F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRANTI ROBERTO (all’epoca dei fatti contestati Presidente della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia) e la società ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA – (nota n. 1337/1042 pf18-19 GP/AA/ep del 25.7.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRANTI ROBERTO (all’epoca dei fatti contestati Presidente della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia) e la società ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA – (nota n. 1342/1043 pf18-19 GP/AA/ep del 25.7.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRANTI ROBERTO (all’epoca dei fatti contestati Presidente della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia) e la società ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (nota n. 1337/1042 pf18-19 GP/AA/ep del 25.7.2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRANTI ROBERTO (all’epoca dei fatti contestati Presidente della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia) e la società ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (nota n. 1342/1043 pf18-19 GP/AA/ep del 25.7.2019).

I deferimenti

Con provvedimento del 25 Luglio  2019 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

a) il Sig. Ferranti Roberto per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 39 delle NOIF e degli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto, per essere venuto meno ai principi di lealtà correttezza e probità perché nella sua qualità attestava falsamente l’autenticità delle firme apposte sul modulo di tesseramento del giovane calciatore Jacopo Mugnaini dai genitori dello stesso, inoltrando successivamente al competente organo federale il relativo tesseramento;

b) la Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, vigente ratione temporis, in relazione ai fatti contestati al proprio Presidente.

Con un secondo provvedimento del 25 Luglio  2019 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare gli stessi soggetti per fatti simili e precisamente:

a) il Sig. Ferranti Roberto per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 39 delle NOIF e degli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto, per essere venuto meno ai principi di lealtà correttezza e probità perché nella sua qualità attestava falsamente l’autenticità delle firme apposte sul modulo di tesseramento del giovane calciatore Mrak Simone dai genitori dello stesso, inoltrando successivamente al competente organo federale il relativo tesseramento;

b) la Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia, per responsabilità diretta della stessa Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, vigente ratione temporis, in relazione ai fatti contestati al proprio Presidente.

I fatti che hanno originato i procedimenti sono i seguenti.

Il giovane calciatore Jacopo Mugnaini presentava richiesta di tesseramento per la Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia per la stagione sportiva 2017-2018. Il modulo di aggiornamento della posizione, recava, però una firma della madre (Sig.ra Giorgia Micoli) che si rivelava falsificata. La Sig.ra Giorgia Micoli proponeva, pertanto, reclamo avverso il tesseramento a favore della ASD Fortitudo Futsal Pomezia, per la stagione sportiva 2017/18. Ne conseguiva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

Identica situazione si era verificata per l’altro caso oggetto di deferimento: per la stessa stagione sportiva 2017-2018, il giovane calciatore Mrak Simone presentava richiesta di tesseramento per la Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia. Il modulo di aggiornamento della posizione, recava una firma della madre (Sig.ra Alessia Carelli) che si rivelava contraffatta. Anche la Sig.ra Carelli proponeva reclamo avverso il tesseramento a favore della ASD Fortitudo Futsal Pomezia, con la conseguente trasmissione degli atti alla Procura Federale.

L’istruttoria

Nel corso dei procedimenti in oggetto venivano compiuti vari atti di indagine e venivano acquisiti numerosi documenti ed in particolare: - la copia della comunicazione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, con i relativi allegati; - la copia C.U. n. 10/TFN – Sezione Tesseramenti; - la copia dei reclami; - la copia delle richieste di tesseramento; - la copia dei fogli di censimento stagione 2017-2018 della ASD Fortitudo Futsal Pomezia;

- l verbali di audizione dei calciatori.

Il dibattimento

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, all'odierna udienza dibattimentale, anche a seguito di richiesta formulata dalle parti comparse innanzi al Collegio Giudicante, ritiene di dovere preliminarmente disporre la riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione.

Il rappresentante della Procura Federale, ha richiesto:

- l’irrogazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione nei confronti del Sig. Roberto Ferranti;

- l’irrogazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda nei confronti della società ASD Fortitudo Futsal Pomezia.

Per la società deferita è comparso l’Avv. Giorgio Di Micco, il quale ha concluso per il proscioglimento della propria assistita da ogni addebito.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in merito ai deferimenti osserva: per la stagione sportiva 2017-2018, il giovane calciatore Jacopo Mugnaini presentava richiesta di tesseramento per la Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia.

Il modulo di aggiornamento della posizione, recava, però una firma della madre che si rivelava contraffatta.

La Sig.ra Giorgia Micoli, avvedutasi di ciò, proponeva reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti in qualità di genitore, per lamentare la nullità del tesseramento del figlio a favore della ASD Fortitudo Futsal Pomezia, per la stagione sportiva 2017/18, sostenendo, di non aver mai sottoscritto il modulo per il tesseramento.

Lo stesso giovane calciatore riferiva, durante l’audizione, di avere sottoscritto il modulo, e che alla sua presenza il modulo non era stato firmato dai genitori. Riferiva che in quella occasione erano presenti, presso la sede sociale, la Segretaria Sig.ra Sonia D’Amico e l’allenatore Sig. Stefano Esposito.

Per la stessa stagione sportiva 2017-2018, il giovane calciatore Mrak Simone presentava richiesta di tesseramento per la Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia. Il modulo di aggiornamento della posizione, recava, però una firma della madre (Sig.ra Alessia Carelli) che in seguito si rivelava contraffatta.

Anche la Sig.ra Alessia Carelli proponeva reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti per lamentare la nullità del tesseramento del figlio a favore della ASD Fortitudo Futsal Pomezia, per la stagione sportiva 2017/18.

Questo Tribunale, esaminati gli atti, ritiene che non vi siano sufficienti prove che possano dimostrare una responsabilità personale del Sig. Roberto Ferranti quale Presidente  della società in relazione alla consapevolezza della contraffazione delle firme. Non vi sono, infatti, elementi che possano far ritenere che egli fosse consapevole dell’apposizione di firme false dei genitori dei calciatori sui relativi moduli. Anche i giovani calciatori hanno posto in essere dei comportamenti concludenti successivi al tesseramento, giocando numerose gare con la società di ASD Fortitudo Futsal Pomezia.

In conclusione, a seguito dell’attività istruttoria svolta, non risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti al Sig. Roberto Ferranti ed alla stessa società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riuniti i procedimenti, rigetta i deferimenti.

 

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