F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BOFF VANESSA (calciatrice all’epoca dei fatti tesserata presso la società Sportland SSDARL) – (nota n. 1254/1044 pf18-19 GP/AA/ep del 24.7.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BOFF VANESSA (calciatrice all’epoca dei fatti tesserata presso la società Sportland SSDARL) - (nota n. 1254/1044 pf18-19 GP/AA/ep del 24.7.2019).

Il deferimento

Con provvedimento n. 1254/1044 pf18-19 GP/AA/ep del 24 Luglio  2019 la Procura Federale ha deferito la sig.ra Vanessa Boff, “calciatrice tesserata presso la società Sportland S.S.D.A.R.L per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt.1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 40 comma 6 delle N.O.I.F, per aver in occasione della richiesta di tesseramento con la Società Sportland S.S.D.A.R.L., dichiarato, mentendo, di non essere mai stata tesserata per altra Federazione estera, sottoscrivendo in data 28/01/2019 in Milano (MI) il relativo modulo federale”.

La deferita non si è costituita nel procedimento, né nel corso delle indagini, né innanzi al Tribunale Federale Nazionale.

Il dibattimento

All’udienza del 6.8.2019 la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e formulato la richiesta sanzionatoria nei confronti della deferita, sig.ra Vanessa Boff, di mesi 6 (sei) di squalifica.

Motivi della decisione

Dalla documentazione in atti emerge chiaramente la sussistenza della violazione addebitata alla Deferita.

Il modulo predisposto per rendere la dichiarazione con la quale si afferma di non essere mai stati tesserati con società appartenenti a Federazioni straniere ha una impostazione estremamente schematica che non lascia spazio a dubbi interpretativi da parte di chi si accinga a compilarlo.

Esso reca, infatti, soltanto due alternative. Si può dichiarare di “non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere”, oppure si può dichiarare “di essere stato precedentemente tesserato per la società […]”, con la possibilità di indicare la società e la Federazione di appartenenza.

Il modulo si presenta, pertanto, di semplice intelligibilità e comprensione anche da parte di chi non conosca perfettamente la lingua italiana, poiché la sua impostazione grafica fa comprendere a chiunque che vi sono soltanto due possibili dichiarazioni alternative.

Il lettore di nazionalità straniera, dinanzi alla scelta da compiere, deve necessariamente interpretare il suo significato avvalendosi, se necessario, della collaborazione di una persona che conosca la lingua italiana e che possa orientarlo.

Orbene nel modulo sottoscritto dalla deferita, la sig.ra Vanessa Boff ha affermato il falso, “dichiara[ndo] di non essere mai stata tesserata con società appartenenti a federazioni straniere”.

Ciò considerato, non esistono dubbi in merito alla circostanza che la calciatrice di nazionalità straniera possa non aver compreso adeguatamente il significato della dichiarazione che le veniva richiesta e lo scopo di essa.

La calciatrice era, inoltre, ovviamente ben consapevole del proprio tesseramento per la società estera e a fronte della ricostruzione proposta dalla Procura Federale, riscontrata documentalmente con la comunicazione del 5.2.2019 della ConfederaÇao Brasileira de Futbol

con  la  quale  era  accertato  il  precedente  tesseramento  della  giocatrice  con  la  Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias.

Tra l’altro la deferita ha omesso di offrire una versione alternativa che possa giustificare la falsità della dichiarazione resa.

Il deferimento è, pertanto, da ritenersi fondato.

Tuttavia, la richiesta sanzionatoria appare spropositata alla luce dei precedenti di Codesto Tribunale Federale Nazionale (da ultimo, TFN, C.U. n. 15 2019/2020).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto infligge a Boff Vanessa la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) da scontarsi nel primo tesseramento utile.

 

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