F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RASETTA VELINA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara Calcio Femminile (già ASD La Saponeria Unigross) e la società ASD PESCARA CALCIO FEMMINILE (già ASD La Saponeria Unigross) – (nota n. 823/722 pf18-19 GP/AA/ep del 16.7.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RASETTA VELINA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara Calcio Femminile (già ASD La Saponeria Unigross) e la società ASD PESCARA CALCIO FEMMINILE (già ASD La Saponeria Unigross) - (nota n. 823/722 pf18-19 GP/AA/ep del 16.7.2019).
Il deferimento
Con provvedimento n. 823 /722pf18-19/GP/AA/ep del 16 Luglio 2019 la Procura Federale ha deferito:
- la Sig.ra Rasetta Velina, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara Calcio (già ASD La Saponeria Unigross): violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la calciatrice Chiara Cialfi per la stagione sportiva 2017/2018 entro il termine previsto dalla normativa federale;
- la società ASD Pescara Calcio (già ASD La Saponeria Unigross), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. Memorie difensive
I deferiti non hanno depositato memorie.
Il dibattimento
All’udienza del 6.8.2019 la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
- nei confronti della Sig.ra Velina Rasetta: 3 (tre) mesi di inibizione;
- nei confronti della ASD Pescara Calcio (già ASD La Saponeria Unigross): € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
Motivi della decisione
Ad avviso del Collegio il deferimento risulta, senz’altro fondato.
Il tardivo deposito da parte della sig.ra Velina Rosetta, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Pescara Calcio (già ASD La Saponeria Unigross), dell’accordo economico sottoscritto con la calciatrice Chiara Cialfi per la stagione sportiva 2017/2018 risulta provato per tabulas.
Tra l’altro il predetto deposito tardivo, contestato dalla Procura, è stato espressamente riconosciuto dalla deferita nella nota del 24.5.2019, con la quale l’interessata non ha disconosciuto la propria condotta, limitandosi ad evidenziare l’assenza di qualsivoglia dolo e ha chiesto la mancata irrogazione di sanzioni, stante “l’enorme difficoltà a reperire fondi per il prosieguo di questa attività”.
Ne consegue la responsabilità della deferita, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Pescara Calcio (già ASD La Saponeria Unigross) per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la calciatrice Chiara Cialfi per la s.s. 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale.
A tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, della società ASD Pescara Calcio (già ASD La Saponeria Unigross) il cui Presidente e rappresentante legale pro tempore al momento della commissione dei fatti era la deferita.
Sotto il profilo del quantum le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono adeguate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale infligge:
- alla sig.ra Rasetta Velina la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre);
- alla società ASD Pescara Calcio Femminile (già ASD La Saponeria Unigross) la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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