F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 06 Settembre 2019 con riferimento al C.U. n. 20/FTN del 29 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MENDOLA ANGELO (Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1445/1061 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MENDOLA ANGELO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1709/1231 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MENDOLA ANGELO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1716/1232 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MENDOLA ANGELO (Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1445/1061 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MENDOLA ANGELO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1709/1231 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MENDOLA ANGELO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1716/1232 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019).
Il deferimento
Con separate note prot. 1445/1061pf18-19/GP/AA/mg del 29 Luglio 2019, prot. n. 1709/1231pf18-19/GP/AA/mg del 1°.8.2019 e prot. n. 1716/1232pf18-19/GP/AA/mg del 1°.8.2019, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Mendola Angelo, Presidente e legale rappresentate della SSD Città Di Gela a rl, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”:
a) per non aver pagato al calciatore, sig. Alessandro Bonaffini, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 60/Cae/2018-19 del 19/12/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia (prot. 1445/1061pf18-19/GP/AA/mg del 29 Luglio 2019);
b) per non aver pagato al calciatore, sig. Davide Moi, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 114 del 1.10.2018, confermata
dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 10/TFN-SVE del 19.12.2018 (Dispositivo) e C.U. n. 15/TFN-SVE del 6.03.2019 (Motivazione), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia (prot. n. 1709/1231pf18-19/GP/AA/mg del 1°.8.2019);
c) della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, sig. Cuomo Marco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 114 del 1.10.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 10/TFN-SVE del 19.12.2018 (Dispositivo) e C.U. n. 15/TFN-SVE del 6.03.2019 (Motivazione), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia (prot. n. 1716/1232pf18-19/GP/AA/mg del 1°.8.2019).
Con le medesime note è stata altresì deferita la società SSD Città di Gela a rl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per ognuno dei comportamenti posti in essere dal suo legale rappresentante come sopra descritti.
La fase predibattimentale
Le comunicazioni di conclusione delle indagini e gli atti di deferimento per ognuno dei capi di incolpazione risultano ritualmente e rispettivamente notificate sia al sig. Mendola Angelo, qualità in atti, che alla società dal medesimo rappresentata.
Nella fase predibattimentale i deferiti non hanno inviato memorie né chiesto di essere sentiti dalla Procura federale.
Nessuna memoria è pervenuta all’esito della convocazione per la riunione odierna.
Il dibattimento
All’odierna udienza, richiesta la riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura federale ha chiesto irrogarsi per Mendola Angelo la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) e, per la società, le sanzioni della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato di competenza e dell’ammenda di € 1.700,00 (millesettecento/00).
Nessuno è comparso per i deferiti.
Motivi della decisione
In via preliminare, il Collegio riunisce i procedimenti in ragione della loro connessione soggettiva e della identità delle norme di cui è stata contestata la violazione.
Nel merito, i deferimenti, così come riuniti, sono fondati e vanno accolti.
I fatti ascritti al sig. Mendola Angelo, qualità in atti, risultano provati dalla produzione documentale versata in atti dalla Procura e, in particolare:
a) quanto al mancato pagamento in favore del calciatore Alessandro Bonaffini della somma di € 7.800,00: dalla decisione della Commissione Accordi Economici della LND prot. 60C ae/2018-19 (C.U. n. 179) del 19/12/2018, comunicata alla società SSD Città di Gela a rl, in pari data, mediante PEC; dall’esposto dell’Avv. Priscilla Palombi, legale del calciatore, del 6/02/2019 e dalla dichiarazione dello stesso calciatore del 29/04/2019;
b) quanto al mancato pagamento in favore del calciatore Davide Moi, pari ad € 11.200,00 oltre ad € 500,00 per spese di lite: dalla decisione della Commissione Accordi Economici della LND pubblicata con C.U. n. 114 del 1.10.2018; dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, pubblicata con C.U. n. 10/TFN-SVE del 19.12.2018 (Dispositivo) e C.U. n. 15/TFN-SVE del 6.03.2019 (Motivazione), comunicata alla società SSD Città di Gela a rl in data 8/03/2019 mediante Pec; dall’esposto dell’Avv. Giambattista Alimonda, legale del calciatore Moi, del 18/03/2019; dalla nota del ridetto avvocato, con allegata dichiarazione del calciatore, del 23/05/2019;
c) quanto al mancato pagamento in favore del calciatore Cuomo Marco della somma di € 6.240,00 oltre ad € 300,00 per spese di lite: dalla decisione della Commissione Accordi Economici della LND pubblicata con C.U. n. 114 del 1.10.2018; dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, pubblicata con C.U. n. 10/TFN-SVE del 19.12.2018 (Dispositivo) e C.U. n. 15/TFN-SVE del 6.03.2019 (Motivazione), comunicata alla società SSD Città di Gela a rl. in data 8.03.2019 mediante Pec; dalla nota della LND - Dip. Interregionale del 12.04.2019.
A fronte della copiosa produzione documentale sopra specificata, incombeva sul Mendola l’onere di provare l’avvenuto adempimento ovvero l’esistenza di circostanze comunque modificative e/o estintive intervenute successivamente al definitivo accertamento del debito o, ancora, di eventuali circostanze esimenti e/o attenuanti.
La mancata deduzione ed allegazione di siffatte circostanze, nell’assenza e nell’assoluto silenzio di entrambi i deferiti in ordine ai fatti contestati, consente di ritenere provata con sufficiente certezza la responsabilità del sig. Mendola Angelo, legale rappresentante della società.
Dei fatti ascritti al Mendola Angelo, stante il principio di immedesimazione organica tra il ridetto e la società dal medesimo rappresentata, risponde a titolo di responsabilità diretta la SS. Città di Gela a rl ex art. 4, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, ed ora dell’art. 6, comma 1, del nuovo CGS-FIGC, alla cui stregua, omesso l’inciso “anche per singole questioni” previsto dalla previgente norma, “la società risponde direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali”.
Per quanto precede, tenuto conto delle richieste della Procura federale e del vincolo di continuazione tra le violazioni contestate, nonché comportamento dei deferiti, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.
Invero, l’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF prevede a carico della società ritenuta responsabile del mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND o, in caso di impugnazione dinanzi al TFN, Sezione vertenze economiche, dalla comunicazione della decisione dell’Organo di appello, la sanzione di cui all’art. 8, comma 9, del CGS vigente ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 31, comma 6, del nuovo CGS-FIGC ovvero della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti proposti, riuniti i procedimenti n. 24/TFN, n. 27/TFN e n. 28/TFN, infligge al sig. Mendola Angelo, nella qualità, mesi 8 (otto) di inibizione;
alla società SSD Città di Gela arl, punti 3 (tre) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva corrente del campionato di competenza ed ammenda di € 1.700,00 (millesettecento/00).
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