui all’art. 1 bis co. 1 CGS, vigente “ratione temporis”, con riferimento all’art. 40 comma 3 bis, punto 6 delle NOIF, poiché dichiarava falsamente di non essere mai stata tesserata con società appartenenti a Federazioni estere, inducendo così in errore l’apposita Commissione Federale che ne ratificava il tesseramento a decorrere dal 25.10.2018, tesseramento poi successivamente revocato dall’Ufficio Tesseramenti della FIGC, una volta avuta notizia dalla Federazione degli Stati Uniti d’America che la stessa era stata già tesserata per la società Missisipi Brilla Juniors, per la stagione 2017 – 2018.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FARTHING ANN ELIZABETH (all’epoca dei fatti calciatrice straniera minorenne svolgente attività calcistica nell’interesse della società ASD Calcio Padova Femminile) - (nota n. 580/723 pf18-19 GC/AA/ep del 10.7.2019).

Con provvedimento del 10 Luglio  2019 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto deferivano al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la Sig.ra Farthing Ann Elizabeth, all’epoca dei fatti calciatrice straniera minorenne, svolgente attività calcistica nell’interesse della società ASD Calcio Padova Femminile, per la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità e di osservanza delle norme federali, di cui all’art. 1 bis co. 1 CGS, vigente “ratione temporis”, con riferimento all’art. 40 comma 3 bis, punto 6 delle NOIF, poiché dichiarava falsamente di non essere mai stata tesserata con società appartenenti a Federazioni estere, inducendo così in errore l’apposita Commissione Federale che ne ratificava il tesseramento a decorrere dal 25.10.2018, tesseramento poi successivamente revocato dall’Ufficio Tesseramenti della FIGC, una volta avuta notizia dalla Federazione degli Stati Uniti d’America che la stessa era stata già tesserata per la società Missisipi Brilla Juniors, per la stagione 2017 – 2018.

Il deferimento

Il deferimento trae origine dai seguenti fatti.

La calciatrice Farthing Ann Elizabeth, minorenne (nata il 18.07.2002), cittadina degli Stati Uniti d’America, sottoscriveva in data 17.10.2018, una dichiarazione con la quale asseriva di non essere mai stata tesserata con società appartenenti a Federazioni estere.

La dichiarazione veniva sottoscritta anche dal padre e dalla madre, esercenti la potestà genitoriale, allo scopo di potere presentare la richiesta di tesseramento per la ASD Calcio Padova Femminile. Anche tale richiesta di tesseramento veniva sottoscritta dalla stessa calciatrice, dal padre e dalla madre.

Conseguentemente la Commissione Federale per l’esame delle richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri, nella riunione del 25.10.2018, esaminava la documentazione prodotta dalla ASD Padova Femminile, e ratificava il tesseramento.

L’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C., in data 31.10.2018, inoltrava richiesta di informazioni alla Federazione degli Stati Uniti d’America ed apprendeva, in data 07.11.2018, che la suddetta calciatrice era già stata tesserata per la società Missisipi Brilla Juniors per la stagione 2017 – 2018.

Ne seguiva la revoca del tesseramento, che veniva comunicata agli interessati ed alla Procura Federale.

L’istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti numerosi documenti, costituenti fonti di prova e precisamente:

a) la copia del modello di richiesta tesseramento per la società ASD Calcio Padova Femminile, con allegata dichiarazione della calciatrice straniera Farthing Ann Elizabeth, di non essere mai stata tesserata con società appartenenti a Federazioni straniere, datata 17.10.2018;

b) la copia della comunicazione della Commissione Federale per l’esame delle richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri, con la quale si comunicava l’avvenuta ratifica del tesseramento della predetta calciatrice con decorrenza dal 25.10.2018;

c) la copia della comunicazione del 07.11.2018 della Federazione USA con la quale si rappresentava che la predetta calciatrice risultava essere stata già tesserata per la società Missisipi Brilla Juniores, affiliata alla US Soccer – Federazione USA;

d) la copia della comunicazione di revoca del tesseramento da parte dell’Ufficio Tesseramenti della FIGC del 12.11.2018, inviata anche alla Procura Federale.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto nei confronti della calciatrice Farthing Ann Elizabeth l’irrogazione della sanzione della squalifica per mesi 3 (tre), da scontarsi al primo tesseramento utile.

Nessuno è comparso per la deferita.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale ritiene che è da ritenersi senza dubbio provata l’accusa addebitata alla deferita.

Il modulo predisposto per rendere la dichiarazione con la quale si asserisce di non essere mai stati tesserati con società appartenenti a Federazioni straniere ha una impostazione estremamente schematica che non lascia spazio a dubbi interpretativi da parte di chi si accinga a compilarlo.

Esso reca, infatti, soltanto due alternative. Si può dichiarare di “non essere mai stato tesserato con società appartenenti  a Federazioni estere” oppure si può dichiarare “di essere stato precedentemente tesserato per la società …”, con la possibilità di indicare la società e la Federazione di appartenenza.

Il modulo si presenta, pertanto, di semplice intelligibilità e comprensione anche da parte di chi non conosca perfettamente la lingua italiana, poiché la sua impostazione grafica fa comprendere a chiunque che vi sono soltanto due possibili dichiarazioni alternative.

Il lettore di nazionalità straniera, dinanzi alla scelta da compiere, deve necessariamente interpretare il suo significato avvalendosi, se necessario, della collaborazione di una persona che conosca la lingua italiana e che possa orientarlo.

Dobbiamo ancora osservare che anche l’altro modulo, quello per la richiesta di tesseramento, contempla una casella apposita con la stessa dichiarazione di non essere stato tesserato all’estero.

Anche tale secondo modulo, come sopra specificato, è stato sottoscritto sia dalla calciatrice che dai suoi genitori.

La deferita (ed i suoi genitori) hanno, pertanto, reso la dichiarazione per ben due volte.

Ciò considerato, si deve ritenere che la calciatrice di nazionalità straniera (assistita dai genitori) abbia compreso sufficientemente il significato della dichiarazione che le veniva richiesta e lo scopo di essa.

La calciatrice era, inoltre, ovviamente ben consapevole del proprio tesseramento per la società estera ed a fronte della ricostruzione proposta dalla Procura Federale, riscontrata documentalmente, non ha offerto una versione alternativa che possa spiegare o giustificare la sua decisione di rendere la dichiarazione di cui qui si tratta.

Il deferimento è, pertanto, da ritenersi fondato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, infligge alla calciatrice Farthing Ann Elizabeth la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) da scontarsi al primo tesseramento utile.

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