F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/FTN del 08 Agosto 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAGAZZONI STEFANO (Direttore Generale della società SS Argentina Srl), SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL – (nota n. 11356/489 pf18-19 GC/GP/ma del 10.4.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAGAZZONI STEFANO (Direttore Generale della società SS Argentina Srl), SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL - (nota n. 11356/489 pf18-19 GC/GP/ma del 10.4.2019).

Con provvedimento del 10.04.2019 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Stefano Ragazzoni, Direttore Generale della Società SS Argentina  Srl, per la stagione sportiva 2017/2018, a seguito di sottoscrizione di contratto in data 20.11.2017, tuttavia operante in dette qualità già in precedenza e comunque persona rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l’attività federale:

a) per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del vigente CGS, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, 6 e 7, del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall’1.4.2015, per avere prestato attività di assistenza al calciatore Alessio Rosato, tesserato per la società SS Argentina Srl in data 30.11.2017, pur non essendo iscritto nel registro dei procuratori Sportivi della F.I.G.C., e senza avere quindi sottoscritto alcun contratto di rappresentanza e, nonostante ciò, ottenendo un compenso di Euro 5.700,00, a lui corrisposte in varie rate, le ultime delle quali oltre tutto percepite dopo la sua nomina a Direttore Generale della società SS Argentina, così determinando anche una situazione di conflitto di interessi non  previamente oggetto di consenso scritto delle parti contrattuali;

b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere avanzato, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, una richiesta economica di Euro 10.000,00 al padre del calciatore Alessio Rosato, tesserato della società SS Argentina Srl, “per seguirlo

tutto l’anno”, pur rivestendo all’epoca dei fatti la qualifica di Direttore Generale della predetta società

2) la società SS Argentina Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Direttore Generale, Signor Stefano Ragazzoni, così come descritto.

Il deferimento

Il Sig. Salvatore Rosato, padre del giovane calciatore Alessio Rosato, faceva pervenire alla Procura Federale un esposto (datato 12.10.2018) nel quale venivano segnalati alcuni illeciti compiuti dal Sig. Stefano Ragazzoni.

All’esposto veniva allegata la copia di una querela del 11.10.2018 presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Lecce S. Rosa. Egli riferiva di avere conosciuto il Sig. Ragazzoni nel mese di Luglio  del 2017, tramite amici comuni, e lamentava il fatto che il Sig. Ragazzoni, presentatosi quale Direttore Sportivo e procuratore calcistico, avesse avanzato richieste di denaro prospettandogli la possibilità di farlo giocare nell’Argentina Arma.

L’esponente riferiva di avere versato al Ragazzoni la complessiva somma di Euro 5.700,00 allo scopo detto, ma che il proprio figlio aveva partecipato solamente ad alcuni “spezzoni” di incontri  calcistici.

L’istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti numerosi documenti  costituenti  fonti  di prova e precisamente:

- denuncia del Sig. Salvatore Rosato ed allegati;

- verbale dell’audizione del Sig. Ragazzoni Stefano e allegati;

- verbale dell’audizione del Sig. Rosato Salvatore e allegati;

- verbale dell’audizione del Sig. Rosato Alessio;

- verbale dell’audizione del Sig. Speziale Antonio.

Il Sig. Ragazzoni faceva pervenire una memoria difensiva nella quale eccepiva la pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti, e contestava, nel merito, le accuse mosse dal padre del calciatore.

Il dibattimento.

All’odierna riunione è comparso  il  rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto l’irrogazione della sanzione di 18 (diciotto) mesi di inibizione nei confronti del Sig. Stefano Ragazzoni, e l’irrogazione della sanzione di dell'ammenda di euro 1.000,00  (mille/00) nei confronti della SS. Argentina Srl.

Per i deferiti nessuno è comparso.

I motivi della decisione

Le argomentazioni difensive non possono essere accolte. La richiesta di sospensione del procedimento in ragione della pendenza di indagini di natura penale deve essere respinta, stante l’autonomia dell’Ordinamento Federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e l’autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.

Nel merito si osserva che la Procura Federale ha acquisito copia di numerose ricevute di ricariche di PostePay che attestano l’esistenza di un rapporto economico tra il calciatore ed il deferito che esula da qualunque ruolo da costui ricoperto. Lo stesso Sig. Alessio Rosato, giovane calciatore e diretto interessato, ha testualmente confermato al Rappresentante della Procura Federale che:<<So che il Ragazzoni aveva chiesto soldi a mio padre per interessarsi al mio inserimento in qualche società, ma non ho mai saputo dettagli in merito. Solo allorquando mio padre ha deciso di querelarlo e fare un esposto alla Procura Federale ho appreso che il Ragazzoni ha ricevuto più di 5000 Euro.>>. Il deferimento è pertanto fondato, considerata l’acquisizione di copiosa documentazione rivolta alla ricostruzione dei passaggi che hanno originato il procedimento.

Il Ragazzoni ha effettivamente prestato attività di assistenza al calciatore Alessio Rosato, tesserato per la società SS Argentina Srl in data 30.11.2017, pur non essendo iscritto nel registro dei procuratori Sportivi della F.I.G.C., e senza avere quindi sottoscritto alcun contratto di  rappresentanza  e,  nonostante  ciò,  ottenendo  un  compenso  di  Euro  5.700,00,  a  lui corrisposto in varie rate, le ultime delle quali dopo che ricopriva l'incarico di Direttore Generale della società SS Argentina, così determinando anche una situazione di conflitto di interessi. Per ciò che concerne, invece, la posizione della società SS Argentina Srl, questo Tribunale rileva  che  non  si  è  perfezionata  la  notifica  dell’avviso  di  convocazione  all’udienza  di discussione  del  deferimento,  e si  rende,  pertanto,  necessaria  l’acquisizione  di una  visura camerale aggiornata, al fine di verificarne la effettiva reperibilità della società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga la sanzione di mesi 18 (diciotto) di inibizione al Sig. Stefano Ragazzoni e, stante l’irreperibilità della SS Argentina, ordina alla Procura Federale di acquisire una visura camerale aggiornata della suddetta Società, disponendo che la stessa visura venga effettuata e trasmessa alla Segreteria del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare entro 30 giorni dalla data odierna.

Rinvia pertanto la trattazione della posizione della società SS Argentina Srl a nuovo ruolo con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 vecchio CGS.

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