F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRAMBATTI GASTON EMANUEL (all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società ASD Igea Virtus Barcellona) – (nota n. 1042/1068 pf18-19 GC/GP/ma del 19.7.2019).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  BRAMBATTI  GASTON EMANUEL (all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società ASD Igea Virtus Barcellona) - (nota n. 1042/1068 pf18-19 GC/GP/ma del 19.7.2019).

Il deferimento

Con provvedimento nota n. 1042/1068 pf18-19 GP/AA/ep del 19.7.2019 la Procura Federale ha deferito il Sig. Gaston Emanuel Brambatti, “all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società ASD Igea Virtus Barcellona: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF, ai punti 2 e 7 del Protocollo d’intesa firmato in data 21.10.2004 tra l’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti, nonché all’art. 10, comma 11, del CGS in vigore all’epoca dei fatti, per aver, in data 25.2.2019, abbandonato la società ASD Igea Virtus Barcellona (subito dopo aver ricevuto un acconto sui rimborsi spese concordati) per la quale era tesserato, senza addurre alcuna giustificazione e senza dare notizie di sé, rendendosi allo stato  irreperibile”.

Il deferimento origina dall’esposto trasmesso alla Procura Federale dal Presidente della società ASD Igea Virtus Barcellona, sig. Filippo Grillo, il 28.2.2019, con il quale si segnalava che in seguito al perfezionamento del tesseramento da parte della predetta società del calciatore argentino Gaston Emanuel Brambatti, questo ultimo in data 25.2.2019, subito dopo aver ricevuto dalla società tesserante, un acconto pari a Euro 500,00sul rimborso spese concordato, non dava più notizie di sé, abbandonando la squadra.

A fondamento dell’esposto il segnalante, in sede di audizione depositava le ricevute di versamento delle somme corrisposte al deferito, controfirmate dallo stesso beneficiario, e confermava che il calciatore si era allontanato da Barcellona Pozzo di Gotto in data 25.2.2019, dopo aver affermato di doversi recare a prendere la consorte in arrivo dall’Argentina.

Il deferito non si è costituito nel procedimento, né nel corso delle indagini, né innanzi al Tribunale Federale Nazionale.

Il dibattimento

All’udienza del 6.8.2019 la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e formulato la richiesta sanzionatoria nei confronti del deferito, Sig. Gaston Emanuel Brambatti, di mesi 6 (sei) di squalifica.

Motivi della decisione

Dalla documentazione in atti emerge chiaramente la sussistenza della violazione addebitata al Deferito.

Invero, l’esposto e l’audizione del presidente della Società ASD Igea Virtus Barcellona ricostruiscono in modo circostanziato e verosimile le condotte contestate.

Inoltre, le ricevute di versamento delle somme corrisposte confermano la corresponsione al deferito di un acconto sul rimborso spese concordato.

Non vi sono ragioni, pertanto, per dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dal sig. Filippo Grillo in merito alla circostanza che il sig. Gaston Emanuel Brambatti avrebbe abbandonato a partire dal 25.2.2019 la squadra.

Considerato che siffatta violazione appare altresì confermata anche dalla condotta del Deferito che – nonostante le perfezionate notifiche degli atti del procedimento e i molteplici tentativi della Procura di mettersi in contatto anche telefonicamente con lo stesso – ha omesso di svolgere qualsivoglia attività difensiva, ovvero di effettuare dichiarazioni a discolpa.

La richiesta sanzionatoria appare adeguata rispetto alla gravità della condotta contestata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto infligge a Brambatti Gaston Emanuel la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) da scontarsi nel primo tesseramento utile.

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